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Legge

L.R. Lombardia 30/2006

Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – collegato 2007

Normativa regionaleL.R. Lombardia 30/2006Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Lombardia n. 30/2006 contiene misure di coordinamento e razionalizzazione del sistema regionale, interventi su programmazione, finanza pubblica, attività produttive, infrastrutture, oratori e porti fluviali, con numerose modifiche a leggi settoriali. Molte disposizioni sono state poi abrogate o superate; diverse norme hanno efficacia solo per fattispecie e rinnovi successivi già definiti.

Disposizioni per il collegato 2007 della Regione Lombardia e modifiche a varie leggi regionali

Disposizioni per il collegato 2007 e razionalizzazione del sistema regionale

La legge disciplina, per la Regione Lombardia, un insieme di interventi collegati al documento di programmazione economico-finanziaria regionale. Il provvedimento definisce l’assetto del sistema regionale, introduce misure di coordinamento finanziario e organizzativo e modifica varie leggi settoriali in materia produttiva, infrastrutturale, socio-educativa e di gestione di porti fluviali.

Sistema regionale, enti coinvolti e rapporti con la Regione

Il sistema regionale è composto dalla Regione e dagli enti elencati negli allegati A1 e A2. La Giunta regionale aggiorna tali elenchi quando siano istituiti, modificati o soppressi nuovi enti, con pubblicazione dell’elenco aggiornato sul Bollettino ufficiale regionale.

La Giunta differenzia, in base alla tipologia degli enti, le forme di partecipazione al sistema regionale, il potere di indirizzo, i rapporti finanziari e i poteri di controllo e vigilanza, anche ispettivi.

I compiti operativi e le attività gestionali riconducibili a funzioni amministrative riservate alla Regione sono svolti, di regola, tramite gli enti del sistema regionale individuati di volta in volta dalla Giunta in base alle competenze attribuite. Le modalità di raccordo, l’individuazione puntuale dei compiti affidati, la decorrenza dell’effettivo esercizio e ogni altra disciplina operativa sono stabilite con convenzioni predisposte secondo schemi approvati dalla Giunta; il Consiglio regionale può stipulare tali convenzioni sentita la Giunta.

Le società a partecipazione regionale con azioni quotate non rientrano nel sistema regionale. Se soggette a controllo regionale, devono trasmettere al Consiglio regionale una relazione sull’andamento della gestione e sui risultati ottenuti contestualmente alla comunicazione al mercato.

Coordinamento, razionalizzazione e controlli sugli enti del sistema regionale

Gli enti dell’allegato A1 svolgono tra loro e a favore della Giunta e del Consiglio prestazioni strumentali alla produzione di beni e servizi.

Tutti gli enti del sistema regionale devono comunicare alla Presidenza della Giunta ogni vertenza in corso o potenziale di interesse del sistema, nonché l’apertura di procedimenti arbitrali o erariali che possano generare oneri per il sistema stesso.

La Giunta adotta misure per:

  • armonizzare le politiche del personale degli enti dell’allegato A1;
  • razionalizzare e semplificare adempimenti, procedure e servizi relativi al personale del sistema regionale, evitando duplicazioni e sovrapposizioni e favorendo il monitoraggio della spesa, anche tramite procedure informatiche centralizzate;
  • rendere omogenei, per quanto possibile, i sistemi informativi degli enti del sistema regionale.

Le relative attività sono regolate da apposite convenzioni. La Giunta adotta inoltre misure di coordinamento, collaborazione e affiancamento, anche in relazione ai rapporti con la Commissione europea e con le altre istituzioni dell’Unione europea, per prevenire o limitare le controversie, gestirle efficacemente, anche mediante patrocinio dell’Avvocatura regionale per gli enti dell’allegato A1, sezione I, e uniformare azioni e comportamenti nell’applicazione delle norme e dei provvedimenti comunitari.

Nella definizione degli schemi di convenzione e nell’adozione delle misure di coordinamento, la Giunta deve differenziare e graduare gli interventi in ragione della collocazione degli enti nel sistema regionale.

L’organismo indipendente di valutazione previsto dalla normativa regionale sull’organizzazione e il personale coordina i nuclei di valutazione degli enti dell’allegato A1.

Regole economiche, compensi, organi e vigilanza sugli enti dipendenti e partecipati

La legge interviene sui costi di funzionamento del sistema regionale e dei suoi enti. Ai componenti dei collegi sindacali e dei collegi dei revisori degli enti dell’allegato A1, sezione I, spetta un’indennità entro il limite del 10% della parte fissa della retribuzione dei direttori generali; ai presidenti spetta un’indennità entro il limite del 15%. Queste regole valgono dal primo rinnovo successivo all’entrata in vigore della legge.

