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Legge

L.R. TAA 2/2009

Nuove norme relative alla pubblicazione e alla diffusione del Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (In BU 30 giugno 2009, n. 27)

Normativa regionaleL.R. TAA 2/2009Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Disciplina il Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige come strumento legale di conoscenza degli atti regionali, provinciali e di altri enti. Regola sezioni, tipi di atti pubblicabili, uso di italiano/tedesco/ladino, validità del testo cartaceo, pubblicazione telematica, richieste, correzioni e costi. Efficacia dal 1° luglio 2009, con abrogazione della normativa previgente.

Pubblicazione e diffusione del Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige

Pubblicazione e diffusione del Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige

La legge disciplina il Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige come strumento legale di conoscenza degli atti normativi e amministrativi rilevanti per la Regione, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli altri soggetti indicati. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige e regola anche la diffusione digitale, la pubblicazione bilingue/trilingue e il valore legale degli atti pubblicati.

Funzione, forma e valore legale del Bollettino

Il Bollettino Ufficiale è qualificato come strumento legale di conoscenza delle leggi, dei regolamenti e degli altri atti in esso inseriti. È pubblicato in formato cartaceo e conservato agli atti dell’amministrazione regionale, mentre la diffusione al pubblico avviene in forma digitale con modalità idonee ed efficaci.

La pubblicazione nel Bollettino si presume conforme all’originale e fa fede come testo legale dell’atto, salvo prova contraria mediante esibizione di atto autentico. In caso di discordanza tra testo digitale e testo cartaceo, prevale l’unico testo definitivo pubblicato sul Bollettino cartaceo.

Articolazione del Bollettino e tipologie di atti pubblicabili

Il Bollettino è articolato in due sezioni principali:

  • Sezione generale, composta da parte prima, parte seconda e parte terza;
  • Sezione concorsi, dedicata a concorsi ed esami.

Sezione generale - parte prima

Sono pubblicati, se destinati alla generalità dei cittadini o se la pubblicazione è prevista da norme di legge o regolamento:

  • leggi e regolamenti della Regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
  • decreti del Presidente della Regione e dei Presidenti delle Province autonome, nei casi previsti;
  • provvedimenti e comunicati degli organi legislativi regionali e provinciali;
  • provvedimenti, ordinanze e comunicati degli organi amministrativi e dei responsabili delle strutture degli enti interessati;
  • atti di enti pubblici, società partecipate e società controllate, nonché di enti delegati dalla Regione o dalle Province autonome, quando la pubblicazione sia prevista dalla legge o dal regolamento;
  • statuti, regolamenti, provvedimenti amministrativi e comunicati di Comuni, Consorzi di Comuni, Unioni di Comuni, Comunità montane e Comunità di valle;
  • statuti delle Aziende pubbliche di servizi alla persona site nella regione, se la pubblicazione è prevista dalla legge;
  • richieste e risultati di referendum relativi a leggi regionali e provinciali;
  • testi unici, testi coordinati e testi aggiornati degli atti normativi regionali e provinciali;
  • impugnazioni di leggi e atti con forza di legge, ricorsi per regolamento di competenza e altri atti contenziosi tra Stato, Regione e Province autonome;
  • su richiesta degli interessati, provvedimenti, avvisi e annunzi la cui pubblicazione sia prevista da leggi o regolamenti.

Sezione generale - parte seconda

Sono pubblicati atti statali, costituzionali, europei e altri atti di rilievo per la sfera di attribuzioni regionali e provinciali, tra cui:

  • leggi costituzionali e di revisione costituzionale;
  • norme di attuazione dello Statuto e atti statali che attribuiscono o delegano competenze alla Regione, alle Province autonome o ai Comuni della regione, nonché altri atti statali di particolare interesse;
  • sentenze, ordinanze e comunicati della Corte costituzionale riguardanti la sfera di attribuzioni regionale o provinciale;
  • regolamenti, direttive e raccomandazioni dell’Unione europea rilevanti per Regione, Province autonome o Comuni della regione;
  • sentenze, ordinanze e comunicati attinenti a leggi o atti regionali o provinciali, quando la pubblicazione sia disposta dal Presidente della Corte costituzionale;
  • ordinanze e comunicati disposti dal Parlamento e decisioni sugli specifici contrasti di interesse riguardanti le leggi regionali o provinciali;
  • atti di cui all’articolo 5 del d.P.R. n. 574/1988 in materia di uso della lingua tedesca e ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari.

Sezione generale - parte terza

Sono pubblicati gli avvisi legali e i bandi/avvisi/esiti di gara della Regione, delle Province autonome, degli enti locali e degli altri enti pubblici, quando la pubblicazione sia prevista dalla normativa vigente.

Sezione concorsi

Sono pubblicati, se previsti dalla normativa vigente:

  • atti relativi a bandi di concorso per impieghi presso Stato, Regione, Province autonome e altri enti pubblici, incluse nomine delle commissioni, diari d’esame, graduatorie, nomine dei vincitori e ogni atto funzionale al concorso;
  • bandi di mobilità;
  • pubbliche selezioni;
  • bandi per l’assegnazione di borse di studio.

