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Provvedimento

Deliberazione n. 252 del 24/04/2024

Provvedimento del 24 aprile 2024

Garante Privacy252

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. Il caso riguarda una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinato a rimanere privato, potenzialmente oggetto di diffusione tramite Instagram e Telegram senza consenso. L’Autorità conferma l’ingiunzione di impedire la diffusione del materiale e la prescrizione di conservarlo, se acquisito in chiaro, per fini probatori per dodici mesi.

Ratifica di provvedimenti urgenti contro Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per la possibile diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell'art. 144-bis Codice privacy

Ratifica di provvedimenti urgenti contro la possibile diffusione di materiale sessualmente esplicito

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato due provvedimenti adottati d’urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, nell’ambito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffondibile tramite Instagram e Telegram.

Origine del procedimento e base normativa

La vicenda origina da una segnalazione presentata dalla persona interessata, che ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi contemplate dall’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, chiedendo l’intervento del Garante per impedire la diffusione del materiale. Il provvedimento richiama:

  • il Regolamento (UE) 2016/679;
  • il Codice in materia di protezione dei dati personali;
  • l’art. 144-bis del Codice, che attribuisce al Garante il potere di intervenire entro quarantotto ore dalla segnalazione in casi di c.d. revenge porn;
  • l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente l’adozione urgente di misure da parte del dirigente competente, con successiva ratifica dell’Autorità.

Misure urgenti disposte il 16 aprile 2024

Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 155 e 156 del 16 aprile 2024, con cui ha:

  • ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione sulle piattaforme Instagram e Telegram, materiale trasmesso in formato hash;
  • prescritto la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, a soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
  • imposto che la conservazione avvenga con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • richiesto la tempestiva comunicazione all’Autorità delle misure adottate.

Ratifica finale del Garante

Il Garante, nella riunione del 24 aprile 2024, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti d’urgenza nn. 155/2024 e 156/2024. Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria, ma conferma misure di blocco/prevenzione della diffusione e una prescrizione di conservazione probatoria limitata nel tempo.

Punti principali

Segnalazione e ambito applicativo dell'art. 144-bis

Una persona interessata ha segnalato al Garante di trovarsi in una delle ipotesi previste dall'art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l'intervento dell'Autorità presso le piattaforme Instagram e Telegram. La norma riguarda la possibile diffusione senza consenso di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati.

Provvedimenti urgenti adottati dal dirigente

Verificata la compatibilità della segnalazione con l'art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d'urgenza le determinazioni nn. 155 e 156 del 16 aprile 2024. Tali provvedimenti hanno ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di impedire immediatamente la diffusione del materiale oggetto di segnalazione, trasmesso in formato hash.

Prescrizione di conservazione a fini probatori

Le stesse società sono state altresì obbligate a conservare l'eventuale materiale oggetto della segnalazione che dovesse essere acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento. La conservazione deve avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all'Autorità.

Ratifica del Garante

Il Garante, riunito il 24 aprile 2024, ha ratificato ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti urgenti nn. 155/2024 e 156/2024 adottati il 16 aprile 2024. La decisione si fonda sul quadro normativo dell'art. 144-bis del Codice privacy e sulle procedure interne del Garante per gli interventi d'urgenza.

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