R.R. TAA 2/2009
Emanazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge regionale 18 febbraio 2005, n.1 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale) e successive modificazioni ed integrazioni relativo alla valutazione della condizione economica del nucleo familiare del richiedente le prestazioni regionali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina, in ambito Trentino-Alto Adige/Südtirol, i criteri di valutazione della condizione economica del nucleo familiare del richiedente prestazioni regionali. Le disposizioni originarie degli artt. 1-6 sono esaurite; resta rilevante la regola transitoria per le domande relative all’assegno regionale al nucleo familiare per gli anni 2013 e seguenti in provincia di Trento. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Regolamento regionale sulla valutazione della condizione economica del nucleo familiare per le prestazioni regionali
Valutazione della condizione economica per prestazioni regionali
Il regolamento regionale disciplina i criteri di calcolo della condizione economica del nucleo familiare del richiedente prestazioni regionali nell’ambito della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol. Nel testo consolidato fornito, la disciplina generale originaria risulta esaurita; resta operativa solo la disposizione transitoria riferita alla provincia di Trento.
Disciplina applicabile in provincia di Trento per l’assegno regionale al nucleo familiare
Per le domande relative all’assegno regionale al nucleo familiare presentate per gli anni 2013 e seguenti, in provincia di Trento si applicano le corrispondenti disposizioni attuative dell’articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, già previste per:
- le domande di agevolazioni tariffarie per i servizi di diritto allo studio;
- i servizi alla prima infanzia.
Ai fini della valutazione della condizione economica e della definizione del nucleo familiare, il regolamento dispone che:
- la condizione economica sia determinata trasformando in reddito equivalente il coefficiente previsto dalle citate disposizioni provinciali, sulla base del reddito di riferimento e del coefficiente della scala di equivalenza;
- dall’importo così ottenuto si debba dedurre l’assegno regionale al nucleo familiare percepito nell’anno di riferimento dei redditi.
Decorrenza e limiti temporali
Il testo indica espressamente che la disciplina descritta si applica alle domande relative agli anni 2013 e seguenti. Le disposizioni originarie degli articoli 1-6 e dei commi 1-3 dell’articolo 7 non sono riportate perché hanno esaurito la loro efficacia.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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