Risposta n. 441 del 29/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'istante sostiene che, avendo ottenuto sentenze favorevoli in primo e secondo grado, la controversia sia definibile come lite pendente in Cassazione (con le regole per tali liti) e, alternativamente, che trattandosi di sanzioni collegate al tributo, la lite possa essere definita senza pagamento delle sanzioni in quanto l'imposta è stata già versata.
Definizione agevolata delle controversie tributarie – liti pendenti in Cassazione aventi ad oggetto sanzioni collegate al tributo (art. 1, commi 186-205, L. 29/12/2022, n.197)
Il quesito
Se una lite pendente in Cassazione, relativo a sanzioni iscritte in cartella per decadenza dalla rateazione (sanzioni e interessi calcolati sull'intero), possa essere definita ai sensi del comma 190 (liti definibili in Cassazione) o debba considerarsi controversia avente ad oggetto sanzioni collegate al tributo e quindi definibile senza pagamento delle sanzioni se l'imposta è stata definita/versata.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia precisa che le sanzioni contestate sono "collegate al tributo" e che le controversie relative a sanzioni collegate possono essere definite senza versamento delle sanzioni solo se l'importo relativo ai tributi è stato definito o pagato. In mancanza di tale definizione/versamento si applicano le percentuali previste dai commi 186-190. Pertanto, se il tributo è effettivamente stato versato (circostanza non verificata dall'Agenzia), la soluzione prospettata dall'istante è condivisibile: la lite potrà essere definita con la sola presentazione della domanda entro il termine previsto (30/9/2023) senza versamento di importi per sanzioni.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Interpello · 29 set 2023Risposta n. 442 del 29/09/2023
- Interpello · 28 set 2023Risposta n. 438 del 28/09/2023
- Interpello · 28 set 2023Risposta n. 439 del 28/09/2023
- Interpello · 28 set 2023Risposta n. 440 del 28/09/2023
- Interpello · 26 set 2023Risposta n. 434 del 26/09/2023
- Interpello · 26 set 2023Risposta n. 435 del 26/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →