L.R. Molise 4/2002
Nuovo ordinamento contabile della Regione Molise
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina programmazione, bilancio, gestione finanziaria ed economico-patrimoniale, rendiconto, indebitamento, tesoreria e agenti contabili della Regione Molise. Molte regole sono ormai superate dall’assetto contabile armonizzato; restano utili solo per la ricostruzione storica e per profili residui/transitori, oltre alle parti tuttora richiamate o modificate successivamente.
Ordinamento contabile della Regione Molise
Ordinamento contabile della Regione Molise
La legge definisce l’assetto della contabilità regionale del Molise, in coerenza con lo Statuto e con il decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, per quanto non espressamente disciplinato. Regola programmazione, formazione e gestione del bilancio, rendiconto, indebitamento, tesoreria, agenti contabili e responsabilità amministrativa.
Principi generali e coordinamento della finanza regionale
La finanza regionale concorre con quella statale e locale agli obiettivi di stabilità e convergenza derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, nel rispetto dei vincoli nazionali. La Regione promuove la collaborazione con Stato e altre Regioni, anche per lo scambio di informazioni e l’uso coordinato dei sistemi informativi. I dati di entrata e spesa sono trasmessi trimestralmente al Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’unificazione delle classificazioni e l’armonizzazione con il bilancio statale.
Programmazione finanziaria e strumenti di bilancio
La gestione finanziaria si ispira al metodo della programmazione. Gli strumenti previsti sono:
- legge finanziaria;
- documento annuale di programmazione;
- bilancio pluriennale;
- bilancio di previsione annuale.
Il documento annuale di programmazione, presentato dalla Giunta entro il 31 agosto, inquadra la politica socio-economica regionale, aggiorna gli strumenti programmatori e collega obiettivi e risorse di bilancio. Tiene conto dei programmi comunitari, delle intese di programma con il Governo e degli indirizzi del Documento di programmazione economico-finanziaria.
Criteri di bilancio, annualità e leggi di spesa
L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare. Il bilancio è retto dai principi di integrità e universalità: entrate e spese sono iscritte al lordo, e sono vietate gestioni di fondi fuori bilancio, salvo quelle degli enti e organismi dipendenti dalla Regione.
Le leggi regionali di spesa devono quantificare con precisione gli oneri, distinguendo le spese pluriennali in conto capitale e le spese permanenti. La legge finanziaria può rimodulare annualmente le quote del pluriennale entro l’autorizzazione complessiva.
Formazione del bilancio, esercizio provvisorio e approvazione
La Giunta adotta ogni anno un atto di indirizzo per la predisposizione del bilancio, fissando criteri e vincoli ai centri di responsabilità amministrativa. Le previsioni non possono basarsi sulla semplice spesa storica incrementale.
Entro il 15 ottobre la Giunta presenta al Consiglio la proposta di legge finanziaria, la proposta di legge di bilancio e il bilancio pluriennale. Il Consiglio approva entro il 31 dicembre la legge finanziaria e la legge di bilancio.
L’esercizio provvisorio può essere autorizzato per due mesi, prorogabili di altri due. In tale fase si può impegnare e pagare entro il limite dei dodicesimi del bilancio presentato o, se mancante, dell’ultimo bilancio approvato. Per le spese obbligatorie non si applica il limite dei dodicesimi. In caso di impugnativa costituzionale della legge di bilancio o dell’esercizio provvisorio, la gestione provvisoria è limitata ai capitoli non coinvolti o, se l’impugnativa investe l’intero bilancio, a un dodicesimo per mese.
Legge finanziaria, bilancio pluriennale e legge di bilancio
La legge finanziaria stabilisce annualmente il quadro di riferimento per il periodo del bilancio pluriennale e contiene solo norme con effetti finanziari decorrenti dal primo anno del pluriennale. Può disciplinare il livello massimo di indebitamento, le variazioni tributarie regionali, il rifinanziamento di leggi di spesa esaurite, la riduzione di precedenti autorizzazioni, la ripartizione delle quote per spese permanenti e pluriennali e norme che aumentano le entrate o riducono le spese.
