Sentenza del 28/05/2015 n. 990 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Riscossione - Azioni cautelari e conservative - Iscrizione ipotecaria su beni del debitore - Obbligo di preventiva notifica intimazione ad adempiere - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che l'iscrizione ipotecaria sui propri beni fosse illegittima perché effettuata senza la preventiva notifica dell'intimazione ad adempiere prevista dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973. La questione riguardava anche il superamento della soglia minima di 8.000 euro, da calcolarsi considerando tutti i crediti iscritti a ruolo, compresi quelli contestati dal contribuente.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato affermato che l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del D.P.R. n. 602/1973 non è un atto esecutivo, ma una misura cautelare e conservativa; pertanto, non richiede la preventiva notifica dell'intimazione ad adempiere prevista dall'art. 50, comma 2. L'iscrizione è legittima se l'importo complessivo dei crediti iscritti a ruolo raggiunge almeno 8.000 euro e sono trascorsi inutilmente 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Nel calcolo rilevano tutti i crediti iscritti a ruolo, anche se oggetto di contestazione.
Norme richiamate
Art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Consente l'iscrizione ipotecaria sui beni del debitore come misura cautelare, purché l'ammontare complessivo dei crediti iscritti a ruolo raggiunga la soglia minima di 8.000 euro.
Art. 50, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Prevede l'intimazione ad adempiere prima dell'avvio dell'espropriazione forzata, ma non si applica necessariamente all'iscrizione ipotecaria, che non costituisce un atto esecutivo.
Massime di principio
- L'iscrizione ipotecaria esattoriale è una misura cautelare e non un atto di esecuzione forzata; pertanto, di regola, non richiede una preventiva intimazione ad adempiere ai sensi dell'art. 50, comma 2.
- Prima dell'iscrizione devono comunque risultare notificata la cartella di pagamento, trascorsi inutilmente 60 giorni, e raggiunta la soglia economica prevista dalla legge.
- La soglia di 8.000 euro va verificata considerando complessivamente i crediti iscritti a ruolo, anche quando il contribuente li abbia contestati, salvo che siano stati definitivamente annullati o sospesi con provvedimento efficace.
- La contestazione del debito, da sola, non impedisce l'iscrizione ipotecaria se non è accompagnata da una sospensione o da un annullamento che incida sull'efficacia della riscossione.
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