L.R. Lazio 40/2002
Istituzione del registro regionale degli amministratori di condominio ed immobili (1) (2)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge del Lazio istituiva il registro regionale degli amministratori di condominio e immobili, con corsi di formazione e aggiornamento, disciplina regolamentare dei requisiti e una pubblicazione annuale degli iscritti. Prevedeva una disciplina transitoria per operatori con partita IVA e almeno due anni di attività. È stata abrogata nel 2017.
Istituzione del registro regionale degli amministratori di condominio e di immobili
Istituzione del registro regionale degli amministratori di condominio e di immobili
La legge regionale del Lazio disciplinava la tenuta di un registro regionale degli amministratori di condominio e di immobili, con finalità di tutela della professionalità della categoria e degli interessi dei proprietari e degli inquilini. Il provvedimento operava esclusivamente nel territorio della Regione Lazio.
Registro regionale e iscrizione
Presso l’assessorato regionale competente in materia di attività produttive era istituito il registro regionale degli amministratori di condominio e di immobili, articolato in sezioni corrispondenti agli ambiti territoriali delle province. Potevano chiedere l’iscrizione, nei limiti dei requisiti stabiliti dal regolamento attuativo:
- i soggetti in possesso dell’attestato di qualifica professionale rilasciato dalla Regione;
- i soggetti iscritti ad albi professionali affini.
La domanda doveva indicare la località di prevalente svolgimento dell’attività professionale. L’iscrizione, la tenuta, la revisione periodica, l’aggiornamento e l’eventuale cancellazione erano affidati a una struttura regionale appositamente individuata secondo la normativa sull’organizzazione della Giunta.
Effetti dell’iscrizione e permanenza nel registro
La struttura regionale competente provvedeva anche alla cancellazione dei nominativi nei casi di richiesta dell’interessato, perdita dei requisiti soggettivi o violazione delle norme comportamentali e professionali previste dal regolamento.
L’iscrizione al registro non costituiva condizione necessaria per esercitare l’attività di amministratore di condominio e di immobili: la mancata iscrizione non precludeva l’esercizio della professione. Tuttavia, la scelta di un amministratore iscritto costituiva titolo preferenziale per l’accesso a contributi regionali per interventi edilizi.
Pubblicazione del registro
L’assessorato regionale competente doveva pubblicare annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione gli elenchi degli iscritti e trasmetterli ai comuni territorialmente interessati, che potevano adottare ulteriori forme di pubblicità per la massima diffusione.
Formazione e aggiornamento professionale
La Regione promuoveva o organizzava:
- corsi di formazione professionale per conseguire la qualifica richiesta per l’iscrizione;
- corsi di aggiornamento professionale per i soggetti già iscritti al registro.
Regolamento attuativo
Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, la Regione doveva adottare un regolamento per definire:
- i requisiti soggettivi necessari per l’iscrizione;
- le modalità di iscrizione e di tenuta del registro;
- gli albi professionali considerati affini;
- le norme comportamentali e professionali cui era subordinata la permanenza nell’iscrizione.
Disciplina transitoria
Era prevista una finestra transitoria durante la quale potevano iscriversi al registro, entro sei mesi dall’entrata in vigore del regolamento attuativo, i soggetti in possesso di partita IVA che avessero esercitato continuativamente, per almeno due anni e già alla data di entrata in vigore della legge, l’attività di amministratore di condominio o di immobile. Tali soggetti dovevano inoltre possedere i requisiti soggettivi previsti dal regolamento e partecipare ai corsi gratuiti di aggiornamento.
Obsolescenza dell’atto
La legge è stata espressamente abrogata nel 2017 e, pertanto, non risulta oggi applicabile.
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