L.R. TAA 3/2009
Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione (B.U. 21 luglio 2009, n. 30, suppl. n. 1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, programmazione finanziaria, bilancio di previsione, variazioni, gestione delle entrate e della spesa, controlli contabili, rendiconto, tesoreria e Collegio dei revisori. Molte disposizioni si applicano in coordinamento con il d.lgs. 118/2011; alcune norme valgono dal 2010 o dal 1° gennaio 2016, ma il testo è in gran parte aggiornato e vigente.
Norme sul bilancio, la contabilità e i controlli finanziari della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol
Norme regionali su bilancio e contabilità
La legge disciplina l’ordinamento contabile della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, in attuazione dello Statuto di autonomia e in coordinamento con la disciplina statale armonizzata di cui al d.lgs. 118/2011. Regola la programmazione finanziaria, il bilancio, la gestione delle entrate e delle spese, i controlli, il rendiconto, la tesoreria e il Collegio dei revisori dei conti.
Programmazione finanziaria e strumenti di bilancio
Il bilancio di previsione ha orizzonte almeno triennale ed è presentato dalla Giunta al Consiglio entro il 31 ottobre di ogni anno, oppure entro 30 giorni dalla presentazione del disegno di legge di stabilità statale se quest’ultima avviene dopo il 1° ottobre. Il bilancio è approvato con legge regionale secondo la procedura statutaria.
Contestualmente all’approvazione della proposta di bilancio, la Giunta approva il documento tecnico di accompagnamento e il bilancio finanziario gestionale; dopo l’approvazione consiliare del bilancio, li riapprova adeguandoli alle modifiche apportate dal Consiglio.
Il DEFR individua, per il periodo di validità del bilancio, gli obiettivi programmatici collegati alle linee strategiche del Programma di legislatura e indica in modo generale le azioni per conseguirli. È approvato dalla Giunta entro il 30 giugno di ogni anno e trasmesso al Consiglio. Con il disegno di legge di bilancio viene presentata anche la nota di aggiornamento al DEFR.
La Giunta presenta inoltre, insieme al bilancio, la legge di stabilità regionale e l’eventuale legge collegata. La legge di stabilità può contenere anche disposizioni in materia di personale regionale, quantificazione della relativa spesa e copertura degli oneri per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego. La legge collegata può incidere finanziariamente sugli obiettivi del DEFR, adeguare la normativa regionale a obblighi statali ed europei, introdurre semplificazioni e razionalizzazioni e abrogare disposizioni desuete.
Copertura finanziaria delle leggi di spesa
Le leggi regionali che comportano nuove o maggiori spese o minori entrate devono indicare l’ammontare e la copertura finanziaria sul bilancio vigente alla data di approvazione. La copertura può essere assicurata mediante nuove o maggiori entrate, riduzione di stanziamenti previsti da precedenti leggi di spesa o utilizzo degli accantonamenti dei fondi speciali di cui al d.lgs. 118/2011.
Anticipazioni di cassa e garanzie regionali
Per temporanee deficienze di cassa, la Giunta può assumere anticipazioni di cassa con propria deliberazione secondo le norme sul servizio di tesoreria.
La Regione può essere autorizzata con legge regionale a prestare garanzie a favore di enti e altri soggetti in relazione a operazioni di indebitamento o anticipazioni. Il bilancio deve prevedere gli stanziamenti necessari sia per gli oneri conseguenti alle garanzie sia per le entrate derivanti dal recupero delle somme pagate dalla Regione. Resta ferma la disciplina del d.lgs. 118/2011 sulla contabilizzazione delle operazioni.
Variazioni di bilancio e assestamento
Le leggi che comportano nuove o maggiori spese possono autorizzare la Giunta ad apportare con propria deliberazione le conseguenti variazioni di bilancio.
La Giunta può inoltre:
- disporre variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma e titolo nel documento tecnico e nel bilancio gestionale;
- effettuare le altre variazioni previste dal d.lgs. 118/2011;
- modificare gli elenchi previsti dall’art. 39, comma 11, del medesimo decreto;
- apportare variazioni per incrementare entrate e spese relative a conferimenti di beni e crediti per aumenti di capitale sociale e a permute di beni, crediti o altre attività.
Il dirigente competente in materia finanziaria può effettuare le variazioni previste dal d.lgs. 118/2011 e i prelievi dai fondi ivi indicati. I dirigenti possono inoltre effettuare storni di cassa tra capitoli del medesimo macroaggregato.
