L.R. Molise 7/2002
Legge finanziaria regionale 2002
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge finanziaria regionale del Molise per il 2002 definisce entrate, rifinanziamenti di leggi regionali, coperture per spese in conto capitale e fondi speciali, oltre ai contributi agli enti dipendenti e a specifiche spese patrimoniali. Prevede anche, poi abrogata nel 2013, la disciplina dei fondi per i collaboratori dei consiglieri regionali.
Legge finanziaria regionale 2002 del Molise
Legge finanziaria regionale 2002 del Molise
Il provvedimento reca le misure finanziarie per l’esercizio 2002 e, per alcune poste, per il biennio/triennio successivo. Disciplina entrate, rifinanziamenti, fondi speciali, contributi agli enti regionali, spese patrimoniali e alcune disposizioni sul personale di supporto ai consiglieri, oggi però non più vigenti.
Entrate regionali e quantificazione delle risorse
La legge quantifica i tributi regionali iscritti nel titolo I delle entrate:
- per il 2002 in euro 335.388.598,00;
- per il 2003 in euro 338.820.000,00;
- per il 2004 in euro 339.970.000,00.
Nella U.P.D. 65 delle entrate è inoltre iscritta la somma derivante da introiti su operazioni di strumenti finanziari derivati:
- euro 258.228,45 per il 2002;
- euro 309.874,14 per il 2003 e per il 2004.
Rifinanziamento di leggi regionali
Per l’esercizio 2002 è autorizzato il rifinanziamento di varie leggi regionali di spesa, già esaurite quanto a validità finanziaria, nei limiti degli importi indicati nella Tabella A. Per il 2003 e il 2004 la copertura è assicurata dagli stanziamenti del bilancio pluriennale.
Il rifinanziamento riguarda un ampio insieme di interventi settoriali, tra cui rapporti con gli enti locali, politiche agricole, territorio e trasporti, salute e politiche sociali, attività produttive, cultura, turismo, istruzione, rapporti con l’estero e altre misure già elencate nella tabella allegata.
Finanziamento delle spese in conto capitale
Per il finanziamento delle spese in conto capitale del bilancio 2002 è consentito, oltre alle altre risorse, l’utilizzo di stanziamenti pregressi non impegnati al 31 dicembre 2001 e originariamente finanziati con mutui.
In alternativa o in concorrenza con l’indebitamento tradizionale, per il triennio 2002-2004 è prevista la possibilità di:
- emissione di prestiti obbligazionari;
- cartolarizzazione del patrimonio immobiliare;
- cartolarizzazione di crediti verso lo Stato e/o verso terzi.
Fondi speciali
Per il finanziamento dei provvedimenti legislativi prevedibilmente approvabili nel 2002, il fondo speciale per spese di investimento è determinato in euro 258.228,90. Per il 2003 la dotazione del medesimo fondo è fissata in euro 2.500.000,00, secondo la Tabella B.
Contributi agli enti dipendenti dalla Regione
Per il 2002 è iscritto un contributo complessivo di euro 6.868.876,65 per le spese di funzionamento degli enti dipendenti dalla Regione, ripartito tra:
- Ente regionale per lo sviluppo agricolo molisano;
- enti provinciali per il turismo e Azienda di soggiorno;
- Ente per il diritto allo studio universitario;
- Istituto regionale per gli studi storici del Molise;
- Istituti autonomi case popolari.
Disposizioni in materia di patrimonio
Per l’esercizio del diritto di prelazione finalizzato all’acquisizione al patrimonio regionale del palazzo “Jadopi”, ai sensi della legge n. 490/1999, è autorizzata l’iscrizione di euro 309.874,00 nella U.P.B. 190 “Acquisto beni e servizi” del bilancio 2002.
Per la gestione e il funzionamento dell’azienda “Pantano” è prevista per il 2002 una spesa di euro 258.228,45; la copertura per il 2003 e il 2004 è assicurata dagli stanziamenti del bilancio pluriennale.
Fondo per le attività istituzionali e collaboratori dei consiglieri: disciplina oggi non più vigente
La legge conteneva una disciplina del Fondo per l’assistenza alle attività istituzionali dei titolari del diritto di iniziativa legislativa e dei rapporti con i collaboratori dei consiglieri regionali. Tale disciplina è stata modificata nel 2013 e poi abrogata nello stesso anno, quindi non è più applicabile.
In origine prevedeva che:
- il Fondo fosse iscritto in bilancio del Consiglio regionale;
- ciascun consigliere potesse utilizzarlo per contratti privatistici a termine con persone fisiche esterne all’amministrazione, per servizi di assistenza al mandato istituzionale;
- vi fosse il divieto di assunzione del coniuge, parenti o affini entro il quarto grado.
La disciplina successiva qualificava il rapporto di lavoro come fiduciario, richiedeva un contratto tipo approvato dall’Ufficio di Presidenza, fissava termini per gli adempimenti amministrativi e prevedeva che la durata del contratto non eccedesse la legislatura, salvo minor durata, con cessazione automatica in caso di fine anticipata del mandato. Tali disposizioni sono però abrogate e prive di attuale efficacia.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed è entrata in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
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