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Legge

L.R. Lazio 39/2002

Norme in materia di gestione delle risorse forestali (1)

Normativa regionaleL.R. Lazio 39/2002

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in modo organico la gestione delle risorse forestali nel Lazio: definizioni di bosco, pianificazione, tutela paesaggistica e degli alberi monumentali, utilizzazioni forestali, pascoli, vivaistica, incendi, fitopatie, contributi, controlli e sanzioni. Prevede strumenti di piano, vincoli e autorizzazioni, con varie disposizioni transitorie e aggiornamenti successivi. Alcune parti risultano abrogate o superate.

Gestione delle risorse forestali nel Lazio

Gestione delle risorse forestali nel Lazio

La legge regionale disciplina in modo unitario il governo dei boschi, dei pascoli e delle aree con vincolo idrogeologico nel territorio del Lazio. L’impianto è fondato sulla gestione sostenibile, sulla multifunzionalità del patrimonio forestale e sulla tutela ambientale, paesaggistica, idrogeologica e produttiva.

Ambito di applicazione e definizioni

La disciplina riguarda i boschi, le aree assimilate, i castagneti, i pascoli, i filari, le alberature e altre formazioni di interesse forestale esterne ai centri edificati, nonché i terreni soggetti a vincolo idrogeologico. La nozione di bosco è ampia e comprende anche aree ripariali, arbusteti, fondi rimboschiti, radure entro determinati limiti e vivai forestali interni ai boschi. La legge precisa inoltre che bosco, foresta e selva sono sinonimi ai fini regionali.

Principi, finalità e organizzazione amministrativa

La Regione riconosce il bosco come bene di rilevante interesse collettivo e persegue tutela idrogeologica, difesa del suolo, paesaggio, biodiversità, sviluppo delle aree montane, economia forestale e prevenzione incendi. Le funzioni amministrative sono ripartite tra Regione ed enti locali secondo la legge regionale n. 14/1999. Gli enti locali devono trasmettere ogni anno, entro il 30 aprile, il quadro statistico delle attività forestali svolte nella stagione silvana.

Pianificazione forestale e programmazione

Lo strumento centrale è il Piano forestale regionale, di durata non inferiore a cinque anni, che analizza lo stato delle risorse forestali, definisce obiettivi strategici, priorità, criteri di intervento, risorse finanziarie, cartografia, inventario e monitoraggio. Il piano è attuato con stralci annuali approvati dalla Giunta regionale. La legge prevede poi piani di gestione e assestamento forestale per le aree boscate, piani poliennali di taglio per i boschi privati e piani di assestamento e utilizzazione dei pascoli per le superfici pubbliche oltre i 30 ettari.

Piani forestali, pascolivi e tempi di approvazione

I piani forestali hanno durate definite: fino a 15 anni per i piani di gestione e assestamento forestale, da 5 a 10 anni per i piani poliennali di taglio, fino a 15 anni per i piani dei pascoli pubblici oltre i 30 ettari. L’approvazione regionale avviene entro 180 giorni dal ricevimento; il termine si sospende quando è necessario il nullaosta dell’ente gestore di area protetta o quando sono richieste integrazioni. Per i pascoli pubblici oltre i 30 ettari i piani dovevano essere adottati entro cinque anni dall’entrata in vigore della legge.

Patrimonio forestale pubblico e collettivo

Sono disciplinate le proprietà costituenti il patrimonio forestale pubblico e collettivo, compreso il patrimonio regionale. Gli enti pubblici e collettivi gestiscono direttamente, anche in forma associata, i propri beni e devono accantonare almeno il 10% dei ricavi delle attività forestali, zootecniche e connesse per pianificazione, conservazione e miglioramento dei boschi. In assenza dei piani forestali o pascolivi, l’accantonamento sale ad almeno il 20% per finanziare prioritariamente la redazione dei piani. La Regione può inoltre acquisire, acquistare o affittare terreni contigui o interclusi al proprio demanio forestale.

