R.R. TAA 4/2009
Regolamento riguardante le modalità di pubblicazione di atti relativi a procedure concorsuali e selettive riservate al personale dipendente della Regione ai sensi dell’art. 8 della legge regionale 19 giugno 2009, n. 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento della Regione Trentino-Alto Adige disciplina come pubblicare gli atti relativi a concorsi e selezioni riservati al personale dipendente regionale: avvisi sintetici nel Bollettino Ufficiale, pubblicazione integrale sul sito istituzionale dedicato al personale e decorrenza dei termini per le domande dalla data dell’avviso nel Bollettino. Si applica alle procedure riservate al personale regionale.
Modalità di pubblicazione di bandi per concorsi e selezioni riservati al personale regionale
Modalità di pubblicazione degli atti per procedure riservate al personale regionale
Il regolamento della Regione autonoma Trentino-Alto Adige disciplina le modalità di pubblicazione degli atti relativi alle procedure concorsuali e selettive riservate al personale dipendente della Regione. La disciplina è circoscritta al territorio della Regione e riguarda solo procedure interne riservate ai dipendenti regionali.
Ambito di applicazione
La normativa si applica agli atti relativi a concorsi e selezioni riservati al personale dipendente della Regione. Non disciplina, quindi, i concorsi aperti al pubblico né altre procedure non espressamente riservate al personale regionale.
Modalità di pubblicazione
Gli avvisi sintetici di indizione delle procedure devono essere pubblicati nella parte quarta del Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige. Contestualmente alla pubblicazione dell’avviso, il bando di concorso o di selezione deve essere pubblicato nella parte riservata al personale del sito internet della Regione.
Decorrenza dei termini per la presentazione delle domande
I termini per presentare le domande di ammissione ai concorsi o alle selezioni decorrono dalla data di pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino Ufficiale. La pubblicazione sul sito istituzionale accompagna quella sul Bollettino, ma il dies a quo per le domande è espressamente collegato all’avviso pubblicato nel Bollettino.
Rilevanza pratica
La disciplina serve a garantire una pubblicità minima e uniforme delle procedure riservate, collegando la conoscibilità dell’indizione al Bollettino Ufficiale e la consultazione integrale del bando al sito regionale dedicato al personale.
Testo integrale
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