L.R. Lazio 35/2002
Riconoscimento ed incentivazione dei mercati delle qualità (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Lazio n. 35/2002 disciplina il riconoscimento dei mercati al dettaglio che vendono prevalentemente prodotti di qualità e ne promuove l’uso con un logo regionale e contributi. Prevede sanzioni per l’uso abusivo del logo e un sistema di monitoraggio. È però abrogata dal 2019 ed è quindi oggi priva di applicazione pratica.
Riconoscimento e incentivi per i mercati delle qualità nel Lazio
Riconoscimento e incentivazione dei mercati delle qualità nel Lazio
La legge regionale disciplina il riconoscimento dei cosiddetti “mercati delle qualità” nel territorio del Lazio e ne incentiva lo sviluppo, con finalità di sostegno al commercio al dettaglio su aree pubbliche e di tutela del consumatore. Il testo è oggi privo di applicazione pratica perché la legge è stata espressamente abrogata nel 2019.
Ambito di applicazione e definizione del mercato delle qualità
La disciplina riguarda i mercati al dettaglio ubicati nel territorio regionale che possiedono i requisiti minimi stabiliti dal regolamento regionale e nei quali si vendono o somministrano prevalentemente prodotti di qualità, alimentari o non alimentari, conformi ai criteri richiamati dalla norma. Sono ricompresi anche i prodotti di qualità del Lazio.
Riconoscimento regionale e uso del logo
Il riconoscimento del mercato e la concessione dell’uso del logo regionale “mercato delle qualità” avvengono su domanda degli operatori del mercato interessato, presentata tramite le relative associazioni. La struttura regionale competente in materia di commercio verifica la presenza dei requisiti minimi e rilascia il riconoscimento.
Gli operatori dei mercati riconosciuti che vendono prevalentemente i prodotti rientranti nella definizione di legge devono esporre il logo regionale, con l’indicazione della categoria di merce commercializzata.
Regolamento regionale attuativo
La legge rinvia a un regolamento regionale per disciplinare in modo puntuale:
- i requisiti minimi del mercato delle qualità, con eventuale specificazione delle merci rilevanti e possibile adozione di disciplinari o specifiche tecniche;
- le modalità di presentazione e istruttoria delle domande di riconoscimento;
- le caratteristiche e le modalità d’uso del logo regionale;
- i casi di revoca della concessione all’uso del logo;
- le modalità e i parametri del monitoraggio sull’attuazione della legge.
Incentivi e contributi
Per favorire i mercati delle qualità, la Regione concede contributi tramite Sviluppo Lazio S.p.A., che può avvalersi del supporto di altri soggetti specializzati della rete richiamata dalla normativa finanziaria regionale.
I beneficiari indicati sono:
- operatori singoli o associati che vendono o iniziano a vendere i prodotti di cui alla definizione di mercato delle qualità;
- associazioni di mercato, associazioni di categoria o forme associative tra mercati.
Il regolamento regionale determina requisiti dei beneficiari, tipologia ed entità dei contributi, spese ammissibili, procedure di concessione ed erogazione, controlli e revoca.
Vigilanza, sanzioni e revoca
L’uso del logo regionale senza la concessione regionale è punito con sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro.
Chi dispone della concessione ma usa il logo per la vendita di prodotti diversi da quelli ammessi è soggetto a sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro.
I comuni esercitano la vigilanza sull’applicazione della legge e irrogano le sanzioni, introitandone i proventi. Se riscontrano un uso del logo non conforme alle modalità stabilite dal regolamento, devono darne immediata comunicazione alla Regione, che può procedere all’eventuale revoca dell’uso del logo.
Monitoraggio
Il monitoraggio sull’attuazione della legge è affidato all’Osservatorio regionale per il commercio, anche sulla base dei dati forniti da ARSIAL, secondo modalità e parametri definiti dal regolamento attuativo.
Disposizione finanziaria
Per l’anno 2002 gli oneri di attuazione, quantificati in 513.358,16 euro, sono posti a carico di fondi speciali regionali gestiti da Sviluppo Lazio, per la parte residua non ancora utilizzata.
Obsolescenza normativa
La legge è stata abrogata espressamente nel 2019; pertanto, pur descrivendo una disciplina organica su riconoscimento, logo, contributi e sanzioni, oggi non ha utilità applicativa concreta.
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