La Giunta vigila sullo svolgimento dei compiti istituzionali, sull’attività amministrativa e contabile e sul funzionamento degli organi degli enti del sistema regionale, disciplinando con propria deliberazione modalità di vigilanza, controllo e ispezione.

Può disporre lo scioglimento o la revoca degli organi di amministrazione degli enti dell’allegato A1, sezione I, in caso di gravi violazioni normative, grave inosservanza di indirizzi o direttive regionali, mancata realizzazione di priorità strategiche, prolungata inattività o inefficienza, gravi irregolarità amministrativo-contabili o dissesto finanziario. In caso di scioglimento, il Presidente della Giunta nomina un commissario per la gestione temporanea dell’ente. La disciplina opera salvo diversa previsione di settore.

I consigli di amministrazione e i collegi dei revisori degli enti dipendenti sono composti, rispettivamente, da non più di cinque e di tre componenti. Per l’ERSAF questa limitazione si applica dal primo rinnovo successivo all’entrata in vigore della legge.

La partecipazione ad organismi consultivi degli enti dipendenti dà luogo soltanto a gettone di presenza.

Al personale degli enti dipendenti si applicano, in via generale, le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale della Giunta regionale, salvi i casi previsti dalla normativa ARPA. Per i direttori degli enti dipendenti la retribuzione non può superare il limite stabilito dalla legge regionale sul personale.

La Giunta stabilisce, salvo diversa disciplina di settore, criteri e modalità per la determinazione dei compensi degli amministratori degli enti e delle società dell’allegato A1; tali compensi non possono comunque superare quelli previsti per il Presidente della Giunta regionale. La Giunta disciplina anche i casi di riconoscimento dei rimborsi spese e le relative modalità.

Nelle società a partecipazione regionale non quotate che operano in house providing, nei consigli di amministrazione possono essere nominati dirigenti della Giunta regionale, ma non come presidente o amministratore delegato e senza compenso, in applicazione del principio di onnicomprensività. Non possono essere nominati i dirigenti preposti a strutture di vigilanza o controllo sulle società stesse.

Interventi in materia di programmazione finanziaria e contabile

La legge modifica la disciplina regionale di bilancio e contabilità, attribuendo agli indirizzi regionali anche quelli rivolti a enti, aziende dipendenti, fondazioni e società partecipate.

Introduce inoltre norme per l’armonizzazione dei conti degli enti e aziende dipendenti, che devono fornire alla Regione dati finanziari e contabili codificati con criteri uniformi di riclassificazione.

I soggetti del sistema regionale contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. La Giunta, sulla base degli indirizzi del DPEFR e della normativa statale e regionale in materia di finanza pubblica, individua gli interventi e le misure attuative necessari.

Attività produttive e fondi regionali

La legge aggiorna la disciplina regionale sulla partecipazione alla federazione delle cooperative e dei consorzi di garanzia fidi, estendendo il riferimento dalle piccole imprese industriali alle piccole e medie imprese.

Stabilisce inoltre che le spese di gestione di una serie di fondi regionali sono a carico dei fondi stessi. Tra questi figurano, in particolare, fondi per sviluppo dei metadistretti, abbattimento interessi, rotazione per investimenti delle PMI, internazionalizzazione, credito dell’artigianato, nuove attività imprenditoriali, infrastrutture del DocUP Ob. 2 2000-2006, sostegno culturale, sport, imprenditorialità, servizi alle imprese e edilizia scolastica.

Infrastrutture e concessioni sulla rete viaria regionale

Per la rete viaria di interesse regionale, il concessionario deve corrispondere alla Regione un canone annuo nella misura indicata nel bando di gara; il canone comprende anche le spese regionali per vigilanza, monitoraggio e coordinamento durante l’esecuzione delle opere.

È inoltre previsto che il concessionario versi una somma, sempre nella misura fissata dal bando, a titolo di compartecipazione alle spese sostenute dalla Regione per il rilascio della concessione.

Per gli interventi del Titolo III della legge regionale sulla rete viaria, il proponente o promotore deve versare all’amministrazione competente una somma per l’attività istruttoria, determinata in base al valore complessivo delle opere con apposito provvedimento che ne stabilisce anche le modalità di versamento.

Recupero di somme anticipate per libri genealogici e registri anagrafici

La Regione è autorizzata al recupero delle somme anticipate per l’attività di tenuta dei libri genealogici, dei registri anagrafici e dei controlli funzionali del bestiame, secondo quanto previsto dal quadro di federalismo fiscale richiamato dalla legge.

