Cassazione Penale, Sentenza n. 22380/2025 del 13/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Carrone era stato condannato per bancarotta fraudolenta documentale in qualità di amministratore unico della Edilizia Immobiliare s.r.l., dichiarata fallita, per aver tenuto la contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari e per aver consegnato al curatore soltanto i registri IVA 2012-2013 omettendo i bilanci degli ultimi cinque anni. Con ricorso in Cassazione il difensore ha dedotto: (i) errata qualificazione del fatto come bancarotta fraudolenta documentale anziché bancarotta semplice (art. 217 L.F.), con mancata considerazione del ruolo di "prestanome" dell'imputato e della differenza tra dolo specifico e dolo generico; (ii) violazioni e vizi motivazionali in tema di trattamento sanzionatorio e mancata valutazione della richiesta di misura sostitutiva (richiami a D.Lgs. 150/2022, art. 545-bis c.p.p. e art. 58 L. 689/1981).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Lecce. In particolare la Cassazione ha rilevato carenza motivazionale sulla qualificazione tra le forme alternative di bancarotta documentale previste dall'art. 216, comma 1, n.2 L.F. (omessa consegna/occultamento che richiede dolo specifico vs fraudolenta tenuta irregolare che richiede dolo generico). Poiché la Corte territoriale aveva contestato sia l'omessa consegna di scritture sia l'irregolare tenuta ma aveva fondato la condanna sul dolo generico senza spiegare la compatibilità o dimostrazione del dolo specifico in relazione all'omessa consegna, è stato disposto il rinvio per nuovo esame su questi punti. Il secondo motivo (trattamento sanzionatorio) è stato assorbito dall'annullamento.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 2, Legge Fallimentare (L.F.)
Disciplina la bancarotta documentale con due ipotesi alternative: omessa consegna/occultamento (che richiede dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori) e fraudolenta tenuta della contabilità che rende impossibile la ricostruzione (che può richiedere dolo generico). La Cassazione ha richiamato la necessità di motivare distintamente la sussistenza del dolo specifico quando contestata l'omessa consegna.
art. 217, Legge Fallimentare (L.F.)
Norma sulla bancarotta semplice; invocata dal ricorrente come possibile diversa qualificazione della condotta in assenza della prova del dolo specifico richiesto per la fattispecie documentale specifica.
D.Lgs. n.150/2022, art. 95
Richiamato nella censura sul trattamento sanzionatorio e sulle misure alternative, ma il motivo è stato poi assorbito dall'annullamento per vizio di motivazione sulla qualificazione del reato.
art. 545-bis cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alle modalità di proposizione di richieste e deduzioni in appello (menzione nella censura sul trattamento sanzionatorio); non esaminato nel merito perché assorbito dall'annullamento.
art. 58 L. 689/1981
Richiamato in relazione alle misure sostitutive della detenzione e al trattamento sanzionatorio; la questione non è stata decisa dalla Cassazione, che ha preferito disporre il rinvio per le questioni di merito sulla qualificazione del reato.
Massime di principio
- La bancarotta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n.2 L.F. comprende due ipotesi alternative: l'omessa consegna/occultamento (dolo specifico) e la fraudolenta tenuta della contabilità (dolo generico). È essenziale che la motivazione distingu[a] e dimostri il tipo di dolo richiesto per la specifica condotta contestata.
- L'amministratore formale ("testa di legno") può essere ritenuto responsabile se risulta comunque la sua effettiva e concreta consapevolezza dello stato delle scritture e della loro inidoneità alla ricostruzione patrimoniale.
- Se il giudice contesta più condotte (ad es. omessa consegna di scritture e tenuta irregolare), deve valutare separatamente l'elemento soggettivo relativo a ciascuna condotta o spiegare come queste si connettano in un'unica determinazione criminosa; l'assenza di tale distinzione può determinare l'annullamento con rinvio.
- In presenza di contestazioni sulla misura o su misure alternative, tali profili possono essere assorbiti o rinviati se la Corte di legittimità rileva vizi decisivi relativi alla qualificazione del reato; pertanto è opportuno sollevare e documentare sin dall'istruttoria di merito le circostanze pertinenti al trattamento sanzionatorio.
- In caso di dubbio motivazionale sulla sussistenza del dolo specifico richiesto per l'ipotesi più grave, la Cassazione tende ad annullare e disporre il rinvio per un nuovo esame del merito da parte del giudice territoriale.
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