Concessioni, affidamenti e forme associative

Gli enti titolari possono concedere l’uso temporaneo dei beni forestali a soggetti privati, con priorità per enti senza fini di lucro o mutualistici, e possono affidare la gestione a soggetti pubblici o privati mediante convenzione. Se manca un piano vigente, il concessionario o affidatario deve impegnarsi a redigerlo entro 18 mesi, pena decadenza. La Regione promuove anche consorzi e altre forme associative di gestione del patrimonio silvo-pastorale.

Tutela del paesaggio, biodiversità e alberi monumentali

La legge tutela i boschi per il loro valore ecologico, paesaggistico e culturale. Almeno il 10% del patrimonio forestale regionale deve essere destinato alla conservazione della biodiversità e del germoplasma vegetazionale. Sono inoltre protetti i boschi produttivi destinati a conservazione integrale, i particolari ecosistemi, i filari, le alberature, gli arbusti, la flora spontanea, gli alberi monumentali, i boschi monumentali, le foreste vetuste e le faggete depresse. Per gli alberi monumentali e le foreste vetuste sono previsti elenchi regionali, vincoli di inedificabilità o divieti di utilizzazione, e forme di valorizzazione pubblica.

Trasformazioni del bosco, conversioni e rimboschimento compensativo

La trasformazione del bosco e degli arbusteti in altre qualità di coltura è in linea generale vietata, salvo autorizzazioni compatibili con tutela idrogeologica, biodiversità, stabilità dei terreni e paesaggio. La conversione del bosco e la sostituzione delle specie richiedono autorizzazione delle Province, Comunità montane o Comuni per superfici inferiori a tre ettari, sulla base di motivi fitosanitari, idrogeologici o ambientali. Quando la trasformazione comporta l’eliminazione di oltre 5.000 mq di bosco, è obbligatorio il rimboschimento compensativo di pari superficie, con vincolo forestale di almeno 99 anni.

Utilizzazioni forestali, cantiere forestale e viabilità

Gli interventi previsti da piani approvati non necessitano di ulteriore autorizzazione, ma richiedono comunicazione di inizio lavori. In assenza di piani, le utilizzazioni sono autorizzate sulla base di un progetto di utilizzazione forestale di durata massima quadriennale. La legge disciplina anche il cantiere forestale, le misure di sicurezza, l’allontanamento del materiale legnoso prima dei periodi di rischio incendi nelle aree pericolose, la viabilità forestale, l’accesso e la circolazione, e la possibilità di realizzare piste e servizi accessori temporanei o permanenti.

Pascoli e uso del pascolo nel bosco

I pascoli sono considerati complementari alle formazioni boschive e fondamentali per l’assetto territoriale e l’economia rurale. Gli enti pubblici proprietari o gestori devono gestire le aree a pascolo secondo legge e regolamento forestale, registrando gli animali immessi e adottando misure di prevenzione del degrado. Il pascolo nel bosco è consentito secondo i piani forestali; in assenza di piano, è autorizzabile entro il limite del 50% della capacità media potenziale del carico sostenibile. Il pascolo con finalità di prevenzione incendi deve essere previsto dal piano di gestione.

Vivaistica forestale

La legge disciplina in modo organico la vivaistica forestale e, nella versione vigente, rinvia al d.lgs. 386/2003 per la produzione e commercializzazione del materiale forestale di moltiplicazione. ARSIAL è individuata quale autorità territoriale delegata per raccolta, produzione e commercializzazione dei materiali di moltiplicazione; la direzione regionale forestale mantiene funzioni di controllo e approvazione dei boschi da seme e del registro dei materiali di base. Le sanzioni per le violazioni seguono il decreto legislativo statale e la disciplina regionale sulle sanzioni amministrative.

