Corte di giustizia, Sentenza C-389/21
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 maggio 2023. — Banca centrale europea (BCE) contro Crédit lyonnais. — Impugnazione – Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi – Regolamento (UE) n. 575/2013 – Calcolo del coefficiente di leva finanziaria – Misura dell’esposizione – Articolo 429, paragrafo 14 – Esclusione delle esposizioni che soddisfano talune condizioni – Rifiuto parziale di autorizzazione – Potere discrezionale della Banca centrale europea (BCE) – Ricorso di annullamento – Errore manifesto di valutazione – Sindacato giurisdizionale. — Causa C-389/21 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte accoglie l’impugnazione della BCE contro la sentenza del Tribunale che aveva annullato in parte la decisione con cui la BCE aveva autorizzato solo parzialmente la Crédit lyonnais a escludere dal leverage ratio le esposizioni verso la CDC. La Corte afferma che il Tribunale ha oltrepassato i limiti del controllo giurisdizionale, sostituendo la propria valutazione a quella della BCE su una materia che implica ampio potere discrezionale e valutazioni prudenziali complesse. Nel merito, la Corte respinge il ricorso della Crédit lyonnais e conferma che la BCE non ha commesso un errore manifesto di valutazione nel limitare l’esclusione al 66%.
Impugnazione sulla portata del sindacato giurisdizionale rispetto al potere discrezionale della BCE nel rifiutare parzialmente l’autorizzazione a escludere esposizioni dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria ex articolo 429, paragrafo 14, del regolamento n. 575/2013.
La questione giuridica
Se il Tribunale abbia ecceduto i limiti del proprio sindacato giurisdizionale sostituendo la propria valutazione a quella della BCE nel controllo di un atto adottato nell’esercizio di un ampio potere discrezionale ai sensi dell’articolo 429, paragrafo 14, del regolamento n. 575/2013; e, nel merito, se la BCE abbia commesso un errore manifesto di valutazione nel negare alla Crédit lyonnais l’esclusione totale delle esposizioni verso la CDC dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria.
Principio di diritto
Quando la BCE esercita il potere discrezionale riconosciutole dall’articolo 429, paragrafo 14, del regolamento n. 575/2013 per autorizzare o meno l’esclusione di talune esposizioni dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria, il giudice dell’Unione non può sostituire la propria valutazione a quella dell’autorità di vigilanza, ma deve limitarsi a verificare l’assenza di fatti materialmente inesatti, di errori manifesti di valutazione e di sviamento di potere. Pertanto, il Tribunale ha ecceduto i limiti del suo sindacato annullando parzialmente la decisione BCE sulla base di una propria diversa valutazione del rischio di svendite e del rischio prudenziale connesso alle esposizioni della Crédit lyonnais verso la CDC; la decisione della BCE è quindi confermata e il ricorso di primo grado è respinto.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 138 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte
- Regolamento (UE) n. 575/2013
- Articolo 4, paragrafo 1, punti 93 e 94, del regolamento (UE) n. 575/2013
- Articolo 116, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013
- Articolo 412, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013
- Articolo 429, paragrafi 2 e 14, del regolamento (UE) n. 575/2013
- Articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) n. 575/2013 modificato
- Regolamento (UE) n. 1024/2013
- Articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1024/2013
- Articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013
- Articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013
- Regolamento delegato (UE) 2015/62
- Regolamento (UE) 2019/876
- Direttiva 2014/49/UE
Impugnazione BCE contro l’annullamento parziale della decisione sul coefficiente di leva finanziaria
La causa è un’impugnazione ex articolo 56 dello Statuto della Corte contro la sentenza del Tribunale nella causa T-504/19. Oggetto del contendere è la decisione BCE-SSM-2019-FRCAG-39 del 3 maggio 2019, con cui la BCE aveva autorizzato solo in parte la Crédit lyonnais a escludere dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria le esposizioni verso la Caisse des dépôts et consignations (CDC) derivanti da depositi sui libretti di risparmio regolamentato.
Contesto normativo
La Corte richiama il quadro del regolamento (UE) n. 575/2013 sui requisiti prudenziali, in particolare:
- l’articolo 4, paragrafo 1, punti 93 e 94, che definisce la leva finanziaria e il rischio di leva finanziaria eccessiva;
- l’articolo 116, paragrafo 4, sulle esposizioni verso organismi del settore pubblico;
- l’articolo 412, paragrafo 1, sul requisito di copertura della liquidità;
- l’articolo 429, paragrafi 2 e 14, sul calcolo del coefficiente di leva finanziaria e sulla possibile esclusione di alcune esposizioni previa autorizzazione dell’autorità competente. Richiama inoltre il regolamento (UE) n. 1024/2013 sul Meccanismo di vigilanza unico, in particolare l’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), e l’articolo 4, paragrafo 3, che impongono alla BCE di assicurare il rispetto della normativa prudenziale dell’Unione. Vengono menzionati anche il regolamento delegato (UE) 2015/62, il regolamento (UE) 2019/876 e la direttiva 2014/49/UE sui sistemi di garanzia dei depositi.
