R.R. Puglia 18/2008
Regolamento per la mobilità del personale dei Consorzi delle Aree di Sviluppo Industriale: art. 18, commi 6 e 7, della legge regionale 08 marzo 2007, n. 2 e s.m.i.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRegolamento della Regione Puglia sulla mobilità del personale in esubero dei Consorzi delle Aree di Sviluppo Industriale verso altri soggetti pubblici regionali, la Regione e gli enti strumentali/partecipati. Disciplina esuberi, procedura entro 90 giorni, requisiti e selezioni, con ricollocazione e trattamento economico secondo l’inquadramento al 31/12/2006.
Mobilità del personale dei Consorzi ASI pugliesi
Regolamento sulla mobilità del personale dei Consorzi ASI
Il regolamento della Regione Puglia disciplina la mobilità del personale dei Consorzi delle Aree di Sviluppo Industriale di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto. L’intervento attua l’art. 18, commi 6 e 7, della l.r. 2/2007 e definisce le regole per il passaggio dei dipendenti in esubero verso altri soggetti pubblici regionali.
Ambito di applicazione e finalità
La disciplina si applica ai Consorzi ASI pugliesi coinvolti in processi di risanamento o liquidazione conseguenti alla l.r. 2/2007. La mobilità riguarda i dipendenti in esubero dei Consorzi ASI e può avvenire verso:
- i soggetti di cui all’art. 2, comma 6, della l.r. 2/2007;
- gli altri Consorzi ASI della regione;
- la Regione Puglia;
- gli altri enti partecipati o strumentali della Regione.
Gestione degli esuberi e avvio della procedura
Quando, nel programma di ripianamento previsto dall’art. 18, comma 5, della l.r. 2/2007, anche un solo dipendente con contratto a tempo indeterminato in servizio al 31 dicembre 2006 risulti in esubero, il Consorzio deve attivare le procedure di informazione e consultazione previste dalla l. 223/1991, nei limiti compatibili con il regime speciale di mobilità regionale. All’esito del confronto sindacale e applicati i criteri di scelta della l. 223/1991, il Consorzio forma una lista nominativa dei lavoratori in esubero e promuove la loro ricollocazione.
Procedura di mobilità verso Regione, enti strumentali e altri soggetti regionali
La ricollocazione avviene nel rispetto della dotazione organica e del fabbisogno del soggetto di destinazione. Le procedure devono concludersi entro 90 giorni. L’iniziativa spetta al Consorzio ASI che presenta esuberi, il quale deve attivare tutte le attività necessarie alla ricollocazione. I Consorzi possono inoltre riconoscere benefici ai consorziati che assorbano personale mobilitato. La mobilità verso la Regione Puglia è ammessa solo dopo esito negativo delle procedure esperite verso i soggetti di cui all’art. 2, comma 6, della l.r. 2/2007 e verso gli altri Consorzi ASI pugliesi.
Istanza del lavoratore e documentazione richiesta
Il lavoratore in esubero può presentare istanza di mobilità e ricollocazione ai soggetti destinatari. Nella domanda deve autocertificare:
- dati anagrafici;
- stato di famiglia;
- titolo di studio;
- qualità di dipendente in esubero di Consorzio ASI;
- categoria e profilo professionale posseduti al 31 dicembre 2006, data unica rilevante ai fini della mobilità;
- modalità di assunzione presso l’ente di provenienza.
Se l’istanza è rivolta alla Regione Puglia o ai suoi enti partecipati o strumentali, occorre anche l’attestazione del Consorzio sull’esito negativo delle precedenti procedure di mobilità verso gli altri soggetti regionali e gli altri Consorzi ASI.
Ricollocazione, selezione e requisiti
Il lavoratore ricollocato deve prendere servizio nella nuova sede entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, a pena di decadenza. Se la nuova sede si trova in una provincia diversa da quella del Consorzio di provenienza o di residenza, spettano gli ausili previsti per i dipendenti regionali trasferiti per decentramento, con oneri a carico del Consorzio di provenienza. Se il personale in esubero era stato assunto senza concorso, la ricollocazione presso i soggetti pubblici regionali, la Regione e gli enti strumentali avviene tramite selezione riservata, verifica di idoneità e accertamento dei requisiti.
Inquadramento giuridico ed economico
Il personale ricollocato sottoscrive un nuovo contratto di lavoro. L’inquadramento giuridico corrisponde al livello contrattuale posseduto al 31 dicembre 2006, determinato mediante comparazione tra il CCNL applicabile all’ente di destinazione e quello FICEI dei Consorzi ASI. I Consorzi, d’intesa con le organizzazioni sindacali, predispongono una tabella di comparazione da sottoporre all’approvazione dell’ente di destinazione e da trasmettere con l’attivazione della procedura. Se la retribuzione ordinaria complessiva del dipendente è superiore a quella spettante per il nuovo inquadramento, la differenza è assorbita, in primo luogo, dalla P.E.O.; l’eventuale ulteriore eccedenza è corrisposta come assegno ad personam riassorbibile con i futuri miglioramenti contrattuali.
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