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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-529/21

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 4 maggio 2023. — OP e a. contro Glavna direktsia « Pozharna bezopasnost i zashtita na naselenieto » kam Ministerstvo na vatreshnite raboti. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Rayonen sad - Kula. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Organizzazione dell’orario di lavoro – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 1, paragrafo 3 – Ambito di applicazione – Articolo 8 – Articolo 12 – Sicurezza e salute dei lavoratori notturni durante il lavoro – Livello di protezione dei lavoratori notturni adattato alla natura del loro lavoro – Direttiva 89/391/CEE – Articolo 2 – Lavoratori del settore pubblico e lavoratori del settore privato – Articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Parità di trattamento. — Cause riunite da C-529/21 a C-536/21 e da C-732/21 a C-738/21

Giurisprudenza europea62021CJ0529

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha confermato che la disciplina UE sull'orario di lavoro si applica ai vigili del fuoco pubblici che svolgono il servizio notturno in condizioni ordinarie. Ha poi chiarito che il diverso trattamento rispetto ai lavoratori privati può essere compatibile con il diritto dell'Unione solo se giustificato da elementi oggettivi e proporzionati. Spetta al giudice nazionale verificare la comparabilità delle categorie e la giustificazione concreta della disparità.

Applicabilità della direttiva sull'orario di lavoro ai vigili del fuoco pubblici e compatibilità con il principio di parità di trattamento di una durata normale del lavoro notturno più favorevole nel settore privato.

La questione giuridica

1) Se la direttiva 2003/88/CE si applichi ai lavoratori del settore pubblico, in particolare ai vigili del fuoco che svolgono lavoro notturno, nonostante l'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 89/391/CEE escluda talune attività specifiche del pubblico impiego quando particolarità imperative vi si oppongano. 2) Se l'articolo 12 della direttiva 2003/88/CE, letto alla luce dell'articolo 20 della Carta, osti a che la durata normale del lavoro notturno fissata dal diritto nazionale per i lavoratori del settore privato non si applichi ai vigili del fuoco del settore pubblico.

Principio di diritto

La direttiva 2003/88 si applica anche ai vigili del fuoco del settore pubblico che svolgono lavoro notturno, purché tali attività siano esercitate in condizioni abituali, poiché l'esclusione prevista dall'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 89/391 va interpretata restrittivamente e riguarda solo compiti specifici che rendano indispensabile una deroga. Inoltre, l'articolo 12 della direttiva 2003/88, letto alla luce dell'articolo 20 della Carta, non vieta che il diritto nazionale riservi ai lavoratori del settore privato una durata normale del lavoro notturno più breve rispetto ai lavoratori del settore pubblico, a condizione che la differenza di trattamento si fondi su un criterio oggettivo e ragionevole, persegua uno scopo legittimo e sia proporzionata, previa verifica della comparabilità delle situazioni da parte del giudice nazionale.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2003/88/CE
  • Direttiva 89/391/CEE
  • Articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

Durata del lavoro notturno dei vigili del fuoco pubblici e parità di trattamento

La pronuncia riguarda quindici rinvii pregiudiziali proposti dal Rayonen sad – Kula in controversie tra funzionari-vigili del fuoco della direzione generale "Sicurezza antincendio e protezione civile" del Ministero dell'Interno bulgaro e tale amministrazione. Le questioni vertono sulla disciplina del lavoro notturno, sulla sua remunerazione e sulla possibile disparità tra il regime del settore pubblico e quello del settore privato.

Fatti e procedimento principale

I ricorrenti erano funzionari addetti alle funzioni di vigili del fuoco e avevano svolto, nel periodo 31 gennaio 2018 - 31 dicembre 2020, turni di 24 ore con contabilizzazione trimestrale, prestando 8 ore di lavoro notturno tra le 22:00 e le 6:00. Essi sostenevano che il lavoro notturno eccedente il regime più favorevole riconosciuto ai lavoratori privati dovesse essere trattato come lavoro straordinario e retribuito di conseguenza.

Il giudice del rinvio evidenziava che il codice del lavoro bulgaro fissava per il settore privato un limite di 7 ore di lavoro notturno per 24 ore, mentre la legge speciale sul Ministero dell'Interno prevedeva per i funzionari un limite di 8 ore e una maggiorazione monetaria contenuta per il lavoro notturno. Da ciò il dubbio se tale disciplina fosse compatibile con la direttiva 2003/88 e con il principio di parità di trattamento.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2003/88/CE, che estende l'applicazione della direttiva a tutti i settori pubblici e privati ai sensi della direttiva 89/391/CEE;
  • l'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 89/391/CEE, che esclude dall'applicazione della direttiva alcune attività specifiche del pubblico impiego quando particolarità imperative lo impongano;
  • l'articolo 8 della direttiva 2003/88, relativo alla durata del lavoro notturno;
  • l'articolo 12 della direttiva 2003/88, relativo alla protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori notturni e a turni;
  • l'articolo 20 della Carta, sul principio di uguaglianza davanti alla legge;
  • l'articolo 31 della Carta, evocato dalla Corte quale base del diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose.

