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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1261

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1261 della Commissione del 26 luglio 2021 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Olio di Roma» (IGP)]

Normativa europea32021R1261

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione ufficiale del nome "Olio di Roma" come indicazione geografica protetta (IGP) nel registro europeo delle DOP e IGP. La Commissione vi provvede perché la domanda presentata dall’Italia è stata pubblicata e non è stata segnalata alcuna opposizione nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. L’atto ha efficacia generale, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore venti giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Iscrizione nel registro UE della denominazione geografica protetta "Olio di Roma" (IGP).

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica al nome "Olio di Roma" quale indicazione geografica protetta registrata ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Produce effetti per gli operatori e le autorità degli Stati membri nell’ambito della tutela e dell’uso della denominazione registrata; riguarda specificamente un prodotto della classe 1.5 "Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Non emergono esclusioni ulteriori nel testo.

Iscrizione di "Olio di Roma" nel registro delle IGP

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1261 della Commissione completa la procedura di registrazione del nome "Olio di Roma" come indicazione geografica protetta. L’atto si fonda sul regolamento (UE) n. 1151/2012, che disciplina i regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e prende atto dell’assenza di opposizioni alla domanda presentata dall’Italia.

Presupposti della registrazione

La Commissione richiama, nei considerando, l’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, che presuppone la pubblicazione della domanda di registrazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Viene inoltre evidenziato che, ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento, non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione entro la procedura prevista; per questo motivo il nome deve essere registrato.

Effetti della registrazione

L’articolo 1 stabilisce che "Olio di Roma" è registrato come IGP e precisa la classificazione del prodotto nella classe 1.5 "Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Ciò comporta la tutela della denominazione secondo il regime UE delle indicazioni geografiche protette, con conseguenze per l’uso della denominazione da parte degli operatori economici e per i controlli delle autorità competenti.

Entrata in vigore

L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Registrazione della IGP "Olio di Roma"

L’articolo 1 iscrive il nome "Olio di Roma" nel registro come indicazione geografica protetta (IGP). Il prodotto è qualificato come appartenente alla classe 1.5 "Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Presupposti procedurali della registrazione

Nei considerando la Commissione richiama la pubblicazione della domanda presentata dall’Italia ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e constata che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento; ciò giustifica l’iscrizione del nome nel registro.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre stabilito che l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geograficheprodotti agricoli e alimentariregimi di qualitàtutela delle denominazionimercato interno

Testo integrale

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