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Legge

L.R. Lazio 38/2002

Istituzione del garante dell’infanzia e dell’adolescenza (1)

Normativa regionaleL.R. Lazio 38/2002

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce presso il Consiglio regionale del Lazio il garante dell’infanzia e dell’adolescenza, figura autonoma incaricata di vigilare sui diritti dei minori, segnalare criticità e promuovere tutela e sensibilizzazione. Disciplina funzioni, relazioni agli organi regionali, struttura di supporto, nomina, incompatibilità, trattamento economico e copertura finanziaria; alcune modifiche economiche operano dal rinnovo degli organi successivo al 2015.

Istituzione del garante dell’infanzia e dell’adolescenza nel Lazio

Istituzione del garante dell’infanzia e dell’adolescenza nel Lazio

La legge istituisce presso il Consiglio regionale del Lazio il garante dell’infanzia e dell’adolescenza, con la finalità di assicurare la piena attuazione dei diritti delle persone minori di età. La figura opera in piena autonomia e indipendenza di giudizio, senza subordinazione a controlli gerarchici o funzionali.

Ambito di intervento e finalità

Il garante è concepito come presidio regionale di tutela dei minori, con un ruolo di vigilanza, impulso e raccordo istituzionale. La sua attività riguarda il territorio della Regione Lazio e si estende alla tutela dei diritti riconosciuti dalle convenzioni internazionali e dalla normativa nazionale rientrante nelle competenze regionali e locali.

Funzioni di vigilanza, segnalazione e promozione

Tra le funzioni principali rientrano:

  • la vigilanza sull’applicazione nel territorio regionale della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo e delle altre convenzioni internazionali di tutela dei soggetti in età evolutiva;
  • il controllo sull’assistenza prestata ai minori in istituti educativo-assistenziali, strutture residenziali e contesti esterni alla famiglia, con facoltà di segnalare ai servizi sociali e all’autorità giudiziaria le situazioni che richiedono interventi immediati;
  • la vigilanza sulle strutture sanitarie, sociali e socio-assistenziali convenzionate o accreditate dalla Regione;
  • la promozione della conoscenza dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;
  • la promozione di iniziative contro l’abuso e di programmi di sensibilizzazione e formazione, anche sul fenomeno della pedofilia e sulla consapevolezza degli abusi subiti;
  • la vigilanza sulla programmazione televisiva, sulla stampa e sulle comunicazioni audiovisive e telematiche sotto il profilo della rappresentazione dell’infanzia, con segnalazione delle trasgressioni all’autorità competente;
  • la collaborazione alla raccolta ed elaborazione di dati sull’infanzia, in collegamento con l’osservatorio regionale;
  • il sostegno alla formazione di tutori e curatori e la consulenza nei loro confronti;
  • la formulazione di pareri e proposte su atti normativi o amministrativi riguardanti i minori.

Gli interventi diretti alla tutela di diritti e interessi individuali di minori devono essere, ove possibile, svolti in accordo con la famiglia.

Poteri operativi e rapporti con le amministrazioni

Per l’esercizio delle funzioni il garante può intervenire nei procedimenti amministrativi secondo la disciplina regionale sul procedimento amministrativo e può raccomandare l’adozione di specifici provvedimenti in caso di condotte omissive delle amministrazioni competenti. Se rileva gravi situazioni di rischio o danno per i minori, le denuncia alle autorità competenti e le riferisce agli organi della Regione. È inoltre previsto il coordinamento con il difensore civico regionale per le materie di interesse comune.

Relazioni agli organi istituzionali

Il garante riferisce ordinariamente ogni sei mesi alla Giunta regionale e alla commissione consiliare competente in materia di servizi sociali sull’attività svolta. Inoltre presenta al Consiglio regionale una relazione annuale sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza nel Lazio, sui servizi esistenti e sulle risorse utilizzate, indicando anche le attività svolte e quelle programmate per l’anno successivo. La relazione annuale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Struttura di supporto e collaborazione con i servizi territoriali

Per svolgere le proprie funzioni il garante si avvale di una apposita struttura organizzativa istituita secondo la disciplina organizzativa regionale. La struttura può essere articolata in sedi decentrate provinciali e deve comprendere figure professionali adeguate, in particolare psicologi, assistenti sociali ed esperti in pedagogia.

La struttura opera in collegamento con i servizi pubblici competenti sui minori e si avvale anche della collaborazione della struttura di supporto al difensore civico regionale e dell’osservatorio regionale sull’infanzia. Inoltre, previa intesa con comuni e ASL, il garante può utilizzare la collaborazione dei servizi sociali comunali e dei servizi del dipartimento materno-infantile delle aziende sanitarie locali.

Nomina, durata, incompatibilità e revoca

Il garante è eletto dal Consiglio regionale con le medesime modalità previste per il difensore civico regionale. Dura in carica cinque anni ed è rieleggibile una sola volta. È previsto che resti in carica fino all’elezione del successore e comunque non oltre quarantacinque giorni, entro i quali deve concludersi il procedimento di nomina del nuovo garante.

La carica è riservata a soggetti con particolare competenza nella tutela dei diritti dei minori e dell’infanzia, esperienza nel sostegno all’infanzia, nella prevenzione del disagio sociale o nell’intervento sulla devianza minorile, oppure con incarichi istituzionali di rilievo nelle materie sociali.

Sono previste incompatibilità con:

  • mandato parlamentare, incarichi di ministro, consigliere o assessore regionale, provinciale o comunale;
  • incarichi di direttore generale, sanitario o amministrativo di ASL e aziende ospedaliere;
  • cariche di amministratore in enti pubblici, aziende pubbliche o società partecipate, nonché incarichi di amministratore o dirigente in soggetti che ricevono sovvenzioni o contributi regionali;
  • attività in conflitto di interessi con le funzioni del garante;
  • lavoro subordinato a tempo pieno.

Se la carica è conferita a dipendenti regionali o di enti dipendenti dalla Regione, essi sono collocati in aspettativa senza assegni con conservazione del posto; il periodo di aspettativa vale ai fini di quiescenza, previdenza e anzianità.

In caso di sopravvenuta incompatibilità, il Presidente del Consiglio regionale invita a rimuovere la causa entro quindici giorni; in difetto, dichiara la decadenza. Il Consiglio regionale può revocare il garante con la stessa maggioranza e le stesse modalità previste per l’elezione, per gravi o ripetute violazioni di legge o per accertata inefficienza.

Trattamento economico

Al garante spetta un’indennità mensile per dodici mensilità pari al 50% dell’indennità di carica mensile lorda del consigliere regionale. È inoltre previsto, per le missioni connesse all’esercizio delle funzioni, il rimborso spese spettante ai consiglieri regionali.

Disposizioni finanziarie

Per il 2002 è istituito nel bilancio regionale un apposito capitolo di spesa con stanziamento di euro 103.291,00 in competenza e cassa, coperto mediante riduzione di pari importo di stanziamenti di un’altra unità previsionale. Per gli esercizi successivi la spesa è determinata con le rispettive leggi di bilancio.

Regime temporale e attualità della disciplina

La legge contiene modifiche successive, tra cui aggiornamenti sulla disciplina della nomina, dell’incompatibilità e del trattamento economico. Le disposizioni economiche modificate nel 2015 si applicano dal rinnovo degli organi successivo all’entrata in vigore della stessa legge regionale 15/2015. La previsione finanziaria originaria era riferita al solo esercizio 2002; il testo, tuttavia, istituisce una figura ancora strutturalmente esistente nel sistema regionale del Lazio.

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