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Legge

L.R. Molise 6/2002

Modifiche ed integrazioni alle Leggi Regionali 8 aprile 1997 n. 7, concernente: "Norme sulla riorganizzazione dell'Amministrazione regionale secondo i principi stabiliti dal Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29" e 27 gennaio 1999 n. 2, concernente: "Norme sull'autonomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio Regionale "

Normativa regionaleL.R. Molise 6/2002Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale riforma l’organizzazione della Regione Molise e del Consiglio regionale: limita le consulenze esterne, ridefinisce i livelli dirigenziali, disciplina strutture, organici, trasferimenti, formazione e valutazione, e abroga varie norme incompatibili. Prevede inoltre regole transitorie sulla retribuzione di risultato dei dirigenti per il 2001-2002 e dal 2003, subordinata al Nucleo di valutazione.

Modifiche all’assetto organizzativo della Regione Molise e del Consiglio regionale

Modifiche all’assetto organizzativo della Regione Molise e del Consiglio regionale

La legge interviene sulla disciplina organizzativa contenuta nella legge regionale n. 7 del 1997 e nella legge regionale n. 2 del 1999, ridefinendo assetti, competenze, strutture e sistemi di valutazione. La riforma riguarda sia l’Amministrazione regionale sia l’autonomia organizzativa del Consiglio regionale.

Consulenze esterne e controllo politico-amministrativo

L’utilizzo di consulenti esterni da parte della Giunta regionale e del suo Presidente è consentito solo in presenza di carenza di adeguate professionalità interne. L’incarico deve avere oggetto definito e durata non superiore a dodici mesi per il medesimo oggetto. Il Presidente della Giunta deve riferire ogni anno al Consiglio regionale sulle consulenze utilizzate nell’anno precedente, sui compensi corrisposti e sul lavoro svolto.

Assetto della dirigenza e struttura organizzativa

Le funzioni di direzione sono articolate su due livelli di responsabilità: direttore generale e responsabile di servizio. I direttori generali sono chiamati a proporre conferenze di servizi per le materie di competenza e a parteciparvi, direttamente o tramite dirigente delegato, anche quando siano indette da altre amministrazioni.

L’apparato organizzativo della Regione è articolato in direzioni generali e servizi; all’interno dei servizi possono essere costituite unità operative organiche denominate uffici. Le direzioni generali sono istituite con atto di organizzazione della Giunta regionale, che ne determina il numero entro il limite massimo di sei, insieme alle rispettive articolazioni e competenze.

Presidenza della Giunta e Consiglio regionale

L’apparato amministrativo del Consiglio regionale è coordinato dal Segretario generale del Consiglio, al quale, nello svolgimento delle funzioni di coordinamento, sono attribuiti i medesimi poteri e competenze previsti per i direttori generali.

Alla Presidenza della Giunta regionale fanno capo le strutture speciali indicate nella Tabella A allegata; tali strutture, pur restando funzionalmente dipendenti dal Presidente della Giunta, sono autonome.

Trattamento economico della dirigenza e retribuzione di risultato

La retribuzione dei direttori generali e dei segretari generali è demandata ai contratti collettivi delle aree dirigenziali. Il trattamento fondamentale corrisponde ai valori economici massimi previsti da tali contratti, mentre il trattamento accessorio è collegato al livello di responsabilità dell’incarico e viene determinato dalla Giunta nei limiti delle compatibilità di bilancio. La retribuzione di risultato è correlata agli obiettivi raggiunti nell’attività amministrativa e di gestione ed è determinata dal Nucleo di valutazione.

Nucleo di valutazione

La Giunta regionale istituisce e disciplina con atto di organizzazione un Nucleo di valutazione con durata triennale, composto da tre esperti esterni all’Amministrazione regionale in tecniche di valutazione e controllo di gestione. Uno dei componenti è nominato su designazione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

Il Nucleo opera in autonomia e risponde esclusivamente alla Giunta regionale. È supportato, per le attività istruttorie, da una apposita struttura da costituire con atto di organizzazione presso la Direzione generale del personale e dell’organizzazione.

