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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1259

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1259 della Commissione del 26 luglio 2021 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Tuzséri alma» (DOP)]

Normativa europea32021R1259

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone l’iscrizione della denominazione "Tuzséri alma" nel registro delle DOP dell’Unione europea. La Commissione prende atto che la domanda presentata dall’Ungheria è stata pubblicata e che non è stata notificata alcuna opposizione entro il termine previsto dal regolamento (UE) n. 1151/2012. L’atto ha natura esecutiva e rende la registrazione efficace in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Iscrizione nel registro UE della denominazione di origine protetta "Tuzséri alma" per una specifica categoria di prodotti ortofrutticoli.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla registrazione, a livello unionale, della denominazione "Tuzséri alma" come denominazione di origine protetta (DOP) per un prodotto della classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" ai sensi dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Produce effetti in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; non disciplina, nel testo fornito, ulteriori condizioni produttive o disciplinari del prodotto, ma solo l’iscrizione del nome nel registro UE.

Iscrizione della DOP "Tuzséri alma"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1259 della Commissione ha la funzione di registrare nel registro unionale delle denominazioni di origine protette il nome "Tuzséri alma". L’atto si colloca nell’ambito del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e fa seguito alla procedura di pubblicazione della domanda presentata dall’Ungheria, senza opposizioni.

Procedura di registrazione

La Commissione richiama che la domanda di registrazione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione entro la fase prevista dall’articolo 51 del medesimo regolamento, la Commissione ha potuto procedere all’iscrizione del nome.

Ambito materiale della registrazione

La denominazione "Tuzséri alma" è registrata come DOP e identifica un prodotto classificato nella categoria 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Il regolamento non contiene, nel testo fornito, ulteriori specifiche tecniche o disciplinari di produzione, limitandosi all’effetto registrativo.

Entrata in vigore ed effetti giuridici

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con conseguente efficacia uniforme nell’ordinamento UE.

Disposizioni principali

Registrazione della DOP "Tuzséri alma"

L’articolo 1 dispone che il nome "Tuzséri alma" è registrato come denominazione di origine protetta (DOP). La denominazione identifica un prodotto rientrante nella classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Presupposti procedurali della registrazione

Dai considerando risulta che la domanda di registrazione presentata dall’Ungheria è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che, non essendo stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento, la Commissione ha proceduto alla registrazione.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturadenominazioni di origine protettequalità dei prodotti agricoli e alimentariindicazioni geografiche

Testo integrale

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