L.R. TAA 5/2009
Norme di accompagnamento alla manovra finanziaria regionale di assestamento per l'anno 2009 (B.U. 21 luglio 2009, n. 30 - Suppl. n. 2)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina interventi regionali straordinari per chi perde o sospende il lavoro tra il 1° settembre 2008 e il 31 dicembre 2010, contributi alla previdenza complementare, un fondo di garanzia per la pensione delle casalinghe e varie coperture finanziarie. Contiene anche alcune interpretazioni e modifiche normative, oggi in gran parte di carattere storico o non più applicabile.
Norme finanziarie regionali di sostegno al lavoro, previdenza e fondi di garanzia
Norme di accompagnamento alla manovra finanziaria regionale di assestamento per il 2009
La legge regionale interviene soprattutto su sostegno al reddito, previdenza complementare e fondi di garanzia, nell’ambito della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e delle sue Province autonome. La disciplina è in larga parte legata a periodi temporali definiti e, per varie disposizioni, ha oggi rilievo soprattutto storico.
Interventi a favore di chi perde o sospende il lavoro
La Regione istituisce un’indennità regionale e finanzia attività formative per i soggetti che, tra il 1° settembre 2008 e il 31 dicembre 2010, perdono il lavoro o sono sospesi dal lavoro. L’indennità è rapportata all’importo netto del primo scaglione dell’indennità di mobilità statale, non può superarlo ed è riconosciuta per un massimo di sei mesi.
Sono previsti anche i lavoratori con contratto di lavoro a progetto e gli associati in partecipazione con esclusivo apporto di manodopera, se restano senza lavoro nel medesimo periodo e non hanno diritto ad alcuna indennità statale. Se beneficiano delle misure statali del decreto-legge n. 185 del 2008, la prestazione regionale opera come integrazione secondo le modalità fissate da ciascuna Provincia autonoma.
Contributo regionale alla previdenza complementare
Ai soggetti che rientrano nelle condizioni sopra indicate e a coloro che, tra il 1° settembre 2008 e il 31 dicembre 2010, vengono iscritti nelle liste di mobilità, la Regione riconosce un contributo a sostegno della previdenza complementare. Il contributo è parametrato alla durata dello stato di disoccupazione o sospensione del lavoro e non può superare euro 4.000.
Il contributo non è cumulabile con quello previsto dall’articolo 13, comma 1, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 4 novembre 2002, n. 16/L e successive modificazioni.
Gestione degli interventi e ruolo delle Province autonome
Le funzioni amministrative relative agli interventi di sostegno al reddito e previdenza sono delegate alle Province autonome di Trento e Bolzano, che le esercitano secondo i principi e criteri fissati dal regolamento regionale di esecuzione. Il regolamento determina anche i requisiti per accedere ai benefici e ogni ulteriore elemento necessario all’attuazione.
Se una Provincia autonoma aveva già attivato, o sta per attivare, un intervento analogo, le risorse possono esserle assegnate purché l’intervento sia conforme o venga adeguato ai principi e criteri regionali. I contributi regionali possono inoltre coprire eventuali anticipazioni effettuate dalle Province, nei limiti dello stanziamento di bilancio.
Finanziamento di fondi provinciali per ammortizzatori sociali in deroga
La Regione concorre al finanziamento di fondi provinciali destinati, insieme ai fondi nazionali, all’erogazione di trattamenti di sostegno al reddito, attività formative e sostegno occupazionale ai sensi della normativa vigente sugli ammortizzatori sociali in deroga. Le assegnazioni possono, su richiesta delle Province autonome, essere disposte direttamente a favore di enti o organismi da esse incaricati della gestione.
Fondo regionale di garanzia per la previdenza delle persone casalinghe
È istituito un Fondo regionale per garantire l’attuazione della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 sull’assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe. Il Fondo è gestito secondo criteri fissati dalla Giunta regionale nel rispetto di liquidità, sicurezza e redditività.
La Giunta può:
- ripartire il Fondo tra le Province autonome in base alle rispettive esigenze finanziarie;
- oppure affidarne la gestione, mediante convenzione, alla società istituita ai sensi della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 o a una società collegata specializzata nella gestione del risparmio.
La dotazione del Fondo è fissata in euro 75 milioni.
Coperture finanziarie
La legge quantifica e copre gli oneri derivanti dagli articoli principali:
- per l’articolo 1: euro 20 milioni complessivi sugli esercizi 2009 e 2010, ripartiti in parti uguali tra le Province di Bolzano e Trento;
- per l’articolo 2: euro 246 mila;
- per l’articolo 3: euro 75 milioni sugli esercizi 2009-2011.
Le coperture sono previste mediante prelievi da specifici capitoli di bilancio e, per gli esercizi successivi, mediante iscrizioni nei bilanci regionali o con legge di bilancio nei limiti della normativa contabile regionale.
Riconoscimento di maggiori oneri alla Provincia autonoma di Bolzano
Alla Provincia autonoma di Bolzano è riconosciuto un maggiore onere di spesa di euro 250 mila per l’attuazione di una precedente disposizione finanziaria regionale. L’onere è coperto nei limiti dei fondi già assegnati alla Provincia mediante il Fondo unico richiamato dalla normativa del 2004.
Interpretazioni e modifiche legislative di rilievo storico
La legge contiene anche interventi di modifica e di interpretazione autentica di precedenti leggi regionali, in particolare in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, pacchetto famiglia, spese giudiziarie per amministratori e personale degli enti locali, e altre disposizioni finanziarie. Alcune di queste previsioni risultano espressamente abrogate o comunque prive di utilità attuale, mentre altre hanno avuto funzione di chiarimento interpretativo per norme previgenti.
Decorrenza
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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