L.R. Molise 3/2002
Commissione per l'Autoriforma del Molise
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIstituisce presso il Consiglio regionale del Molise una Commissione speciale per elaborare proposte di revisione dello Statuto, del regolamento interno e della legge elettorale regionale. La Commissione opera fino al 31 dicembre 2005, con funzioni consultive sui provvedimenti istituzionali di rilievo. Prevista una spesa annua a carico del bilancio regionale.
Commissione speciale per l'Autoriforma del Molise
Commissione speciale per l'Autoriforma del Molise
La legge regionale del Molise istituisce presso il Consiglio regionale una Commissione speciale incaricata di predisporre proposte di riforma istituzionale. Il provvedimento disciplina composizione, funzioni, principi di riferimento, procedura di lavoro e copertura finanziaria.
Finalità e funzioni della Commissione
La Commissione ha il compito di elaborare:
- la proposta di revisione dello Statuto regionale, alla luce delle riforme costituzionali e delle innovazioni statali in materia di decentramento, pubblica amministrazione e pubblico impiego;
- la proposta di revisione del regolamento interno di funzionamento del Consiglio regionale;
- la proposta di legge elettorale regionale.
Nel periodo di attività, la Commissione esprime inoltre pareri consultivi sui provvedimenti legislativi di rilevante contenuto istituzionale concernenti il riordino della Regione e delle autonomie locali.
Composizione e organizzazione interna
La Commissione è composta da 12 consiglieri regionali, designati in modo paritetico:
- 6 indicati dai gruppi della maggioranza;
- 6 indicati dai gruppi dell’opposizione.
L’Ufficio di Presidenza è formato da Presidente, Vicepresidente e Segretario. Le tre cariche sono rinnovate ogni sei mesi per garantire l’alternanza tra rappresentanti della maggioranza e della minoranza.
Poteri e supporto operativo
Per lo svolgimento dei propri compiti, la Commissione può:
- avvalersi della consulenza di esperti qualificati;
- promuovere incontri e scambi informativi con soggetti istituzionali e organismi analoghi di altri Consigli regionali;
- indire seminari e convegni;
- tenere incontri con autonomie, categorie sociali ed economiche, Università e organizzazioni dei cittadini;
- porre in essere ogni iniziativa utile all’assolvimento dei compiti affidati.
Il Consiglio regionale deve fornire locali, strumentazioni e personale necessari al funzionamento, oltre a personale di segreteria per il Presidente e per l’Ufficio di Presidenza entro il limite massimo di due unità, nel rispetto della normativa regionale richiamata.
Principi guida per le proposte di riforma
Nella formulazione delle proposte normative la Commissione deve attenersi ai seguenti principi:
- unità dello Stato nazionale in armonia con l’adesione dell’Italia all’Unione europea;
- federalismo solidale;
- valorizzazione dell’identità del Molise sotto i profili istituzionale, socio-culturale, comunitario, democratico, solidaristico, produttivo e del lavoro;
- sussidiarietà;
- rafforzamento dell’autonomia regionale, con esclusione di ogni forma di separatismo;
- riconoscimento e partecipazione delle comunità locali, con effettivo decentramento di funzioni e risorse;
- partecipazione delle formazioni sociali e delle autonomie funzionali alla vita della Regione e del sistema delle autonomie territoriali.
Procedimento di esame delle proposte
La Commissione può riferire al Consiglio regionale su questioni di particolare rilievo per ottenere orientamenti e indirizzi. Le proposte elaborate dalla Commissione devono essere trasmesse al Presidente del Consiglio regionale, corredate da relazione illustrativa ed eventualmente da relazione di minoranza.
Successivamente:
- entro 30 giorni dalla trasmissione, ciascun consigliere può presentare emendamenti;
- la Commissione si pronuncia sugli emendamenti nei 60 giorni successivi;
- concluso l’esame, le proposte sono iscritte all’ordine del giorno dell’Assemblea.
Durata e applicabilità temporale
La Commissione resta in carica dalla data di entrata in vigore della legge fino al 31 dicembre 2005. Le disposizioni operative e le funzioni previste hanno dunque natura temporanea, collegate all’attività della Commissione nel periodo indicato.
Aspetti finanziari
Per il primo anno di applicazione, gli oneri sono quantificati in euro 120.000 e coperti mediante appositi stanziamenti nel bilancio 2002. Per gli esercizi successivi, l’onere annuale è determinato con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci annuali. L’Ufficio di Presidenza della Commissione dispone di autonomia di spesa, in deroga alla contabilità vigente, entro i limiti statutari e con obbligo di rendicontazione all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
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