Le variazioni del documento tecnico e del bilancio gestionale possono essere adottate con un unico provvedimento, distinguendo gli allegati relativi ai due documenti. Quando necessario, possono essere istituiti nuove tipologie, nuovi programmi e nuovi capitoli.
Per le funzioni trasferite o delegate dallo Stato, la Giunta può disporre le variazioni di bilancio necessarie, previa informazione alla competente Commissione legislativa per il bilancio.
La legge di assestamento non è accompagnata dalla legge di stabilità e dalla legge collegata, ma può contenere anche le disposizioni tipiche di tali leggi. Nell’ultimo anno di legislatura, se è stato approvato un bilancio tecnico per garantire la continuità della gestione, la Giunta può presentare insieme all’assestamento del primo anno di legislatura, o in alternativa alla prima variazione di bilancio se anteriore, un disegno di legge di stabilità e l’eventuale collegato.
L’utilizzo dell’avanzo di amministrazione è considerato, per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, tra le entrate finali ai fini dei vincoli di finanza pubblica richiamati dalla l. 243/2012, purché l’avanzo sia accertato e rappresentato nel rendiconto secondo il d.lgs. 118/2011.
Autonomia contabile del Consiglio regionale
Il Consiglio regionale dispone di un bilancio autonomo e adotta il medesimo sistema contabile, gli stessi schemi di bilancio e di rendiconto della Regione, nel rispetto dei principi contabili del d.lgs. 118/2011. Le somme stanziate nel bilancio regionale per l’organizzazione, il funzionamento e le spese del Consiglio, inclusi gli oneri per indennità e previdenza di consiglieri ed ex consiglieri, sono messe a disposizione del Consiglio su richiesta motivata del Presidente.
Gestione delle entrate, riscossione e crediti
Per la riscossione coattiva delle entrate si applica, salvo diversa previsione, la legislazione statale. Le entrate regionali dovute dai privati sono considerate definitivamente inesigibili, ai fini esecutivi, quando il concessionario abbia redatto due verbali di pignoramento infruttuoso nei confronti del medesimo soggetto.
Su richiesta del debitore, la Regione può concedere rateizzazione o sospensione della riscossione per un anno, in presenza di motivate circostanze. Se un soggetto diverso dallo Stato e dalle Province autonome ha un debito scaduto verso la Regione, la Giunta può sospendere i pagamenti che la Regione debba eseguire a suo favore per contributi o assegnazioni di somme, fino all’adempimento del debito; la sospensione non opera se il debito è oggetto di impugnativa amministrativa o giurisdizionale.
È inoltre prevista, su richiesta del debitore e con criteri e modalità fissati dalla Giunta, la rateizzazione dei crediti regionali fino a 72 mesi, con interessi al tasso previsto dall’art. 21, comma 1, del d.P.R. 602/1973 al momento della domanda. Il mancato pagamento della prima rata, o in seguito di due rate, comporta la decadenza automatica dal beneficio.
Per i crediti di modesta entità, il dirigente competente può rinunciare alla riscossione delle entrate non tributarie non superiori a 10 euro, salvo soglie diverse stabilite dalla legge di bilancio.
Conti giudiziali e rendicontazione dei soggetti maneggianti denaro pubblico
I soggetti tenuti per legge presentano il conto giudiziale secondo la normativa statale. Gli agenti obbligati devono presentarlo entro 60 giorni dalla chiusura dell’esercizio o dalla cessazione della gestione; il conto viene depositato presso la sezione giurisdizionale competente della Corte dei conti entro 30 giorni dall’approvazione. La struttura regionale competente svolge il controllo amministrativo, acquisisce la relazione del Collegio dei revisori, parifica e approva il conto e poi lo deposita presso la Corte dei conti. Per tale attività del Collegio non spetta compenso aggiuntivo.
Gestione della spesa, impegni, liquidazione e pagamento
Possono essere assunte obbligazioni per spese correnti su esercizi non considerati nel bilancio di previsione, purché decorrano da esercizi compresi nel bilancio e riguardino interventi di durata prevista dalla normativa oltre il bilancio ma non oltre la legislatura.
Per acquisizioni di beni, forniture e servizi e per lavori in economia richiamati dalla normativa provinciale, con l’approvazione dei provvedimenti di programmazione della spesa si acquisisce l’attestazione di copertura finanziaria e si prenota la spesa; al perfezionamento dell’atto gestionale, con attestazione di regolarità contabile, l’impegno è registrato senza bisogno del visto.
