Deliberazione n. 507 del 29/08/2024
Provvedimento del 29 agosto 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. L’intervento riguarda segnalazioni ex art. 144-bis Codice privacy relative a materiale audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati e potenzialmente diffusi tramite Instagram e Telegram senza consenso dell’interessato. I gestori delle piattaforme sono stati ingiunti di impedire la diffusione del materiale, trasmesso in formato hash, e di conservare eventuale materiale acquisito in chiaro per 12 mesi a fini probatori, con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati.
Ratifica di provvedimenti urgenti nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn
Ratifica di provvedimenti urgenti per la tutela da diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. L’intervento è stato attivato a seguito di segnalazioni ex art. 144-bis del Codice privacy relative a materiale audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati e potenzialmente oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione tramite piattaforme digitali senza il consenso della persona interessata.
Quadro normativo di riferimento
Il provvedimento richiama:
- il Regolamento (UE) 2016/679;
- il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
- l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere le segnalazioni in materia di c.d. revenge porn e a decidere entro 48 ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente l’adozione urgente di misure per impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto di segnalazione, salva ratifica successiva dell’Autorità.
Segnalazioni e intervento urgente
Le segnalazioni, protocollate presso l’Ufficio del Garante con numeri omissis, rappresentavano la sussistenza di una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis e chiedevano l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Instagram e Telegram. Verificata la compatibilità di quanto segnalato con la disciplina richiamata, il dirigente facente funzioni del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo è intervenuto in via d’urgenza l’8 agosto 2024.
Misure ingiunte alle piattaforme
Con le determinazioni nn. 392 e 393/2024 sono state disposte due misure principali:
- ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle piattaforme Instagram e Telegram del materiale oggetto di segnalazione, trasmesso in formato hash;
- prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, esclusivamente a fini probatori e con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, da comunicarsi tempestivamente all’Autorità.
Ratifica finale del Garante
Preso atto delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e della documentazione in atti, il Garante, nella riunione del 29 agosto 2024, ratifica ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti urgenti nn. 392/2024 e 393/2024 adottati nei confronti delle società indicate. Il provvedimento conclude così il procedimento di urgenza volto a impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato e a preservarne la prova, ove acquisito in chiaro.
Punti principali
Origine della procedura
La persona interessata ha presentato più segnalazioni al Garante, rappresentando di rientrare nell’ambito dell’art. 144-bis del Codice privacy e chiedendo l’intervento dell’Autorità sulle piattaforme Instagram e Telegram. Il Garante ha esaminato la compatibilità della segnalazione con la disciplina sul c.d. revenge porn.
Provvedimenti urgenti adottati dal dirigente
Con le determinazioni nn. 392 e 393 dell’8 agosto 2024, il dirigente facente funzioni del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha ordinato a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale segnalato sulle rispettive piattaforme, trasmesso in formato hash.
Conservazione del materiale a fini probatori
Le stesse società sono state prescritte a conservare l’eventuale materiale oggetto di segnalazione acquisito in chiaro dalle piattaforme per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, esclusivamente a fini probatori, utilizzando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e informando tempestivamente l’Autorità.
Ratifica del Garante
In base all’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, il Garante ratifica i provvedimenti urgenti nn. 392/2024 e 393/2024, adottati nei confronti dei gestori delle piattaforme per prevenire l’eventuale diffusione del materiale segnalato.
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