Lingue di pubblicazione

Nella parte prima e nella parte seconda della Sezione generale, gli atti sono pubblicati congiuntamente in italiano e tedesco, salvo specifiche esclusioni: atti della Provincia autonoma di Trento, atti della Regione efficaci solo nel territorio trentino e atti dello Stato o dell’Unione europea concernenti la sola Provincia di Trento.

Per favorire la conoscenza della legislazione statale presso i cittadini di lingua tedesca, possono essere pubblicate in italiano e tedesco anche leggi e decreti statali diversi da quelli ordinariamente previsti, se interessano la Regione o la Provincia autonoma di Bolzano; a tal fine, si considerano di interesse regionale o provinciale gli atti statali riferiti al territorio della Provincia di Bolzano.

Per favorire la conoscenza della legislazione regionale e provinciale presso i cittadini di lingua ladina, possono essere pubblicate in ladino le leggi e i regolamenti della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome quando riguardino in particolare la popolazione o le località ladine. In ladino possono inoltre essere pubblicati gli atti emanati ai sensi delle norme speciali sul bilinguismo e sul ladino, se la pubblicazione è prescritta da legge o l’atto riguarda la generalità dei cittadini.

Nella parte terza, gli avvisi legali sono pubblicati in italiano e tedesco quando il richiedente è un ente pubblico con sede in provincia di Bolzano o quando la pubblicazione è obbligatoria e l’atto riguarda il territorio provinciale; negli altri casi la pubblicazione può avvenire in una sola lingua o in entrambe.

Nella Sezione concorsi, gli atti relativi a concorsi presso la Regione, la Provincia autonoma di Bolzano o altri enti pubblici operanti nel territorio di Bolzano sono pubblicati in italiano e tedesco.

Il testo ladino è predisposto dall’amministrazione richiedente; il testo tedesco, per gli atti della parte prima e seconda, è predisposto dagli uffici dell’ente di provenienza o dagli uffici regionali nei casi previsti per atti statali o dell’Unione europea. Nella redazione si tiene conto della terminologia giuridica, amministrativa e tecnica definita dalla commissione paritetica prevista dalla normativa statale speciale.

Pubblicazione sostitutiva di quella statale e consultazione online

La pubblicazione nel Bollettino Ufficiale degli atti amministrativi già di competenza degli organi statali sostituisce a tutti gli effetti la pubblicazione che prima avveniva nella Gazzetta Ufficiale o nei Bollettini ministeriali.

La consultazione del Bollettino sul sito web della Regione è libera e gratuita. È permanente per leggi, regolamenti e atti rivolti alla generalità dei cittadini; per gli altri atti resta limitata al periodo previsto dalle specifiche norme di settore.

Criteri temporali, periodicità e modalità di pubblicazione

La Sezione generale è edita almeno settimanalmente. La Sezione concorsi è edita ogni volta che necessario e comunque almeno una volta ogni quindici giorni.

Possono essere pubblicati supplementi per atti particolarmente voluminosi o complessi, o quando vi siano specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti. Il Bollettino può inoltre uscire in edizione straordinaria in un giorno diverso da quello ordinario.

Se il giorno previsto per la pubblicazione cade in un giorno festivo, la pubblicazione avviene il primo giorno successivo non festivo, escluso il sabato. Il Presidente della Regione determina il giorno di pubblicazione e le modalità operative; il Segretario della Giunta regionale può disporre la pubblicazione di altri atti e documenti amministrativi di carattere generale e, su richiesta di enti pubblici, di atti di particolare rilevanza quando ciò sia indicato nell’atto adottato.

Richieste di pubblicazione, responsabilità e tutela dei dati

Le richieste di pubblicazione sono presentate all’ufficio regionale competente da enti pubblici o altri soggetti interessati. La pubblicazione avviene nel testo pervenuto all’ufficio competente e la responsabilità della correttezza dei contenuti resta a carico dei soggetti che hanno adottato l’atto.

La pubblicazione può avvenire per testo integrale, per estratto o per estremi, anche per esigenze di riservatezza. Le procedure e la gestione informatica dei documenti per il Bollettino Ufficiale telematico sono definite con provvedimento del Presidente della Regione.

Il trattamento dei dati personali contenuti negli atti deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali; i soggetti richiedenti agiscono come responsabili del trattamento e devono trasmettere gli atti nel rispetto di tale disciplina.

Rettifiche, gratuità e oneri economici

Gli errori e le omissioni di pubblicazione sono rettificati d’ufficio o su segnalazione di soggetti pubblici o privati, previa verifica con gli atti originali.

La pubblicazione è effettuata senza oneri per l’ente o il soggetto richiedente, ferma restando l’osservanza delle disposizioni sul bollo. I costi di redazione, pubblicazione e diffusione del Bollettino sono posti a carico della Regione.

Entrata in vigore e abrogazioni

La legge produce efficacia dal 1° luglio 2009. Dalla data di entrata in vigore sono abrogate la legge regionale 22 luglio 1995, n. 6, e l’articolo 11 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1.

Testo integrale

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