Prima di adottare provvedimenti che comportano impegni di spesa, la struttura competente deve accertare la compatibilità del programma dei pagamenti con il patto di stabilità e con le regole di finanza pubblica.
Le somme stanziate per gli accordi di programma quadro con lo Stato possono essere conservate a residuo per il medesimo fine.
Alla liquidazione delle spese provvedono, di regola, i dirigenti competenti o altri funzionari individuati dalla Giunta; per le spese di rappresentanza provvedono il Presidente della Regione e gli Assessori che le hanno ordinate. Il soggetto che liquida la spesa risponde dei presupposti di legge e dell’atto di impegno e richiede il titolo di pagamento all’ufficio competente per il controllo contabile, salvo casi in cui il regolamento consenta l’attestazione di regolarità contabile direttamente da parte del soggetto che adotta l’atto.
I titoli di spesa sono firmati dal dirigente finanziario o da un suo delegato secondo il regolamento di contabilità. L’estinzione dei titoli avviene dal tesoriere secondo le modalità indicate sui titoli e secondo le istruzioni del creditore, mediante pagamento diretto, accredito bancario o postale, strumenti di pagamento elettronici o altre modalità analoghe, assegni, vaglia postali o quietanza per ritenute a favore della Regione.
Presso il servizio di cassa ed economato è istituito un fondo di cassa, somministrato e reintegrato con mandato diretto a favore dell’economo regionale; un regolamento determina le spese ammissibili e le modalità di esecuzione.
Controlli di regolarità contabile
L’ufficio competente esercita il controllo di regolarità contabile sugli atti di accertamento delle entrate, sugli impegni di spesa, sugli atti di liquidazione e sui titoli di spesa.
Il controllo sulle entrate verifica la corretta quantificazione, la corrispondenza alla documentazione e l’imputazione al capitolo ed esercizio corretti in base all’esigibilità. Il controllo sugli impegni verifica quantificazione, documentazione e corretta imputazione, nonché il rispetto dello stanziamento e della competenza/residui; per atti relativi al trattamento economico del personale e agli oneri riflessi, la firma del dirigente competente vale quale riscontro delle verifiche.
Il controllo sulle liquidazioni accerta il rispetto di limiti, condizioni e modalità fissati nell’impegno. Il controllo sui titoli di spesa verifica la corrispondenza tra titolo e liquidazione.
Tutti gli atti dai quali derivino accertamenti di entrata o impegni di spesa, e gli atti successivi connessi, devono essere trasmessi all’ufficio di controllo. L’ufficio registra l’atto entro 30 giorni, salvo rilievi; in caso di vizi contabili comunica le osservazioni e l’atto non viene ammesso alla registrazione. Decorso il termine, l’atto può essere eseguito. Le proposte di deliberazione della Giunta sono registrate di norma prima dell’inserimento all’ordine del giorno; se emergono vizi, la proposta non può essere iscritta e viene restituita alla struttura competente. La disciplina si applica anche alla prenotazione dei futuri impegni di spesa.
Per le liquidazioni, l’ufficio comunica eventuali rilievi entro 15 giorni; in caso di rilievi il titolo di spesa non può essere emesso. Le attestazioni di regolarità contabile sono firmate dal direttore dell’ufficio o da funzionari delegati.
Se l’ufficio riscontra irregolarità o errori, provvede ove possibile alla loro correzione d’ufficio, informando la struttura competente.
Collegio dei revisori dei conti
È istituito il Collegio dei revisori dei conti della Regione, organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione, in raccordo con la Sezione di controllo della Corte dei conti.
Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dalla Giunta tramite sorteggio da un elenco tenuto presso la Segreteria generale. Il presidente è eletto dal Collegio nella prima riunione; in mancanza, l’incarico spetta al componente con maggiore anzianità di iscrizione nell’elenco. I supplenti subentrano secondo le modalità fissate dalla deliberazione attuativa.
L’elenco è aperto a iscritti nel registro dei revisori legali da almeno cinque anni, con almeno cinque anni di esperienza in incarichi di revisione o responsabilità finanziaria presso enti territoriali o organismi equiparati, almeno dieci crediti formativi in contabilità pubblica e requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza. Sono previste cause di incompatibilità e ineleggibilità per consiglieri, componenti della Giunta, amministratori e dirigenti di determinati enti regionali, membri della Corte dei conti, dipendenti pubblici o regionali, parlamentari, ministri, sottosegretari, dirigenti politici e sindacali nazionali/territoriali, soggetti in condizioni di cui all’art. 2382 c.c., lavoratori collocati in quiescenza secondo la legge regionale richiamata e soggetti con lite pendente con la Regione.
