Cassazione Civile, Sentenza n. 31338/2024 del 06/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente chiedeva l'intervento del Fondo di garanzia INPS per il pagamento del TFR maturato alle dipendenze della cedente GESIP Palermo S.p.A. in epoca anteriore alla cessione del ramo d'azienda (decorrenza 1.1.2015). In sede di trasferimento i lavoratori avevano sottoscritto, in esecuzione di un accordo collettivo ex art. 47 L. 428/1990 del 30.12.2014, una rinuncia a chiedere il TFR al cessionario (Re.Se.T.). I giudici di merito ritennero precluso l'intervento del Fondo perché il rapporto di lavoro era proseguito con il cessionario (mancava la cessazione) e la cedente non era sottoposta a procedura concorsuale all'epoca dell'accordo. La ricorrente deduceva violazione degli artt. 47, commi 4-bis e 5, L. 428/1990 e degli artt. 3, 4 e 5 della Direttiva 2001/23/CE, invocando anche interpretazioni della CGUE per estendere la nozione di situazione concorsuale preparatoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che l'intervento del Fondo di garanzia ex art. 2 L. 297/1982 richiede tassativamente che il datore di lavoro che è tale al momento in cui il TFR diviene esigibile sia stato dichiarato insolvente ed ammesso a procedure concorsuali: nel caso di proseguimento del rapporto con il cessionario non si verifica la cessazione utile a rendere esigibile il TFR nei confronti del cedente, e il Fondo non può essere caricato di un'obbligazione per la quale non sussistono né il requisito soggettivo (fallimento/insolvenza del datore di lavoro che risultava tale) né il requisito oggettivo (esigibilità del TFR). La Corte ha chiarito che pattuizioni collettive di rinuncia alla solidarietà del cessionario non incidono sull'obbligazione pubblica del Fondo (res inter alios actae) e che la disciplina introdotta successivamente (comma 5-bis art.47 L.428/1990 come modificato dal codice della crisi) non può essere utilizzata retrospettivamente per interpretare la previgente normativa. Ha inoltre ritenuto irrilevante la richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE in quanto la materia del Fondo è regolata dalla Direttiva 80/987/CEE e non dalla Direttiva 2001/23/CE. Spese compensate; dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento aggiuntivo del contributo unificato previsto dalla norma.
Norme richiamate
art. 47 L. 428/1990
La Corte ha ritenuto che la pattuizione collettiva ex art. 47 che esclude la solidarietà del cessionario non può incidere sull'obbligazione pubblica del Fondo di garanzia; inoltre il comma 5-bis, introdotto successivamente dal codice della crisi, costituisce una modifica normativa non applicabile retrospettivamente per reinterpretare la disciplina previgente.
art. 2 L. 297/1982
Stabilisce i presupposti tassativi per l'intervento del Fondo di garanzia (collegato alla Direttiva 80/987/CEE): è necessario che il datore di lavoro, che sia tale al momento in cui il TFR diviene esigibile per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, sia stato dichiarato insolvente ed ammesso a procedure concorsuali.
Direttiva 2001/23/CE
Regola i trasferimenti di imprese e la tutela dei diritti dei lavoratori in tali trasferimenti; la Corte ha ritenuto che questa disciplina non altera i presupposti per l'intervento del Fondo, che invece trova fondamento nella Direttiva 80/987/CEE.
Direttiva 80/987/CEE
Direttiva relativa alla tutela in caso di insolvenza del datore di lavoro
La Corte ha indicato che il Fondo di garanzia è strumentale all'attuazione di questa direttiva: il nesso tra insolvenza datoriale e inadempimento è requisito essenziale per l'intervento del Fondo.
art. 2112 c.c.
La disciplina civilistica sulla prosecuzione del rapporto in caso di trasferimento non può essere derogata da accordi che producano effetti nei confronti del Fondo di garanzia; patti che escludono la solidarietà del cessionario sono rilevanti tra privati ma non possono creare un obbligo pubblico a carico del Fondo.
d.lgs. n. 14/2019 (codice della crisi d'impresa), art. 368
art. 368, comma 4, lett. d (che ha introdotto il comma 5-bis in art. 47 L.428/1990)
La modifica normativa ha introdotto l'immediata esigibilità del TFR nei confronti del cedente in talune ipotesi equiparando il trasferimento a cessazione, ma la Corte ha escluso che tale normativa possa essere usata per reinterpretare retrospettivamente la disciplina previgente applicabile ai fatti del caso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Norma richiamata dalla Corte ai fini dell'accertamento della sussistenza dei presupposti processuali per l'eventuale versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo quale contributo unificato.
Massime di principio
- Il Fondo di garanzia INPS interviene solo se sussiste il nesso tra insolvenza del datore di lavoro (ammesso a procedure concorsuali) e l'inadempimento del credito retributivo; occorre che il datore di lavoro che era tale al momento in cui il TFR è divenuto esigibile sia stato sottoposto a procedura concorsuale.
- La semplice prosecuzione del rapporto di lavoro con il cessionario, senza una cessazione effettiva, impedisce in linea generale di far sorgere l'esigibilità del TFR nei confronti del cedente e quindi l'intervento del Fondo per quel periodo maturato.
- Accordi collettivi o patti con i quali il lavoratore rinuncia a chiedere il TFR al cessionario (esclusione di solidarietà) non possono obbligare il Fondo di garanzia: l'obbligazione del Fondo è pubblicistica e disciplinata da norme nazionali e comunitarie specifiche (res inter alios actae).
- Le questioni interpretative relative alla Direttiva 2001/23/CE (trasferimenti d'impresa) non sostituiscono né modificano i presupposti di intervento del Fondo che sono invece collegati alla disciplina della tutela in caso di insolvenza (Direttiva 80/987/CEE).
- In casi simili è fondamentale verificare lo stato concorsuale del cedente alla data in cui si sostiene che il TFR sia divenuto esigibile e accertare se vi sia stata una effettiva cessazione del rapporto o una continuità con il cessionario; eventuali modifiche legislative succedutesi non operano retroattivamente e non possono essere invocate per fatti anteriori.
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