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Legge

L.R. Lazio 40/2002

Istituzione del registro regionale degli amministratori di condominio ed immobili (1) (2)

Normativa regionaleL.R. Lazio 40/2002Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge del Lazio istituiva il registro regionale degli amministratori di condominio e immobili, con corsi di formazione e aggiornamento, disciplina regolamentare dei requisiti e una pubblicazione annuale degli iscritti. Prevedeva una disciplina transitoria per operatori con partita IVA e almeno due anni di attività. È stata abrogata nel 2017.

Istituzione del registro regionale degli amministratori di condominio e di immobili

Istituzione del registro regionale degli amministratori di condominio e di immobili

La legge regionale del Lazio disciplinava la tenuta di un registro regionale degli amministratori di condominio e di immobili, con finalità di tutela della professionalità della categoria e degli interessi dei proprietari e degli inquilini. Il provvedimento operava esclusivamente nel territorio della Regione Lazio.

Registro regionale e iscrizione

Presso l’assessorato regionale competente in materia di attività produttive era istituito il registro regionale degli amministratori di condominio e di immobili, articolato in sezioni corrispondenti agli ambiti territoriali delle province. Potevano chiedere l’iscrizione, nei limiti dei requisiti stabiliti dal regolamento attuativo:

  • i soggetti in possesso dell’attestato di qualifica professionale rilasciato dalla Regione;
  • i soggetti iscritti ad albi professionali affini.

La domanda doveva indicare la località di prevalente svolgimento dell’attività professionale. L’iscrizione, la tenuta, la revisione periodica, l’aggiornamento e l’eventuale cancellazione erano affidati a una struttura regionale appositamente individuata secondo la normativa sull’organizzazione della Giunta.

Effetti dell’iscrizione e permanenza nel registro

La struttura regionale competente provvedeva anche alla cancellazione dei nominativi nei casi di richiesta dell’interessato, perdita dei requisiti soggettivi o violazione delle norme comportamentali e professionali previste dal regolamento.

L’iscrizione al registro non costituiva condizione necessaria per esercitare l’attività di amministratore di condominio e di immobili: la mancata iscrizione non precludeva l’esercizio della professione. Tuttavia, la scelta di un amministratore iscritto costituiva titolo preferenziale per l’accesso a contributi regionali per interventi edilizi.

Pubblicazione del registro

L’assessorato regionale competente doveva pubblicare annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione gli elenchi degli iscritti e trasmetterli ai comuni territorialmente interessati, che potevano adottare ulteriori forme di pubblicità per la massima diffusione.

Formazione e aggiornamento professionale

La Regione promuoveva o organizzava:

  • corsi di formazione professionale per conseguire la qualifica richiesta per l’iscrizione;
  • corsi di aggiornamento professionale per i soggetti già iscritti al registro.

Regolamento attuativo

Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, la Regione doveva adottare un regolamento per definire:

  • i requisiti soggettivi necessari per l’iscrizione;
  • le modalità di iscrizione e di tenuta del registro;
  • gli albi professionali considerati affini;
  • le norme comportamentali e professionali cui era subordinata la permanenza nell’iscrizione.

Disciplina transitoria

Era prevista una finestra transitoria durante la quale potevano iscriversi al registro, entro sei mesi dall’entrata in vigore del regolamento attuativo, i soggetti in possesso di partita IVA che avessero esercitato continuativamente, per almeno due anni e già alla data di entrata in vigore della legge, l’attività di amministratore di condominio o di immobile. Tali soggetti dovevano inoltre possedere i requisiti soggettivi previsti dal regolamento e partecipare ai corsi gratuiti di aggiornamento.

Obsolescenza dell’atto

La legge è stata espressamente abrogata nel 2017 e, pertanto, non risulta oggi applicabile.

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