Il bilancio pluriennale ha durata minima di tre e massima di cinque anni, è redatto in termini di competenza, espone separatamente la legislazione vigente e la programmazione ed è aggiornato annualmente con note esplicative. Non autorizza né riscossioni né spese.
La legge di bilancio approva annualmente il bilancio di previsione, formato sulla base dei criteri del documento annuale di programmazione.
Struttura del bilancio e classificazione di entrate e spese
Il bilancio di previsione è formulato in termini di competenza e di cassa. È articolato in unità previsionali di base, collegate a un unico centro di responsabilità amministrativa, e in capitoli per la gestione e la rendicontazione.
Le entrate sono classificate in sei titoli: tributi, trasferimenti correnti, entrate extratributarie, alienazioni e trasferimenti in conto capitale, mutui e altre operazioni creditizie, contabilità speciali. Le spese sono ripartite in funzioni obiettivo, unità previsionali di base e capitoli. Il bilancio contiene anche i residui presunti, il saldo finanziario presunto e la giacenza iniziale di cassa.
Sono previsti allegati e prospetti riepilogativi, tra cui il quadro generale riassuntivo, i prospetti sulle assegnazioni vincolate UE/Stato, gli elenchi dei capitoli obbligatori e dei fondi speciali, il quadro del rispetto del vincolo di indebitamento, l’elenco delle garanzie e la dimostrazione del saldo finanziario presunto.
Equilibrio di bilancio, avanzo e disavanzo
Il totale dei pagamenti autorizzati non può superare le entrate riscosse previste più la giacenza iniziale di cassa. Le spese autorizzate per competenza possono superare le entrate accertate solo se il disavanzo è coperto da mutui o altre forme di indebitamento autorizzati nei limiti di legge. Per le spese finanziate con assegnazioni UE e Stato, gli stanziamenti di competenza non possono essere inferiori alle relative entrate, salvo i casi disciplinati sui fondi vincolati.
L’avanzo di amministrazione, accertato con il rendiconto, è distinto in:
- avanzo libero, utilizzabile per spese in conto capitale e, in casi eccezionali motivati, per spese correnti non continuative;
- avanzo vincolato, utilizzabile per specifiche finalità legate a economie di spese vincolate, fondi vincolati o residui di stanziamento cancellati.
Il disavanzo di amministrazione è inserito nel bilancio per il suo riassorbimento.
Fondi vincolati, enti locali e fondi di riserva
Le entrate derivanti da assegnazioni UE, statali o di altri soggetti confluiscono nel bilancio regionale, salvo vincoli di legge o del finanziatore. La Regione può stanziare o erogare somme eccedenti quelle assegnate e, se ha anticipato spese rispetto alle assegnazioni statali, può compensarle nei due esercizi successivi.
Per le funzioni delegate agli enti locali, le somme devono essere iscritte in stanziamenti distinti dei bilanci degli enti. Se le funzioni sono finanziate con entrate vincolate, il trasferimento segue i meccanismi regionali; se finanziate con entrate proprie, è prevista un’anticipazione minima del 30% e il saldo dopo la rendicontazione. La Regione vigila sull’uso dei fondi tramite l’esame di impegni e pagamenti.
Sono previsti tre fondi di riserva principali:
- fondo per le spese obbligatorie;
- fondo per le spese impreviste;
- fondo per le autorizzazioni di cassa, entro il limite di un dodicesimo dei pagamenti autorizzati.
È inoltre previsto un fondo per residui cancellati per perenzione.
Fondi speciali, garanzie e fondi di garanzia
La legge finanziaria iscrive fondi speciali destinati a coprire gli oneri di provvedimenti legislativi regionali da approvare nel corso dell’esercizio, distinti per spese correnti e in conto capitale. Le quote non utilizzate diventano economie, ma possono essere richiamate a copertura di leggi approvate entro i termini previsti prima del rendiconto.
La Regione può concedere garanzie fideiussorie mediante legge, indicandone beneficiari, capitale garantito, durata, obbligazione garantita e copertura della quota di rischio. Può anche istituire fondi di garanzia a favore di enti o altri soggetti, con indicazione di beneficiari, ammontare, copertura, capitale garantito, durata e quota dell’obbligazione coperta.
