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Legge

L.R. Campania 29/2018

Modifiche alla legge regionale 26 maggio 2016, n. 14 (Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti) [...]

Normativa regionaleL.R. Campania 29/2018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la L.R. Campania 14/2016 su pianificazione, impianti, controlli, catasti, prevenzione incendi, affidamenti e misure per raccolta differenziata e bonifiche. Introduce nuovi vincoli e procedure operative, prevede atti attuativi della Giunta in tempi brevi e una disciplina transitoria per procedimenti già avviati. È applicabile in Campania dal giorno successivo alla pubblicazione.

Modifiche alla disciplina campana in materia di rifiuti ed economia circolare

Modifiche alla disciplina campana sui rifiuti e sull’economia circolare

La legge regionale Campania n. 29 del 2018 interviene in modo esteso sulla legge regionale n. 14 del 2016, aggiornandone titolo, assetto organizzativo, pianificazione, controlli sugli impianti, prevenzione incendi, strumenti informativi e misure di sostegno al ciclo dei rifiuti. Le disposizioni operano nel solo territorio della Regione Campania e si applicano dalla data di entrata in vigore della legge, salvo i termini specifici previsti per i provvedimenti attuativi.

Ambito di applicazione e aggiornamento della legge quadro regionale

Il provvedimento aggiorna il titolo della legge regionale n. 14/2016, aggiungendo il riferimento all’“economia circolare”. In più punti adegua la disciplina regionale alla normativa statale e alle esigenze di pianificazione del settore rifiuti, con particolare attenzione agli impianti, ai controlli, alla localizzazione e alle misure di prevenzione ambientale e antincendio.

Pianificazione, localizzazione degli impianti e limiti territoriali

Viene rafforzato il ruolo della pianificazione territoriale e del PRGRU nella individuazione delle aree non idonee agli impianti di recupero e smaltimento. Nelle more dell’aggiornamento dei criteri provinciali e dell’adeguamento del piano regionale, e comunque non oltre 24 mesi dall’entrata in vigore della legge, nelle aree del PTR classificate come sistemi a dominante naturalistica:

  • non è consentita la realizzazione di nuovi impianti che prevedano il trattamento anaerobico;
  • non è consentita la realizzazione, in tutto o in parte, di impianti per il trattamento di rifiuti speciali, se il Comune interessato, con delibera consiliare, comunica motivata contrarietà durante il procedimento autorizzativo;
  • resta comunque possibile autorizzare impianti conformi alla normativa vigente per il trattamento di rifiuti agricoli e agro-industriali (CER 02 01, esclusi i pericolosi), di rifiuti da demolizione e costruzione e da scavo (CER 17, esclusi i provenienti da siti contaminati o pericolosi) e per lo smantellamento di veicoli fuori uso (CER 16 01).

Limiti edificatori e applicazione ai procedimenti in corso

Nei Comuni privi di strumento urbanistico generale, o ancora disciplinati dal programma di fabbricazione, per gli impianti di trattamento, anche parziale, dei rifiuti speciali restano fermi i limiti di edificabilità previsti dalla normativa urbanistica regionale. Tali limiti non operano quando l’impianto sia dichiarato di pubblica utilità con delibera dell’organo competente o mediante accordo di programma fra pubbliche amministrazioni. Le nuove disposizioni si applicano anche ai procedimenti avviati e non conclusi alla data di entrata in vigore della legge.

Prevenzione incendi e condizioni autorizzative degli impianti

La Giunta regionale, sentita l’ARPAC, deve approvare entro 30 giorni linee guida contenenti prescrizioni di prevenzione incendi da inserire obbligatoriamente negli atti autorizzativi per la messa in esercizio degli impianti di trattamento rifiuti. Le linee guida devono considerare anche la circolare ministeriale n. 4064 del 15 marzo 2018 e disciplinare, per gli impianti già autorizzati, i termini di adeguamento in base alle caratteristiche e al rischio. Le prescrizioni di adeguamento devono essere comunicate ai titolari entro 30 giorni dall’approvazione delle linee guida con l’indicazione dei termini di adempimento. Il mancato adeguamento nei termini comporta la revoca dell’autorizzazione. La vigilanza è affidata all’ARPAC, che propone gli interventi sanzionatori. È inoltre prevista una convenzione con il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per incrementare i controlli preventivi e, nelle more, un loro supporto tecnico alla redazione delle linee guida.

