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Regolamento

R.R. Puglia 19/2008

Modifiche al Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4"Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19 - "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia"

Normativa regionaleR.R. Puglia 19/2008

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il Regolamento regionale Puglia n. 4/2007 su accesso ai servizi sociali, ISEE regionale, compartecipazione alla spesa e poteri sostitutivi. Introduce precisazioni sulle figure partecipanti all’accesso unico, disciplina l’applicazione dell’ISEE regionale subordinandola all’adeguamento del sistema INPS e ridefinisce casi e modalità del commissariamento regionale. Vigente dal 7 agosto 2008; non contiene limiti temporali ulteriori, salvo il termine biennale per l’intesa Regione-INPS.

Modifiche al regolamento pugliese sui servizi sociali e sull’accesso unico al sistema integrato

Modifiche al regolamento attuativo dei servizi sociali in Puglia

Il provvedimento modifica il Regolamento regionale Puglia 18 gennaio 2007, n. 4, attuativo della L.R. 10 luglio 2006, n. 19 sul sistema integrato dei servizi sociali. Le modifiche incidono su accesso unico ai servizi, ISEE regionale, compartecipazione alla spesa e poteri sostitutivi della Regione.

Accesso unico al sistema integrato dei servizi

Vengono aggiornate le figure che partecipano alle sedute dell’organismo/struttura collegata all’accesso unico al sistema integrato dei servizi. In particolare:

  • la figura indicata come componente viene ricondotta al coordinatore sociosanitario o ad altro dirigente nominato dal direttore del distretto sociosanitario, oppure a un suo delegato per le singole sedute;
  • la presenza del medico specialista e di altre figure professionali specifiche è riferita alle patologie prevalenti e alle condizioni psico-fisiche del paziente, secondo individuazione della ASL competente.

ISEE regionale e applicazione operativa

Il regolamento introduce un chiarimento importante sull’ISEE regionale: il nuovo indicatore, determinato secondo le regole regionali, deve essere utilizzato dai Comuni e dagli altri enti competenti per regolare l’accesso alle prestazioni e ai servizi disciplinati dal regolamento solo dopo l’adeguamento del sistema informatico INPS, cui è affidata la banca dati e il rilascio della certificazione. L’adeguamento deve essere definito tramite apposita intesa tra Regione Puglia e INPS, da predisporre a cura dell’Assessorato alla Solidarietà entro due anni dall’entrata in vigore del regolamento.

Criteri di compartecipazione alla spesa

La disciplina della compartecipazione viene integrata per coordinare il calcolo della capacità economica con il nuovo ISEE regionale. In particolare:

  • il rinvio normativo include anche l’art. 5 del regolamento;
  • la situazione economica, quando più favorevole, può essere riferita al solo destinatario della prestazione e non all’intero nucleo familiare;
  • tra i redditi rilevanti rientrano quelli percepiti a qualsiasi titolo dal destinatario della prestazione o dell’intervento;
  • per la fascia di reddito compresa tra le soglie già previste, il regolamento unico di ambito territoriale stabilisce le quote di compartecipazione al costo delle prestazioni, in relazione alle diverse fasce di reddito e alle tipologie di servizi.

Poteri sostitutivi e commissariamento

Viene ampliata la disciplina dei poteri sostitutivi regionali, con l’indicazione delle principali ipotesi di inadempimento o inosservanza che possono giustificare l’intervento della Regione, tra cui:

  • ritardi o mancata approvazione degli atti di programmazione locale;
  • ritardi o omissioni nelle scelte sull’assetto istituzionale, organizzativo e gestionale dell’ambito territoriale;
  • mancata adozione degli atti necessari a garantire la partecipazione dei soggetti previsti dalla legge regionale;
  • ritardi o attivazioni irregolari delle procedure per l’attuazione del piano sociale di zona, sia in gestione diretta sia tramite affidamento a terzi o altre forme;
  • mancata revoca di autorizzazioni al funzionamento di strutture o servizi risultati difformi dagli standard, oppure inosservanza di obblighi e termini che producano discriminazione o danno;
  • adozione di atti di gestione difformi dalle norme nazionali e regionali.

Il commissario ad acta, nei casi di commissariamento, è individuato dalla Giunta regionale in relazione alle cause dell’intervento e può essere scelto tra:

  • funzionari regionali dell’Assessorato alla Solidarietà;
  • responsabile dell’Ufficio di Piano di Zona dell’ambito interessato;
  • responsabile dei Servizi Sociali o altro funzionario di un Comune dell’ambito territoriale;
  • responsabile dei Servizi Sociali o altro funzionario di Comuni appartenenti ad altri ambiti territoriali. Se il commissario ad acta è scelto tra soggetti diversi dai funzionari regionali, si applicano le disposizioni dell’art. 4 della L.R. 12 agosto 1981, n. 45.

Decorrenza ed efficacia

Il regolamento è stato emanato il 7 agosto 2008 e risulta vigente dalla medesima data. Il testo fornito non indica ulteriori termini di cessazione o abrogazione. L’unico limite temporale espresso riguarda il termine di due anni per predisporre l’intesa Regione Puglia-INPS sull’adeguamento del sistema informatico necessario all’applicazione dell’ISEE regionale.

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