L.R. Abruzzo 1/2008
Abbattimento delle barriere architettoniche quale criterio generale per l'accesso ai contributi regionali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Abruzzo subordina l’accesso ai contributi regionali al rispetto della normativa sulle barriere architettoniche. Prevede limitazioni e decurtazioni per comuni, province ed enti di trasporto inadempienti, un fondo vincolato per le somme accantonate, procedure annuali di accesso ai finanziamenti e controlli con segnalazione delle violazioni. Il PEBA diventa inoltre centrale e, dal 31/12/2024, la mancata approvazione comporta la perdita dei benefici regionali.
Criterio di accesso ai contributi regionali legato all’abbattimento delle barriere architettoniche
Criterio generale di accesso ai contributi regionali per l’abbattimento delle barriere architettoniche
La legge regionale Abruzzo stabilisce che il rispetto della normativa vigente in materia di accessibilità, superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche costituisce criterio generale per poter accedere a qualsiasi contributo regionale. Il provvedimento è volto a rafforzare l’adempimento degli enti locali e degli enti di trasporto pubblico regionale.
Ambito di applicazione e soggetti interessati
La disciplina riguarda in particolare:
- le amministrazioni comunali e provinciali;
- gli enti di trasporto pubblico regionale;
- le ASL, ai fini dell’accesso al fondo per l’eliminazione delle barriere architettoniche;
- i soggetti beneficiari e gestori dei contributi regionali connessi alle opere pubbliche, agli investimenti e alle spese correnti.
La Regione considera rilevante non solo l’adozione formale dei piani e il rispetto delle regole tecniche, ma anche la conformità dei progetti, dei collaudi e dei certificati di agibilità/abitabilità alle norme richiamate.
Conseguenze per gli enti locali inadempienti
Le amministrazioni comunali e provinciali perdono il diritto a percepire qualsiasi contributo o agevolazione regionale, per spese correnti o di investimento e a qualunque titolo e finalità, quando:
- dal 31 dicembre 2024 non abbiano approvato il PEBA;
- consentano la realizzazione di opere pubbliche o private in difformità dalla normativa sulle barriere architettoniche;
- violino le disposizioni vigenti tramite progetti non conformi;
- rilascino certificati di collaudo, regolare esecuzione, agibilità o abitabilità non conformi.
La misura si applica per l’anno in cui le violazioni sono rilevate. La Giunta regionale definisce termini, criteri e modalità applicative.
Regole specifiche per gli enti di trasporto pubblico regionale
Le stesse limitazioni previste per gli enti locali si applicano agli enti di trasporto pubblico regionale quando acquistano mezzi non conformi al DPR 24 luglio 1996, n. 503, titolo VI, articoli 24-30.
Elenco degli enti inadempienti e commissioni tecniche
Le strutture regionali competenti in materia di lavori pubblici e trasporti redigono ogni anno un elenco degli enti inadempienti, sulla base delle segnalazioni di due commissioni tecniche:
- una per le violazioni imputabili agli enti locali;
- una per le violazioni imputabili agli enti di trasporto pubblico regionale.
Ciascuna commissione è composta da un dirigente della direzione competente, da un tecnico esperto in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e da un rappresentante designato dalle associazioni dei disabili maggiormente rappresentative. La Giunta disciplina il funzionamento delle commissioni e le modalità di raccolta dei dati sul rispetto della normativa.
Registro regionale telematico dei PEBA
È istituito il Registro regionale telematico dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA), curato dall’Assessorato competente in materia di lavori pubblici, con risorse già disponibili a legislazione vigente. Il Registro ha la funzione di monitorare e promuovere l’adozione dei PEBA da parte di comuni e province.
Per ciascuna amministrazione il Registro riporta:
- l’atto di adozione del piano;
- il cronoprogramma degli interventi;
- la data di aggiornamento;
- l’ammontare delle risorse stanziate.
Se il piano non è stato adottato, vengono indicati la messa in mora della Regione e, se presente, il commissario ad acta.
L’Assessorato trasmette una relazione alla Commissione consiliare competente e la pubblica sul sito istituzionale con cadenza biennale; il primo rapporto deve essere trasmesso entro dodici mesi dall’istituzione del Registro. La Regione pubblica il Registro online per consentire il controllo da parte dei cittadini.
Entro il 31 dicembre 2025 la Giunta regionale approva linee guida sui contenuti minimi dei PEBA per i comuni che non abbiano adottato strumenti propri, nel rispetto dei vincoli di legge. La Regione integra inoltre il concetto di barriera architettonica con quello di barriera sensoriale, percettiva o intellettiva. Nelle more della piena attuazione delle regole sui contributi, l’avvenuta adozione del PEBA costituisce requisito preferenziale per la partecipazione ai bandi regionali.
Destinazione delle somme accantonate
Le somme annualmente accantonate dalla Regione in applicazione delle limitazioni previste per enti locali ed enti di trasporto sono destinate in modo diverso a seconda della natura della spesa:
- per le spese di investimento, confluiscono in un fondo a destinazione vincolata per l’eliminazione delle barriere architettoniche;
- per le spese correnti, il 10% è assegnato alle associazioni per disabili fisici e psicosensoriali operanti da almeno tre anni e con sede nel territorio del Comune inadempiente, mentre il residuo è ripartito proporzionalmente tra gli enti aventi diritto.
Le modalità di attuazione sono demandate all’atto di Giunta previsto per la disciplina applicativa.
Accesso al fondo regionale
Le somme disponibili nel fondo vincolato sono assegnate entro il 30 giugno di ogni anno per attuare i PEBA che enti locali e ASL devono adottare entro il 31 marzo di ciascun anno, sulla base di una ricognizione dettagliata delle opere interessate da barriere architettoniche.
Le somme non impegnate alla chiusura dell’esercizio possono essere impegnate nell’esercizio successivo.
Le domande presentate entro il 30 aprile sono ammesse a contributo secondo criteri e modalità fissati dalla Giunta d’intesa con la competente Commissione consiliare permanente.
Non sono ammesse le domande degli enti inseriti nell’elenco degli inadempienti, salvo che la domanda preveda interventi di cofinanziamento a proprie spese nella misura minima del 70% per eliminare le barriere architettoniche.
Insufficienza del fondo e gestione delle domande non finanziate
Se le risorse disponibili non bastano a coprire integralmente tutte le domande ammissibili, la ripartizione avviene in proporzione. Le domande non soddisfatte nell’anno per insufficienza di fondi restano valide per gli anni successivi.
Sistema di controllo e segnalazioni
Il segretario comunale, il segretario provinciale e il direttore generale degli enti proprietari o gestori di trasporto pubblico regionale hanno l’obbligo di ufficio di segnalare:
- alla Corte dei conti, le generalità dei funzionari responsabili delle violazioni e della conseguente mancata erogazione dei finanziamenti regionali;
- agli ordini e collegi professionali, le generalità dei professionisti responsabili (progettisti, direttori dei lavori e collaudatori);
- alle direzioni regionali competenti in materia di lavori pubblici e trasporti, la denominazione dell’ente inadempiente per l’inserimento nell’elenco annuale.
Decorrenza
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
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