Piano annuale dei controlli e controlli sugli impianti

Viene introdotto un Piano annuale dei controlli per gli insediamenti soggetti ad AIA, da approvare dalla Giunta regionale, con la collaborazione dell’ARPAC, entro il 30 novembre 2018 e poi ogni anno entro la stessa data. Nella definizione della frequenza dei controlli si tiene conto:

  • del contesto ambientale e del possibile impatto sulle matrici ambientali in caso di incidenti;
  • delle tipologie di rifiuti che ciascun impianto è autorizzato a gestire. Gli esiti dei controlli e i rapporti finali di ispezione sono pubblicati sul sito dell’ARPAC. La Regione deve inoltre approvare e aggiornare periodicamente il Piano sentito il Ministero competente, per coordinarlo con le autorizzazioni ambientali integrate statali presenti nel territorio regionale. Per gli impianti di gestione rifiuti autorizzati in via ordinaria o semplificata è previsto uno specifico programma di controlli, anch’esso da adottare entro il 30 novembre 2018 e poi annualmente, con criteri analoghi a quelli degli impianti AIA. Anche in questo caso gli esiti sono resi pubblici dall’ARPAC. È infine prevista la predisposizione e attuazione, da parte della Regione, di piani di competenza regionale in caso di aree caratterizzate da inquinamento diffuso emerse dall’Atlante regionale dei dati ambientali dei suoli e delle acque sotterranee.

Catasto impianti e Atlante dei dati ambientali

La Regione si dota di un catasto impianti georeferenziato, costantemente aggiornato e integrato nella piattaforma ITER, con informazioni su attività, controlli, autorizzazioni e successive integrazioni o variazioni. Il sistema deve essere fruibile dai soggetti interessati per individuazione, monitoraggio e controllo del sistema impiantistico regionale. La Giunta regionale, entro 60 giorni, deve stabilire tempi, criteri e modalità di funzionamento del catasto e di registrazione dei dati posseduti da ciascuna autorità o gestore. La Regione istituisce anche l’Atlante dei dati ambientali dei suoli e delle acque sotterranee regionali, affidato all’ARPAC, nel quale confluiscono i dati prodotti e acquisiti dagli enti regionali per la definizione dei valori di fondo.

Organizzazione del servizio e individuazione dei gestori

Sono introdotte regole specifiche per i Comuni capoluogo costituiti in sub ambito distrettuale (SAD) e per i SAD stessi, che possono individuare il soggetto gestore nel rispettivo territorio, secondo le convenzioni con gli Enti d’Ambito e, se previsto, anche per singoli segmenti del ciclo. Per gli affidamenti in house del servizio di gestione di nuovi impianti inseriti nella programmazione economica regionale, al servizio del ciclo integrato dei rifiuti urbani, la società che gestisce l’impianto deve garantire, su richiesta, la partecipazione al capitale sociale del Comune sede dell’impianto. La regola vale sia per affidamenti disposti dagli EdA sia per quelli dei SAD. Per gli accordi tra enti, la gestione associata deve essere regolata tramite convenzioni ex articolo 30 del TUEL; possono partecipare, su richiesta, anche i Comuni capoluogo che si costituiscono in SAD. La convenzione può prevedere un unico gestore per singoli segmenti del ciclo e le relative dotazioni impiantistiche, nel rispetto dell’evidenza pubblica. Se si ricorre all’in house, il controllo analogo è esercitato congiuntamente. Il capitale sociale della società in house, salvo diversa previsione convenzionale, è ripartito in base alla popolazione degli enti partecipanti, detratta la popolazione del Comune capoluogo ricadente nell’ATO interessato. Gli impianti e le dotazioni patrimoniali già esistenti al momento dell’affidamento sono conferiti in comodato al gestore, secondo la disciplina del d.lgs. 152/2006. In caso di inadempimenti reiterati degli enti competenti, si applicano i poteri sostitutivi previsti dalla normativa statale, come regolati dalla legge regionale.