Prima questione: applicazione della direttiva 2003/88 ai vigili del fuoco pubblici

La Corte ricorda che l'ambito di applicazione della direttiva 2003/88, letto in combinato disposto con la direttiva 89/391, è ampio e comprende in linea di principio tutti i settori di attività, pubblici e privati. Le deroghe previste dall'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 89/391 devono essere interpretate restrittivamente, perché mirano solo a salvaguardare il buon funzionamento di servizi indispensabili in circostanze eccezionali.

La Corte precisa che la deroga non dipende dall'appartenenza del lavoratore a un certo settore pubblico in quanto tale, ma dalla natura specifica dei compiti concretamente svolti. Richiamando la propria giurisprudenza, osserva che anche servizi come i vigili del fuoco possono organizzare preventivamente le attività abituali, compresi gli orari di lavoro, pur dovendo affrontare eventi non prevedibili.

Ne consegue che la direttiva 2003/88 si applica ai vigili del fuoco del settore pubblico che sono lavoratori notturni, purché essi svolgano le loro attività in condizioni abituali. Spetta al giudice nazionale verificare se tale requisito sia effettivamente soddisfatto nei procedimenti principali.

Seconda questione: durata del lavoro notturno e principio di parità di trattamento

Quanto alla seconda questione, la Corte osserva che l'articolo 12, lettera b), della direttiva 2003/88 disciplina il rapporto tra lavoratori notturni e lavoratori diurni quanto ai servizi di protezione e prevenzione, non il rapporto tra diversi gruppi di lavoratori notturni. Tuttavia, alla luce delle domande del giudice del rinvio e del principio di cooperazione ex articolo 267 TFUE, la Corte riformula sostanzialmente il quesito come concernente il rapporto tra l'articolo 12 della direttiva 2003/88 e l'articolo 20 della Carta.

La Corte ribadisce che l'articolo 12 della direttiva 2003/88 impone agli Stati membri di adattare la protezione alla natura del lavoro notturno e di predisporre misure equivalenti di protezione e prevenzione. Tale obbligo concretizza il diritto fondamentale di cui all'articolo 31 della Carta. In particolare, gli Stati membri dispongono di un margine di discrezionalità, ma devono adottare misure che compensino la particolare gravosità del lavoro notturno, ad esempio tramite una riduzione dell'orario, riposi supplementari, vantaggi salariali o altre forme di tutela.

Sul piano della parità di trattamento, la Corte ricorda che una differenza tra situazioni analoghe è consentita solo se fondata su un criterio obiettivo e ragionevole, collegata a uno scopo legittimo e proporzionata. Aggiunge che la comparabilità va valutata in modo concreto, non astratto, tenendo conto dell'oggetto e dello scopo della normativa nazionale e del settore interessato.

Applicando tali principi, la Corte afferma che l'articolo 12 della direttiva 2003/88, letto alla luce dell'articolo 20 della Carta, non osta a che la durata normale del lavoro notturno fissata in sette ore per i lavoratori del settore privato non si applichi ai lavoratori del settore pubblico, come i vigili del fuoco, se la differenza di trattamento è giustificata da un criterio obiettivo e ragionevole e risulta proporzionata allo scopo perseguito. La valutazione concreta della comparabilità delle categorie e della giustificazione della disparità spetta al giudice nazionale.

Dispositivo

La Corte dichiara che:

  • la direttiva 2003/88 si applica ai lavoratori del settore pubblico, quali i vigili del fuoco, che sono considerati lavoratori notturni, purché tali attività siano svolte in condizioni abituali;
  • l'articolo 12 della direttiva 2003/88, letto alla luce dell'articolo 20 della Carta, non osta a una disciplina nazionale che non estende ai lavoratori del settore pubblico la durata normale più breve del lavoro notturno prevista per il settore privato, purché la differenza sia oggettivamente e ragionevolmente giustificata e proporzionata.

Ricadute pratiche

Per i professionisti, la sentenza conferma che il solo fatto di appartenere al pubblico impiego non basta a escludere la tutela della direttiva sull'orario di lavoro. In contenziosi relativi a turni notturni, il punto decisivo è verificare se le mansioni siano svolte in condizioni ordinarie e se il diverso trattamento rispetto ai privati sia sostenibile alla luce di una giustificazione oggettiva, ragionevole e proporzionata.

Come è indicizzato

Materieorario di lavorolavoro notturnosicurezza e salute dei lavoratoripubblico impiegoparità di trattamento

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