Bonifica di siti contaminati: disciplina introdotta e poi superata

L’articolo sulla bonifica di siti contaminati trasferiva ai comuni, per siti ricadenti interamente in un solo comune, varie funzioni procedurali e amministrative in materia di caratterizzazione, analisi di rischio, monitoraggio, approvazione dei progetti di bonifica e accettazione delle garanzie finanziarie. Trasferiva inoltre ai comuni l’approvazione della relazione tecnica per la rimodulazione degli obiettivi di bonifica.

La disciplina non si applicava agli interventi oggetto di programmazione negoziata e prevedeva una clausola transitoria per i procedimenti in cui la Regione avesse già concluso la conferenza di servizi.

Tale articolo è stato successivamente dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale e poi abrogato; pertanto non è più operativo.

Sostegno alle strutture socio-educative degli oratori

La legge ha introdotto, nella disciplina sugli oratori, la possibilità di assegnare contributi in capitale a rimborso ventennale per finanziare opere e impianti inerenti strutture per finalità sociali ed educative.

Per ciascuna iniziativa finanziata, la Giunta definiva:

  • condizioni di ammissibilità, con riferimento ai beneficiari, alle caratteristiche e all’importo minimo delle opere, alla fattibilità, ai tempi di realizzazione, alla documentazione e alle modalità di presentazione della domanda;
  • obiettivi e indicatori di efficacia;
  • criteri di valutazione e selezione;
  • modalità di erogazione;
  • scadenza per la presentazione delle domande.

Questa disciplina è stata poi abrogata nel 2022 ed è oggi priva di utilità applicativa.

Soppressione dell’Azienda regionale per i porti di Cremona e Mantova e assetto delle funzioni portuali

L’Azienda regionale per i porti fluviali di Cremona e di Mantova è stata soppressa dal 1° gennaio 2007.

Le funzioni e le attività concernenti i porti e le zone portuali elencati nell’allegato B, nonché, dal 1° gennaio 2023, le funzioni e attività relative alle aree già svolte da AIPO e ricomprese nello stesso allegato, sono esercitate dalle Province di Cremona e di Mantova, per quanto di rispettiva competenza, anche avvalendosi di altri soggetti pubblici o privati. Per valorizzare le aree demaniali in gestione, la Regione può concedere alle Province diritti reali di godimento.

I procedimenti pendenti al 1° gennaio 2023 sulle aree già AIPO di cui all’allegato B sono conclusi dalle Province competenti per territorio.

Restano in capo ad AIPO le funzioni connesse alla gestione del sistema idroviario del Po e delle idrovie collegate e, per le aree non comprese nell’allegato B, la gestione dei porti, delle banchine e delle infrastrutture per la navigazione, nonché l’accertamento delle violazioni, l’irrogazione delle sanzioni e la riscossione dei relativi proventi.

Salvo quanto previsto per le aree attribuite alle Province, i soggetti subentranti succedono in ogni rapporto facente capo all’azienda soppressa, sulla base della ricognizione effettuata dal collegio commissariale. Il personale è stato in parte trasferito alle Province e in parte collocato in un ruolo speciale transitorio dell’AIPO, poi destinato al trasferimento definitivo nel ruolo dell’AIPO secondo la disciplina successiva richiamata dalla legge.

I beni dell’azienda soppressa sono stati trasferiti alla Regione Lombardia dal 1° gennaio 2007; quelli necessari all’esercizio delle funzioni sono affidati in gestione ai soggetti competenti.

Ai soggetti che esercitano le funzioni spettano, nella misura del 90%, gli introiti dei canoni e delle tariffe derivanti dall’esercizio di tali funzioni, da destinare allo svolgimento delle funzioni assegnate. Il restante 10% spetta alla Regione.

La Regione programma gli interventi sui porti di Cremona e Mantova e sul sistema idroviario del Po e delle idrovie collegate, sentite Provincia di Cremona, Provincia di Mantova e AIPO.

Per assicurare la transizione, il Presidente della Giunta nomina un delegato tra il personale regionale, con compiti di raccordo, verifica dei rapporti giuridici e proposta di eventuali gestioni liquidatorie residuali. Il delegato dura 180 giorni.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Stato di attualità

Il provvedimento ha contenuti in parte ancora utili come testo di coordinamento del sistema regionale e delle funzioni portuali, ma contiene molte disposizioni modificate, abrogate o riferite a transizioni già concluse. In particolare, risultano obsolete le norme già esplicitamente abrogate o esaurite nel tempo, mentre restano di rilievo soprattutto le disposizioni strutturali ancora richiamate nella legislazione regionale vigente.

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