Fatti rilevanti e decisione della BCE
La Crédit lyonnais, ente creditizio francese, fa parte del gruppo Crédit agricole ed è soggetta alla vigilanza diretta della BCE. Il gruppo aveva chiesto di escludere integralmente dal denominatore del leverage ratio le esposizioni verso la CDC connesse ai depositi regolamentati che, per legge, devono essere trasferiti alla CDC per finanziare investimenti di interesse generale. La BCE ha ritenuto soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 429, paragrafo 14, lettere a), b) e c), ma ha considerato di disporre di un potere discrezionale nella concessione dell’esenzione. Applicando una metodologia basata su tre elementi — merito di credito dell’amministrazione centrale francese, rischio di svendite e livello di concentrazione delle esposizioni verso la CDC — ha autorizzato l’esclusione integrale per altri soggetti del gruppo, ma solo del 66% per la Crédit lyonnais.
Sentenza del Tribunale e motivi dell’annullamento parziale
Il Tribunale aveva accolto il ricorso della Crédit lyonnais nella parte relativa al rischio di svendite. In sintesi, aveva ritenuto che la BCE non avesse considerato tutte le caratteristiche dei libretti di risparmio regolamentato, tra cui:
- la loro natura di "valore rifugio" in caso di crisi bancaria;
- la doppia garanzia della Repubblica francese;
- il fatto che le somme raccolte non possono essere investite in attività rischiose o illiquide. Secondo il Tribunale, la motivazione della BCE sul carattere liquido di tali depositi non bastava a dimostrare il rischio di svendite, e l’esempio utilizzato dalla BCE per richiamare esperienze di crisi bancarie recenti non riguardava depositi sufficientemente simili. Per questo aveva annullato la decisione BCE nella parte in cui negava l’esclusione del 34% delle esposizioni.
Motivo di impugnazione accolto: limiti del sindacato giurisdizionale
La Corte accoglie il primo motivo della BCE, ricordando che, quando un’autorità dispone di ampio margine discrezionale, il controllo giurisdizionale non può sostituire la valutazione dell’autorità con quella del giudice. Il giudice deve limitarsi a verificare:
- l’assenza di fatti materialmente inesatti;
- l’assenza di errore manifesto di valutazione;
- l’assenza di sviamento di potere. La Corte osserva che il Tribunale, pur richiamando tali limiti, ha in realtà svolto una propria valutazione delle caratteristiche del risparmio regolamentato e del rischio di svendite, giungendo a una conclusione diversa da quella della BCE senza dimostrare il carattere manifestamente erroneo della valutazione prudenziale dell’autorità di vigilanza.
Ragionamento della Corte sul rischio di svendite
La Corte sottolinea che la BCE aveva condotto un’analisi prudenziale previsionale: non era tenuta a dimostrare eventi passati identici allo scenario considerato, ma solo a basarsi su scenari plausibili. Lo scenario di ritiri tra il 10% e il 30% dei depositi garantiti in meno di cinque giorni non era manifestamente implausibile. Le caratteristiche invocate dalla Crédit lyonnais — valore rifugio, sicurezza elevata, doppia garanzia statale — non escludevano in modo manifesto la possibilità di ritiri massicci in caso di crisi. La Corte ritiene inoltre non manifestamente erronea la valutazione della BCE secondo cui il periodo di adeguamento di dieci giorni tra i ritiri dei depositanti e il rimborso della CDC poteva costringere l’ente a misure correttive immediate, comprese svendite di attività, tenuto conto del diverso orizzonte temporale rispetto al requisito di liquidità di cui all’articolo 412 del regolamento n. 575/2013.
Rischio di insolvenza della Repubblica francese e altri argomenti
Quanto al merito di credito dell’amministrazione centrale francese, la Corte conferma che la BCE poteva tener conto del fatto che il rischio di insolvenza non fosse nullo, sulla base di elementi quali il rating e la quotazione dei derivati di copertura del rischio sovrano. La Crédit lyonnais non ha dimostrato l’esistenza di un errore manifesto nella valutazione di tale rischio. Sono respinti anche gli argomenti fondati sull’articolo 429 bis, paragrafo 1, lettera j), del regolamento n. 575/2013 modificato, perché non applicabile ratione temporis, e sulla relazione ABE, che non vincola la BCE e comunque riguardava esposizioni diverse.
Decisione finale e spese
La Corte annulla la sentenza del Tribunale nei limiti in cui aveva accolto la domanda della Crédit lyonnais, respinge definitivamente il ricorso di primo grado e conferma la decisione BCE-SSM-2019-FRCAG-39 nella parte contestata. La Crédit lyonnais è condannata alle spese del giudizio di primo grado e dell’impugnazione.
Principi affermati
La pronuncia ribadisce che, nelle materie di vigilanza prudenziale in cui la BCE dispone di ampio potere discrezionale, il controllo del giudice dell’Unione è un controllo di legittimità e non di opportunità. Anche quando il giudice ritenga più convincente una diversa lettura degli elementi economico-prudenziali, non può annullare l’atto se non dimostra che la valutazione dell’autorità sia manifestamente erronea o fondata su elementi incompleti o inesatti.
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