Debiti fuori bilancio
La disciplina del riconoscimento dei debiti fuori bilancio è oggi raccordata all’articolo 73 del decreto legislativo n. 118/2011. L’istruttoria è svolta dalla struttura regionale competente nella materia in cui il debito è emerso; il testo originario prevedeva anche il coinvolgimento del Servizio Avvocatura e del Collegio dei revisori, ma tali commi risultano successivamente modificati o abrogati.
Bilanci degli enti dipendenti dalla Regione
I bilanci degli enti e organismi dipendenti dalla Regione sono trasmessi alla Giunta entro il 1° ottobre dell’anno precedente e sono approvati dal Consiglio come allegati del bilancio regionale. La mancata trasmissione comporta la decadenza degli organi, salvo cause non imputabili. Gli atti di variazione o assestamento dei loro bilanci sono approvati dalla Giunta regionale.
Indebitamento e anticipazioni di cassa
La contrazione di mutui e l’emissione di prestiti obbligazionari sono autorizzate solo per:
- spese di investimento non coperte da entrate vincolate;
- partecipazioni a società finanziarie regionali;
- copertura di una quota del disavanzo presunto derivante dalla mancata contrazione dell’indebitamento autorizzato.
L’onere annuo complessivo deve restare entro il limite di legge. Nuovi mutui o prestiti non possono essere autorizzati se non è stato approvato il rendiconto dell’esercizio di due anni prima. L’autorizzazione decade al termine dell’esercizio cui si riferisce.
La Regione può ricorrere ad anticipazioni di cassa per temporanee esigenze di liquidità, entro il limite bimestrale delle entrate tributarie regionali risultanti dall’ultimo rendiconto approvato, da estinguere entro l’esercizio.
Gestione economica, budget e controllo di gestione
La Giunta, entro 15 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio o dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio, adotta una direttiva annuale che assegna obiettivi, programmi, progetti e risorse ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità amministrativa. Contestualmente individua indicatori per misurare efficacia, efficienza ed economicità e i modelli di project management.
La Regione adotta una contabilità economica per centri di costo, collegata alle risorse impiegate e ai risultati conseguiti. Le previsioni economiche devono essere coerenti con gli stanziamenti di bilancio.
È istituito un sistema di controllo di gestione, affidato a una struttura organizzativa definita con atto regolamentare, che verifica periodicamente i risultati e fornisce alla Giunta e ai dirigenti indicazioni riassuntive semestrali. Le risultanze possono giustificare correzioni della pianificazione e dei budget.
Gestione finanziaria delle entrate
Le entrate passano per accertamento, riscossione e versamento. L’accertamento avviene quando l’amministrazione individua titolo, ragione e debitore e iscrive il credito di competenza. Le somme riscosse devono essere integralmente versate al tesoriere nei termini previsti. I crediti non riscossi entro fine esercizio diventano residui attivi e sono conservati fino alla riscossione o all’estinzione.
Gestione della spesa, impegni e liquidazione
La spesa si articola in impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. Gli impegni sono assunti entro gli stanziamenti di competenza e solo per obbligazioni esigibili nell’esercizio, salvo le quote di obbligazioni pluriennali e le spese in annualità. Per i programmi cofinanziati da UE e CIPE la Giunta può assumere obbligazioni anche sugli esercizi successivi entro la ripartizione finanziaria prevista.
Le proposte di spesa devono essere trasmesse preventivamente alla Ragioneria per la registrazione dell’impegno. La liquidazione identifica il creditore e quantifica il debito scaduto sulla base di documentazione idonea.
Il pagamento avviene mediante:
- mandati diretti;
- aperture di credito a favore di funzionari delegati;
- ruoli di spese fisse.
Sono previste regole specifiche per i mandati diretti, per le aperture di credito e per la responsabilità dei funzionari delegati, che devono rendicontare periodicamente le somme utilizzate.
Residui passivi e chiusura dell’esercizio
Le somme impegnate e non pagate entro l’esercizio formano residui passivi. I residui di spese correnti e in conto capitale si considerano perenti se non pagati entro il secondo esercizio successivo, con possibilità di reiscrizione. Le spese in conto capitale non impegnate possono essere mantenute in bilancio come residui solo entro il termine previsto, con proroghe limitate per gli stanziamenti derivanti da leggi entrate in vigore nell’ultimo quadrimestre.