I componenti effettivi non possono svolgere incarichi di consulenza o collaborazione presso la Regione, le Province autonome, le Camere di commercio e altri enti finanziati in via ordinaria dalla Regione, né presso società partecipate oltre il 20%; l’incarico di revisore presso la Regione è incompatibile con incarichi analoghi presso i soggetti indicati.
Il Collegio dura tre anni dalla nomina e comunque fino al termine per l’approvazione del terzo rendiconto successivo a tale data; i componenti possono essere riconfermati per un solo mandato consecutivo.
Le funzioni comprendono il parere obbligatorio su legge di stabilità, bilancio di previsione, assestamento e variazioni, il parere e l’attestazione sul rendiconto generale, verifiche di cassa, vigilanza a campione sulla gestione, relazione annuale ai Presidenti della Regione, del Consiglio e della Sezione di controllo della Corte dei conti, oltre a eventuali ulteriori funzioni attribuite dalla Giunta. Atti, pareri e relazioni sono redatti in italiano e tedesco; il Collegio ha diritto di accesso agli atti regionali e i componenti sono tenuti a riservatezza e diligenza.
Le modalità attuative sono demandate a deliberazione della Giunta, che disciplina iscrizione e tenuta dell’elenco, sorteggio, subentro dei supplenti, atti da comunicare al Collegio e modalità di lavoro, anche a distanza. Ai componenti spetta un compenso entro il 20% dell’indennità dei consiglieri, aumentabile per il presidente e, se vi sono funzioni ulteriori, fino a un ulteriore 20%; se il Collegio svolge anche le funzioni di revisione del Consiglio regionale, il compenso aggiuntivo è pari al 20%.
Semplificazione digitale delle procedure
Gli atti di entrata, spesa, liquidazione, gli ordinativi di incasso, i titoli di spesa e la documentazione prevista possono essere sostituiti da evidenze informatiche o strumenti analoghi, anche ai fini dei conti amministrativi e giudiziali. I visti e gli altri adempimenti di controllo o autorizzazione possono essere resi tramite i sistemi informatici. Quando è richiesta firma autografa, può essere sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile.
La documentazione da trasmettere alla tesoreria, ai sensi del d.lgs. 118/2011, può essere sostituita da evidenze e flussi informatici.
Rendiconto generale e bilanci consolidati
La Giunta presenta al Consiglio il disegno di legge per l’approvazione del rendiconto generale con relazione illustrativa dei dati finanziari e patrimoniali, secondo la procedura statutaria. Il rendiconto consolidato previsto dal d.lgs. 118/2011 è approvato dalla Giunta e trasmesso al Consiglio, che lo approva contestualmente al rendiconto; il Consiglio approva il proprio rendiconto entro il 31 maggio o nel diverso termine concordato tra il Presidente della Regione e il Presidente del Consiglio regionale. Anche il bilancio consolidato è approvato dalla Giunta e trasmesso al Consiglio per l’approvazione con propria deliberazione. Gli enti e organismi strumentali e le società devono fornire tempestivamente i dati necessari.
Indebitamento, tesoreria e regolamento contabile
Dal 1° gennaio 2016, in materia di indebitamento si applicano le disposizioni del d.lgs. 118/2011 e le altre norme statali vigenti.
Il servizio di tesoreria è affidato a una banca autorizzata o a più banche associate, dotate di adeguate strutture tecnico-organizzative e presenza operativa su tutto il territorio regionale.
Per l’attuazione della legge, la Giunta adotta un regolamento di contabilità che disciplina i compiti dell’ufficio competente per il controllo contabile e per il bilancio e contiene le ulteriori disposizioni integrative necessarie.
Decorrenza e abrogazioni
Le norme del Capo I sul bilancio annuale e pluriennale di previsione si applicano dall’esercizio finanziario 2010. La legge abroga la precedente l.r. 9 maggio 1991, n. 10 e gli articoli 14, 15, 16 e 17 della l.r. 16 luglio 2004, n. 1. Molti articoli originari risultano nel testo consolidato abrogati o sostituiti, ma la disciplina attualmente rilevante è quella sopra ricostruita.
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