Organico regionale, mobilità e reclutamento

Il personale regionale è inquadrato in un unico organico, distinto in dotazione organica della Giunta regionale e dotazione del Consiglio regionale. La dotazione organica del Consiglio, con articolazione per categorie e profili, è determinata dall’Ufficio di presidenza con atto di organizzazione, in relazione al fabbisogno di professionalità tipiche del supporto tecnico-amministrativo all’assemblea legislativa.

Il fabbisogno di personale delle strutture del Consiglio è deliberato dall’Ufficio di presidenza previa rilevazione della struttura della Giunta competente per il personale. Le procedure di reclutamento del personale restano di competenza della Giunta regionale. I trasferimenti tra strutture di diverse direzioni generali sono disposti dal Direttore generale del personale e dell’organizzazione.

Area Quadri e formazione continua

Viene istituita un’apposita Area Quadri. La Giunta regionale deve presentare, entro dodici mesi dalla pubblicazione della legge, previa consultazione con le organizzazioni sindacali, una proposta di legge per disciplinare la materia.

È inoltre istituita la “Scuola regionale di formazione continua della Pubblica Amministrazione”, finalizzata a formare, aggiornare e specializzare i dipendenti della pubblica amministrazione. Alla gestione possono partecipare enti locali, università, società pubbliche e private. La Giunta regionale deve emanare un regolamento attuativo entro sei mesi dall’approvazione della legge, sentita la competente Commissione consiliare.

Strutture speciali della Presidenza

Le strutture speciali della Presidenza della Giunta regionale sono individuate nella nuova Tabella A e comprendono:

  • Servizio del Gabinetto del Presidente della Regione e degli Affari istituzionali;
  • Servizio Rapporti istituzionali e relazioni economiche esterne;
  • Servizio della Segreteria della Giunta regionale;
  • Servizio degli Affari legislativi e giuridici;
  • Servizio dell’Avvocatura regionale.

Modifiche all’organizzazione del Consiglio regionale

Per il Consiglio regionale, le strutture organizzative sono individuate in coerenza con i principi della legge regionale n. 7 del 1997. Il Segretario generale, o un dirigente da lui delegato, partecipa alla contrattazione decentrata come componente della delegazione pubblica e cura le relazioni sindacali relative all’organizzazione degli uffici del Consiglio.

Le strutture organizzative del Consiglio sono ridefinite nei seguenti servizi: Gabinetto del Presidente, Ufficio di presidenza, rapporti istituzionali e comunicazione e stampa; Authority regionale, Difensore civico e istituti di partecipazione popolare; studi, ricerca, monitoraggio e controllo interno; organizzazione, personale e affari generali; contabilità, bilancio e informatica; segreteria dell’Assemblea; legislativo e legale; segreteria delle Commissioni.

Regime transitorio, abrogazioni e retribuzione di risultato 2001-2003

Sono abrogati specifici articoli e allegati della legge regionale n. 7 del 1997, oltre a ogni riferimento al Segretario generale della Giunta regionale e alla Sezione come articolazione organizzativa; è inoltre abrogato il comma 4 dell’articolo 9 della legge regionale n. 2 del 1999 e ogni altra disposizione incompatibile.

Per gli anni 2001 e 2002 la Giunta regionale è autorizzata a erogare la retribuzione di risultato ai dirigenti utilizzando integralmente le risorse già determinate per ciascuna annualità. L’importo è rapportato al coefficiente 100 per tutti i dirigenti; per il personale cessato dal servizio nel periodo di riferimento è calcolato in dodicesimi, considerando come mese intero i periodi pari o superiori a 16 giorni. Per i dirigenti beneficiari degli incentivi previsti dall’art. 18 della legge n. 109 del 1994, l’importo è ridotto del 30% del compenso percepito ai sensi di quella legge.

Dal 2003 l’utilizzo del fondo per la retribuzione di risultato è consentito solo previa costituzione del Nucleo di valutazione, con conferimento degli obiettivi ai dirigenti e verifica dei risultati conseguiti.

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