I titoli di spesa non pagati al 31 dicembre sono trasportati nel nuovo esercizio come residui passivi.
Rendiconto generale e documenti allegati
Il rendiconto generale è annuale, presentato dalla Giunta entro il 30 aprile e approvato dal Consiglio entro il 30 giugno. Comprende conto del bilancio e conto generale del patrimonio.
Al rendiconto si allegano i prospetti sulle spese degli enti dipendenti, i rendiconti degli enti e organismi dipendenti, l’ultimo bilancio delle società partecipate e l’elenco della situazione annuale dei fondi di garanzia.
Il conto del bilancio espone in modo analitico i risultati della gestione di entrate e spese, con riferimento a residui, previsioni, riscossioni, pagamenti, accertamenti, impegni, economie e residui finali. Il conto generale del patrimonio mostra l’andamento patrimoniale della Regione, le attività e passività finanziarie e patrimoniali e i punti di concordanza con la contabilità finanziaria.
Rendicontazione di enti dipendenti ed enti locali delegati
Gli enti e organismi dipendenti dalla Regione trasmettono i propri rendiconti annuali per l’approvazione come allegati del rendiconto regionale, in conformità alle regole contabili regionali per quanto applicabili.
Gli enti locali cui sono delegate funzioni regionali devono trasmettere entro il 20 marzo il rendiconto dell’esercizio precedente, con il raffronto tra le entrate trasferite dalla Regione e le spese sostenute per la funzione delegata.
Responsabilità per danni verso l’ente regionale
Amministratori e dipendenti regionali rispondono dei danni arrecati alla Regione nei soli casi e nei limiti previsti dalla normativa statale sulla responsabilità amministrativo-contabile. Si applicano gli istituti processuali valevoli per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato.
Chi venga a conoscenza, per ragioni d’ufficio, di fatti dannosi deve denunciarli al Procuratore generale della Corte dei conti, salvo i fatti segnalati dagli addetti ai controlli di gestione, valutazione della dirigenza e controllo strategico.
Tesoreria regionale e agente contabili
La Regione affida il servizio di tesoreria a uno o più istituti di credito operanti nel territorio regionale, tramite procedura a evidenza pubblica. La convenzione disciplina garanzie, tassi di interesse, valuta per versamenti e prelevamenti e ulteriori condizioni del servizio.
Il tesoriere presenta annualmente il conto delle riscossioni e dei pagamenti entro il 15 marzo; la Ragioneria verifica la concordanza e appone il visto entro il 15 aprile.
La disciplina degli agenti contabili, introdotta successivamente, definisce i soggetti che maneggiano denaro, valori o beni della Regione, le tipologie di servizio interessate, le modalità di nomina, resa del conto di gestione, parificazione, approvazione e deposito alla Corte dei conti. È previsto un responsabile del procedimento, l’uso di sistemi informatici regionali e la tenuta dell’anagrafe degli agenti contabili. I conti giudiziali sono resi annualmente e possono essere trasmessi anche telematicamente.
Disposizioni transitorie, abrogazioni ed entrata in vigore
Per l’esercizio 2001 il rendiconto era redatto secondo la previgente legge regionale n. 44/1997; per l’accertamento e la conservazione dei residui al 31 dicembre 2001 si applicavano ancora alcune norme di quella legge. Gli enti e organismi dipendenti si adeguavano alla nuova disciplina a decorrere dall’esercizio 2003 e il documento annuale di programmazione era predisposto in relazione al bilancio 2003.
È stata abrogata la legge regionale 3 dicembre 1997, n. 44, salvo quanto previsto dalle norme transitorie. La legge è entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Attualità della disciplina
Gran parte della legge ha oggi valore prevalentemente storico o residuale, perché la materia contabile regionale è stata poi ricondotta all’assetto armonizzato del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche. Restano di interesse soprattutto le parti non incompatibili con la normativa successiva, le previsioni ancora richiamate da atti regionali e le disposizioni specifiche su tesoreria, agenti contabili e profili transitori.
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