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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-200/21

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 4 maggio 2023. — TU e SU contro BRD Groupe Societé Générale SA e Next Capital Solutions Ltd. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Bucureşti. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Procedimento di esecuzione forzata di un contratto di mutuo che costituisce titolo esecutivo – Opposizione all’esecuzione – Controllo delle clausole abusive – Principio di effettività – Normativa nazionale che non consente al giudice dell’esecuzione di controllare il carattere eventualmente abusivo di una clausola dopo il termine impartito al consumatore per proporre opposizione – Esistenza di un ricorso di diritto ordinario imprescrittibile che consente al giudice del merito di esercitare un siffatto controllo e di ordinare la sospensione dell’esecuzione forzata – Condizioni che non rendono in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione – Necessità di una cauzione a carico del consumatore per sospendere il procedimento di esecuzione. — Causa C-200/21

Giurisprudenza europea62021CJ0200

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce che la tutela effettiva garantita dalla direttiva 93/13 non è assicurata quando il consumatore può far valere l’abusività delle clausole solo in un’azione di merito, ma la sospensione dell’esecuzione è condizionata a una cauzione potenzialmente proibitiva. In simili condizioni, il termine di 15 giorni per l’opposizione all’esecuzione non può precludere il controllo dell’abusività da parte del giudice dell’esecuzione. Se l’interpretazione conforme non è possibile, il giudice nazionale deve disapplicare la norma interna incompatibile e procedere al controllo d’ufficio.

Direttiva 93/13: compatibilità con il principio di effettività di un termine di 15 giorni per opporsi all’esecuzione forzata di un mutuo, quando esiste un’azione di merito senza termine ma la sospensione dell’esecuzione richiede una cauzione potenzialmente dissuasiva.

La questione giuridica

Se la direttiva 93/13 osti a una normativa nazionale che preclude al giudice dell’esecuzione, decorso il termine di 15 giorni per l’opposizione, di esaminare l’abusività delle clausole del titolo esecutivo, quando il consumatore può proporre un’azione di merito senza termine e chiedere in tale sede la sospensione dell’esecuzione, ma solo dietro prestazione di una garanzia potenzialmente tale da dissuaderlo dal ricorso.

Principio di diritto

La direttiva 93/13 osta a una disciplina nazionale che impedisca al giudice dell’esecuzione, dopo la scadenza di un termine decadenziale di 15 giorni, di verificare d’ufficio o su domanda del consumatore l’abusività delle clausole di un contratto di mutuo posto a base dell’esecuzione, se l’unico rimedio alternativo è un’azione di merito con sospensione subordinata al versamento di una cauzione di importo tale da scoraggiare concretamente l’esercizio del ricorso; in tal caso, se non è possibile un’interpretazione conforme, il giudice dell’esecuzione deve disapplicare la norma interna ostativa ed esaminare d’ufficio l’eventuale abusività.

Norme richiamate

  • Direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 7, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Direttiva 93/13 e opposizione all’esecuzione forzata di un mutuo

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunalul Bucureşti in una controversia tra due consumatori, TU e SU, e la banca originaria BRD, nonché la cessionaria del credito Next Capital Solutions Ltd. La questione nasce da un procedimento di esecuzione forzata fondato su un contratto di mutuo che costituiva titolo esecutivo in diritto rumeno.

Fatti e procedimento principale

Nel procedimento principale, il credito derivante dal mutuo stipulato nel 2007 è stato ceduto più volte e infine acquistato da NCS, che ha avviato l’esecuzione forzata contro TU. Dopo vari atti esecutivi e un primo tentativo di opposizione dichiarato tardivo, TU e SU hanno proposto una nuova opposizione deducendo il carattere abusivo di due clausole contrattuali: la commissione di apertura del fascicolo di credito e la commissione mensile per trattamento e gestione del credito. Essi chiedevano anche l’annullamento degli atti esecutivi e la restituzione delle somme percepite indebitamente.

Normativa nazionale rilevante

Il codice di procedura civile rumeno prevedeva:

  • all’articolo 715, paragrafo 1, punto 3, un termine di 15 giorni per proporre opposizione all’esecuzione;
  • all’articolo 713, paragrafo 2, la possibilità di invocare motivi relativi al fondamento del diritto in base al titolo esecutivo solo se non esiste un rimedio processuale specifico per l’annullamento del titolo;
  • all’articolo 638, paragrafo 2, la possibilità di chiedere la sospensione dell’esecuzione nell’ambito di un ricorso nel merito avente ad oggetto l’annullamento del titolo, con applicazione analogica delle regole sulla sospensione.

Quadro del diritto dell’Unione

La Corte richiama il considerando 24, l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13. Ribadisce inoltre il collegamento con il principio di effettività e con il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sancito dall’articolo 47 della Carta.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda anzitutto che il sistema della direttiva 93/13 si fonda sulla posizione di inferiorità del consumatore rispetto al professionista e impone al giudice nazionale di controllare d’ufficio l’abusività delle clausole non appena disponga degli elementi necessari. Gli Stati membri devono inoltre predisporre mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’uso di clausole abusive.

La Corte osserva che il diritto dell’Unione non armonizza integralmente le procedure nazionali, ma queste devono rispettare i principi di equivalenza ed effettività. Richiama quindi la propria ordinanza BNP Paribas Personal Finance (C‑75/19), secondo cui non è sufficiente che il consumatore possa agire in merito se, nel frattempo, l’esecuzione può concludersi prima della decisione sul carattere abusivo delle clausole.

La novità evidenziata dal giudice del rinvio era la possibilità di ottenere la sospensione dell’esecuzione in un’azione di merito. La Corte, però, fa riferimento alla successiva sentenza Impuls Leasing România (C‑725/19), nella quale ha già affermato che tale rimedio non garantisce l’effettività della tutela se la sospensione è subordinata a una cauzione di importo tale da scoraggiare il consumatore. Applicando tale logica, la Corte considera decisivo verificare se l’onere della garanzia renda in pratica eccessivamente difficile l’esercizio del ricorso.

Soluzione della Corte

La Corte afferma che la direttiva 93/13 osta alla normativa nazionale che non consente al giudice dell’esecuzione, scaduto il termine di 15 giorni, di esaminare l’abusività delle clausole del contratto, quando il consumatore dispone solo di un ricorso di merito con sospensione subordinata a una garanzia potenzialmente dissuasiva. Spetta al giudice del rinvio verificare concretamente se l’importo della garanzia abbia tale effetto deterrente.

Inoltre, se non è possibile interpretare il diritto nazionale in modo conforme alla direttiva, il giudice dell’esecuzione deve esaminare d’ufficio l’eventuale abusività delle clausole e disapplicare le disposizioni nazionali ostative.

Principio operativo per i professionisti

La pronuncia conferma che, nelle procedure esecutive fondate su contratti con consumatori, un rimedio teoricamente alternativo non basta se la sua accessibilità pratica è ostacolata da costi o garanzie eccessivi. Il controllo delle clausole abusive deve restare effettivo e tempestivo, anche in fase esecutiva, e la normativa processuale nazionale non può svuotare la protezione sostanziale offerta dalla direttiva 93/13.

Come è indicizzato

Materietutela dei consumatoriclausole abusiveesecuzione forzatadiritto processuale civilecontratti di mutuo

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