Direttore Generale degli Enti d’Ambito

L’EdA può individuare il Direttore Generale anche attingendo, in alternativa alle ordinarie procedure, a un elenco di idonei predisposto dalla Giunta regionale tramite apposita selezione.

Pianificazione d’ambito: infrastrutture e centri di riuso

Il Piano d’ambito deve prevedere:

  • stazioni ecologiche di stoccaggio a servizio degli STIR, per assicurare il flusso ordinato del ciclo dei rifiuti a valle del trattamento;
  • nei Comuni con più di 25.000 abitanti, almeno un Centro integrato per il riutilizzo ottimale dei beni durevoli (CIRO).

Contrasto all’abbandono dei rifiuti e bonifiche

La disciplina regionale viene estesa anche all’abbandono di rifiuti sul demanio regionale. La Regione destina risorse, d’intesa con EdA e Comuni competenti, per misure di prevenzione e vigilanza contro l’abbandono incontrollato dei rifiuti sul demanio regionale e nei siti già usati per lo stoccaggio, anche con il personale previsto dalla legge regionale. Vengono inoltre aggiornati gli obiettivi del programma straordinario, includendo il potenziamento dei servizi e delle attività di vigilanza locale per aumentare la raccolta differenziata, la gestione efficace del percolato e la bonifica e riqualificazione di siti pubblici o di uso pubblico compromessi dall’abbandono di rifiuti o da pregresse attività di stoccaggio.

Misure per la raccolta differenziata e soggetti beneficiari

Tra i beneficiari degli interventi regionali sono ampliati i casi riferiti ai Comuni, con un innalzamento della soglia di raccolta differenziata dal 45% al 65% per alcune fattispecie. Sono inoltre contemplati, per specifici obiettivi, i Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti che, in forma associata, raggiungano almeno 15.000 abitanti e abbiano una media di raccolta differenziata inferiore al 65%, nonché, per un determinato obiettivo, i Comuni titolari di discariche comunali dismesse. Per la bonifica e riqualificazione si individuano anche i Comuni territorialmente competenti e i soggetti previsti dagli articoli 192, 242 e seguenti del d.lgs. 152/2006.

Personale dei consorzi di bacino e sostegni finanziari

La legge amplia il perimetro dei soggetti coinvolti nelle procedure di stabilizzazione, includendo il personale dipendente dei consorzi di bacino e delle società da essi partecipate, se ricompreso negli elenchi previsti dalla legge regionale e utilizzato da tali società al 31 dicembre 2014 per i medesimi servizi da almeno cinque anni. Per i soggetti attuatori del programma straordinario che, tramite convenzione e all’avvio delle attività progettuali, assumano l’impegno a stabilizzare il personale dei consorzi di bacino al termine del programma e del periodo di assegnazione temporanea, la Regione può riconoscere ulteriori sostegni finanziari definiti nella convenzione.

Regime transitorio, atti attuativi e decorrenza

Diversi adempimenti sono affidati alla Giunta regionale con termini ravvicinati:

  • 60 giorni per il regolamento sui requisiti economico-finanziari dei garanti delle fideiussioni;
  • 30 giorni per le linee guida antincendio;
  • 60 giorni per le regole di funzionamento del catasto impianti;
  • entro il 30 novembre 2018, e poi annualmente, per i piani e programmi di controllo. La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. Alcune misure sono espressamente limitate nel tempo, come il regime transitorio delle aree non idonee, non oltre 24 mesi dall’entrata in vigore per la definizione o l’aggiornamento dei criteri provinciali e del PRGRU.

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