Cassazione Civile, Ordinanza n. 33527/2025 del 22/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Un amministratore di una società, poi divenuta fallimento, era stato condannato in primo grado, in solido con alcuni sindaci, al risarcimento dei danni arrecati al patrimonio sociale per mala gestio nella cessione di un ramo d'azienda avvenuta anni prima, con mancato incasso del prezzo e successiva transazione ritenuta pregiudizievole. L'amministratore aveva proposto appello, ma la corte territoriale aveva confermato la condanna e aveva respinto anche l'eccezione di compensazione fondata sull'assunto che egli, quale fideiussore della società verso una banca, avesse pagato il debito sociale e fosse quindi surrogato nel relativo credito. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) nullità o carenza assoluta di motivazione sulla ritenuta applicabilità della disciplina di responsabilità degli amministratori e sulla valutazione della prova della fideiussione e del pagamento; 2) omesso esame di fatti decisivi, consistenti nella documentazione bancaria che proverebbe il rapporto fideiussorio, il pagamento delle somme e la surrogazione ex art. 1949 c.c., con conseguente opponibilità in compensazione del controcredito ex art. 56 l.fall.; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c. per mancata considerazione del fatto che tali circostanze non sarebbero state specificamente contestate dal fallimento, con conseguente loro prova per non contestazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente articolate come vizi di motivazione, violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi, in sostanza contestassero la ricostruzione in fatto compiuta dai giudici di merito sulla mancata prova della fideiussione, del pagamento del debito sociale e quindi del controcredito compensabile. La Corte ha osservato che la motivazione della sentenza impugnata non era apparente né mancante, che il ricorrente non aveva specificamente spiegato in che modo l'asserita errata individuazione della disciplina applicabile avrebbe inciso sull'esito della domanda, e che, in caso di doppia conforme, il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. richiede un onere argomentativo ulteriore non assolto. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
La violazione di legge va dedotta con specifiche argomentazioni che dimostrino il contrasto tra la sentenza impugnata e le norme o la loro interpretazione giurisprudenziale; non basta richiamare astrattamente la norma.
art. 360 n. 4 c.p.c.
Il vizio di motivazione mancante o apparente è rilevante solo quando la motivazione sia radicalmente inesistente o incomprensibile; l'eventuale insufficienza non integra di per sé motivo di cassazione.
art. 360 n. 5 c.p.c.
Dopo la riforma, il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso; non è censurabile la mera valutazione delle prove o l'omesso esame di singoli elementi istruttori se il fatto storico è stato comunque considerato.
art. 366 n. 4 c.p.c.
Ogni motivo di ricorso deve contenere una esposizione analitica e specifica delle ragioni di censura; la Corte non può svolgere una ricerca esplorativa per individuare la norma violata o il punto della decisione contrastante.
art. 348-ter c.p.c.
In presenza di doppia conforme, il ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. deve indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
art. 1949 c.c.
Richiamato dalla parte ricorrente come fondamento della surrogazione del fideiussore che abbia pagato il debito del debitore principale.
art. 56 l.fall.
Invocato dal ricorrente per sostenere la compensabilità del credito di regresso/surrogazione con il controcredito risarcitorio vantato dal fallimento.
art. 115 c.p.c.
La dedotta non contestazione non è sufficiente a superare l'accertamento in fatto del giudice di merito quando questi abbia comunque esaminato e valutato la prova della circostanza dedotta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La censura per violazione di legge è inammissibile se non indica in modo specifico quale passaggio della sentenza contrasti con la norma invocata e in che modo la corretta applicazione della norma avrebbe condotto a una diversa decisione.
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione non coincide con la semplice insufficienza o non persuasività della motivazione: è necessario che la motivazione sia mancante, apparente, perplessa o contraddittoria in modo radicale.
- L'omesso esame di elementi istruttori non integra il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. se il fatto storico decisivo dedotto dalla parte è stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.
- Quando vi è doppia conforme, il ricorrente che denunci l'omesso esame di fatti decisivi deve anche indicare le differenti ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- La contestazione della qualificazione giuridica della responsabilità degli amministratori non è utile, ai fini dell'impugnazione, se non si spiega concretamente quale diversa disciplina avrebbe inciso sul rigetto o sull'accoglimento della domanda.
- La prova del controcredito dedotto in compensazione deve essere rigorosa: non basta allegare documenti di corrispondenza bancaria o richieste di bonifico se non emergono in modo chiaro il rapporto fideiussorio, l'effettivo pagamento e la conseguente surrogazione.
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