Prevenzione e lotta agli incendi boschivi

La Regione adotta un piano regionale triennale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, basato sulle linee guida statali e sulla programmazione di protezione civile. Il piano individua aree a rischio, periodi di rischio e allerta, mezzi, strutture, volontariato, attività formative, campagne informative e risorse finanziarie. In attesa del piano, il periodo a rischio è fissato dal 15 giugno al 30 settembre, con periodi di allerta nei fine settimana e festivi non domenicali da inizio maggio a fine ottobre. La legge disciplina anche il fuoco prescritto, la ricostituzione dei soprassuoli percorsi da incendio, il catasto incendi e i vincoli conseguenti agli incendi.

Difesa da fitopatologie e recupero dei boschi degradati

La difesa fitosanitaria è considerata strumento centrale di tutela degli ecosistemi forestali. I proprietari devono segnalare gli attacchi parassitari, mentre il servizio fitosanitario regionale può imporre interventi urgenti, smaltimento del materiale infestato e ricostituzione dei boschi distrutti o degradati. Le province o comunità montane possono sostituirsi nella gestione dei boschi abbandonati gravemente degradati, previa comunicazione al proprietario e predisposizione di un progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva.

Interventi pubblici e promozione della selvicoltura

Gli interventi pubblici forestali comprendono sistemazioni idraulico-forestali, miglioramenti boschivi, vivai, prevenzione incendi e piste forestali di servizio. L’approvazione del progetto esecutivo vale come dichiarazione di pubblica utilità. È istituito l’albo regionale delle imprese forestali, con disciplina dei requisiti, delle categorie e delle sezioni; nelle more, è prevista una sezione transitoria per le ditte di utilizzazione boschiva abilitate per il pubblico. La Regione promuove anche la formazione professionale degli operatori del settore.

Finanziamenti, contributi e fondo regionale forestale

È istituito il fondo regionale forestale per finanziare la redazione del PFR, l’inventario forestale, gli interventi di sostegno al sistema forestale e gli altri interventi previsti dalla legge. La Regione favorisce, anche con contributi in conto capitale o in conto interessi, gli interventi di tutela, pianificazione, recupero, prevenzione incendi, prevenzione fitopatologica, valorizzazione dei prodotti e dei servizi forestali e gestione associata dei boschi. È prevista una specifica copertura finanziaria anche per la vivaistica forestale, con riferimento alle annualità 2025 e 2026 e alle risorse del fondo per la Strategia forestale nazionale.

Vigilanza, sanzioni e ripristino

La vigilanza è esercitata dalla Regione secondo la disciplina sulle sanzioni amministrative regionali, con supporto del Corpo forestale dello Stato e della polizia locale. Le sanzioni variano in funzione della violazione: sono previste pene pecuniarie per abbattimenti abusivi, trasformazioni non autorizzate, mancata comunicazione, violazioni del pascolo, del materiale di propagazione, della viabilità e della sicurezza nei cantieri forestali. In caso di danno al bosco o ai castagneti le sanzioni possono aumentare dal doppio al sestuplo; è inoltre possibile imporre lavori di ripristino, consolidamento o adeguamento a carico del trasgressore.

Disposizioni transitorie e regime dei piani vigenti

I piani di assestamento e gli altri piani già vigenti alla data di entrata in vigore della legge restano efficaci fino alla scadenza. I piani in istruttoria sono approvati secondo la normativa previgente entro un anno. In assenza di piani di gestione nelle proprietà pubbliche e collettive, e comunque per non più di dieci anni dall’entrata in vigore, l’attività è svolta secondo il regolamento forestale. Sono previste anche disposizioni transitorie per la sezione specializzata del Comitato tecnico scientifico, inizialmente affidata alla struttura regionale competente.

Abrogazioni e coordinamento normativo

La legge abroga varie discipline precedenti in materia forestale e coordina altre leggi regionali, modificando in particolare la disciplina sulla tutela paesaggistica, sulle funzioni amministrative degli enti locali, sulle opere pubbliche e sulle aree protette. Alcune disposizioni originarie risultano poi abrogate o sostituite nel tempo, come indicato nelle note del testo consolidato.

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