Risposta n. 435 del 26/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente sostiene che, in base al Provvedimento del 30/04/2018, le fatture messe a disposizione non si considerano ricevute fino alla presa visione e pertanto l'IVA può essere detratta nell'esercizio in cui avviene la presa visione (2023); in alternativa propone di usare dichiarazione integrativa per le parti già esigibili nei rispettivi esercizi.
Dies a quo per l'esercizio del diritto alla detrazione IVA – "presa visione" della fattura elettronica (art. 19, comma 1, d.P.R. 26/10/1972, n. 633)
Il quesito
La società istante chiede se possa detrarre l'IVA relativa a fatture elettroniche del 2021 collocate dal SdI nell'area "messa a disposizione" a partire dal giorno di presa visione (nel 2023) previa registrazione oppure, in subordine, recuperare l'IVA mediante dichiarazione integrativa per le quote riconducibili al 2021 e 2022.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia ricorda che il diritto alla detrazione nasce quando coesistono l'esigibilità dell'imposta e il possesso di una valida fattura; per le fatture in area riservata la data di presa visione è il dies a quo. Tuttavia, nel caso concreto l'istante era a conoscenza delle fatture (ricezione di copie cortesia, pagamento e conoscenza del malfunzionamento) e non ha provveduto tempestivamente né alle procedure correttive (es. autofattura entro 4 mesi). Pertanto non può prorogare arbitrariamente il dies a quo al 2023: i termini per esercitare la detrazione per le prestazioni pagate nel 2021 e 2022 sono decorsi e non è ammessa l'integrazione delle dichiarazioni, essendo l'integrativa prevista solo per ipotesi di tempestiva ricezione delle fatture.
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