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Legge

L.R. Lazio 37/2002

Disposizioni per la progettazione, l' esecuzione, la manutenzione e la gestione a tariffa o a pedaggio della rete autostradale e delle infrastrutture di viabilita’ a pedaggio. Promozione della costituzione di una società per azioni a partecipazione regionale (1) (2)

Normativa regionaleL.R. Lazio 37/2002Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge del Lazio disciplina l’affidamento a soggetti selezionati con procedure pubbliche della progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione a tariffa o pedaggio della rete autostradale regionale, e promuove la costituzione di una società per azioni a prevalente capitale regionale. Prevede requisiti della compagine sociale, regole di rappresentanza regionale, e reca una copertura finanziaria iniziale di 206.800 euro, riferita al bilancio 2002.

Costituzione di una società regionale per autostrade e viabilità a pedaggio

Costituzione di una società regionale per autostrade e viabilità a pedaggio

La legge regionale del Lazio disciplina gli strumenti organizzativi per la progettazione, l’esecuzione, la manutenzione e la gestione a tariffa o a pedaggio della rete autostradale regionale e delle infrastrutture di viabilità a pedaggio. La disciplina è finalizzata anche alla promozione di una società per azioni a prevalente capitale regionale, chiamata a operare nel settore.

Ambito di intervento e modalità di affidamento

La Regione può provvedere alle attività relative alla rete autostradale regionale e alle infrastrutture di viabilità a pedaggio mediante appalti o concessioni di lavori pubblici affidati a soggetti selezionati secondo il diritto comunitario e nazionale in materia di lavori, servizi e forniture. Le procedure devono comunque rispettare i principi di non discriminazione, concorrenza, parità di condizioni e trasparenza. La Regione istituisce commissioni di gara in modo da garantire la parità tra i concorrenti e la trasparenza delle procedure.

Contratto di servizio nelle concessioni

Nelle concessioni di lavori pubblici il rapporto con il concessionario è regolato da un contratto di servizio, fondato sull’atto di concessione dei beni del demanio stradale. Il contratto definisce in particolare:

  • attività affidate, obiettivi e standard qualitativi e quantitativi;
  • tempi di esecuzione e di realizzazione, incluse le misure di prevenzione e sicurezza sul lavoro;
  • modalità di verifica dei risultati conseguiti;
  • eventuali compensi remunerativi;
  • procedimenti amministrativi pendenti relativi alle funzioni e ai compiti affidati;
  • successione dell’affidatario nei rapporti contrattuali in corso connessi all’esercizio delle funzioni affidate;
  • gestione a tariffa o a pedaggio delle infrastrutture.

Società per azioni a partecipazione regionale

La Regione promuove la costituzione, nel rispetto dello Statuto regionale e degli articoli 2325 e seguenti del codice civile, di una società per azioni a prevalente capitale regionale. La società ha per oggetto la progettazione, l’esecuzione e la manutenzione di reti autostradali e di infrastrutture di viabilità a pedaggio, nonché la gestione a tariffa o a pedaggio delle stesse. La società opera inoltre nel rispetto dell’articolo 13 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito dalla legge n. 248 del 2006.

Condizioni per la partecipazione della Regione e assetto societario

La partecipazione regionale è subordinata a specifiche condizioni dello statuto e dell’atto costitutivo della società:

  • capitale sociale iniziale pari a 206.800 euro, suddiviso in 400 azioni ordinarie da 517 euro ciascuna;
  • quota regionale non inferiore al 51%, da mantenere anche in caso di aumento del capitale sociale;
  • presenza di soggetti o enti privati operanti nella progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle autostrade, con quota non inferiore al 30%, da mantenere anche in caso di aumento del capitale sociale;
  • possibilità di partecipazione di altri enti pubblici;
  • oggetto sociale coerente con la disciplina regionale;
  • facoltà per la Regione di nominare, in proporzione alla propria quota, un numero di amministratori e sindaci ai sensi del codice civile.

Procedure per la costituzione e selezione dei soci privati

Il Presidente della Giunta regionale, oppure l’Assessore competente in materia di lavori pubblici da lui delegato, è autorizzato a compiere tutti gli atti esecutivi necessari per rendere operante la partecipazione regionale alla società, inclusa l’eventuale sottoscrizione di patti parasociali.

Per la scelta dei soci privati da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica, la Regione affida a un advisor esterno un’indagine esplorativa di mercato. Nell’individuazione dei soggetti si devono considerare, tra gli altri, i seguenti elementi:

  • specifica ed elevata esperienza nella gestione a tariffa e nella progettazione, realizzazione e costruzione di tratti autostradali;
  • comprovati requisiti tecnico-finanziari;
  • attività imprenditoriale svolta negli ultimi tre anni;
  • capacità di finanziare almeno il 60% dei lavori inerenti all’oggetto sociale, da garantire al momento della partecipazione.

Rappresentanza regionale negli organi societari

La Regione è rappresentata nell’assemblea della società dal Presidente della Giunta regionale o dall’Assessore competente in materia di lavori pubblici da lui delegato. I rappresentanti regionali negli organi sociali sono vincolati agli indirizzi e alle direttive della Giunta regionale.

In via transitoria, fino alla nomina dei rappresentanti definitivi, il Presidente della Giunta regionale provvede con proprio decreto, su proposta dell’Assessore competente in materia di infrastrutture e mobilità, alla nomina di rappresentanti provvisori anche per gli adempimenti previsti dal codice civile; tali soggetti restano in carica fino alla nomina dei definitivi.

Aspetti finanziari

La spesa per l’attuazione della legge è quantificata in 206.800 euro e viene imputata allo stanziamento previsto nel bilancio di previsione 2002, nell’unità previsionale di base D12, sul capitolo indicato dalla legge. La copertura è collegata alle risorse statali destinate al finanziamento degli interventi conseguenti al conferimento di funzioni in materia di viabilità.

Stato di vigenza e attualità della disciplina

Il testo consolidato mostra una disciplina originariamente orientata alla costituzione della società regionale e alla relativa organizzazione. Tuttavia il contenuto economico-finanziario e la previsione di spesa sono riferiti all’esercizio 2002; inoltre risulta abrogato l’articolo sui contratti di servizio e sull’affidamento dei lavori, mentre altre disposizioni sono state modificate nel 2006. La norma resta principalmente rilevante come disciplina quadro della partecipazione regionale, ma le previsioni operative e finanziarie originarie risultano in larga parte storicizzate.

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