Risposta n. 442 del 29/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente sostiene che, presentando il modello IPEA e pagando senza scomputare le imposte virtuali sulle perdite, tali perdite possano essere affrancate e tornare utilizzabili in diminuzione di redditi futuri, distinguendo il caso dal precedente interpello n.165/2019 e richiamando documenti di prassi che avrebbero ammesso definizioni con affrancamento delle perdite.
Definizione agevolata delle controversie tributarie – presentazione del modello IPEA – art. 1, c. 196, legge 29/12/2022 n.197
Il quesito
La società ALFA, avendo ricevuto avvisi di accertamento IRES/IRAP per 2012-2013 e avendo presentato il modello IPEA per scomputare perdite dalle maggiori basi imponibili, chiede se, definendo la lite versando l'importo dovuto includendo l'imposta virtuale sulle perdite e senza scomputare tali imposte dalla somma da versare per la definizione, possa riottenere la disponibilità delle perdite per compensare redditi futuri (ossia 'affrancare' le perdite).
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia richiama l'interpello n.165/2019: il valore della lite va calcolato sulle maggiori imposte richieste al lordo delle perdite; le perdite scomputate non fanno materia del contendere e la definizione agevolata non può restituire al contribuente la disponibilità di quanto già devoluto o consentire l'affrancamento delle perdite. Pertanto, nel calcolo per la definizione si tiene conto dell'imponibile lordo, si può utilizzare le perdite per abbattere l'imposta dovuta (es. sul 5%) ma non è possibile ottenere l'affrancamento delle stesse per uso futuro.
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