L.R. Campania 27/2018
Disposizioni per l'inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla comunicazione, il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile [...]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge campana promuove il riconoscimento, l’uso e la diffusione della LIS e della LIS tattile, rimuove le barriere comunicative e sostiene l’inclusione di persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva. Prevede interventi in scuola, lavoro, trasporti, informazione e servizi pubblici, con programmazione periodica regionale e copertura finanziaria per gli anni 2018-2020.
Inclusione sociale e riconoscimento della LIS e della LIS tattile in Campania
Inclusione sociale e riconoscimento della LIS e della LIS tattile
La legge della Regione Campania promuove il riconoscimento, la diffusione e l’uso della lingua dei segni italiana (LIS) e della lingua dei segni italiana tattile (LIS tattile) come strumenti di inclusione sociale. L’obiettivo è rimuovere le barriere della comunicazione e garantire l’accesso alle informazioni e ai servizi pubblici regionali alle persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva.
Finalità generali e principi di riferimento
Il provvedimento si colloca nell’ambito dei principi costituzionali e della normativa nazionale e internazionale richiamata nel testo, con particolare attenzione alla tutela dei diritti delle persone con disabilità. La Regione promuove anche la prevenzione e la cura del deficit uditivo e la diffusione di tecnologie e strumenti idonei a rendere accessibili famiglia, scuola, comunità e rete dei servizi.
Libertà di scelta e non discriminazione
La Regione riconosce alle persone interessate e alle loro famiglie il diritto di scegliere liberamente le modalità di comunicazione, i percorsi educativi e gli ausili da utilizzare, nel rispetto della disciplina statale richiamata nel testo. Favorisce inoltre l’uso della LIS, della LIS tattile e dei mezzi di sostegno alla comunicazione in ogni ambito, pubblico e privato.
Destinatari della disciplina
I destinatari sono:
- persone sorde;
- persone sordocieche;
- persone con disabilità uditiva in genere;
- persone con deficit di comunicazione o di linguaggio, come nei disturbi generalizzati dello sviluppo;
- le rispettive famiglie.
Interventi promossi dalla Regione
La Regione promuove una serie di interventi volti a rendere effettiva l’inclusione sociale e l’accessibilità comunicativa. In particolare sostiene:
- la diffusione di canali comunicativi, strumenti tecnologici, servizi e risorse utili ai cittadini;
- l’uso di LIS, LIS tattile e altri mezzi tecnici, anche informatici, nei rapporti con le altre amministrazioni pubbliche e con gli enti del sistema regionale;
- progetti per attivare servizi di sostegno alla comunicazione presso gli uffici dei Piani di zona, valorizzando la figura dell’operatore interno sordo che usa la LIS;
- iniziative di accessibilità del patrimonio storico, artistico e culturale regionale, del turismo accessibile e degli eventi culturali, ricreativi e sportivi;
- la diffusione di strumenti di accessibilità ai media, alle trasmissioni televisive e ai programmi informativi e comunicativi di ambito regionale, anche con il Co.Re.Com.;
- forme di collaborazione con associazioni maggiormente rappresentative operanti sul territorio regionale e iscritte agli albi e registri regionali.
La Regione garantisce inoltre i servizi di interpretariato in LIS e LIS tattile e la sottotitolazione nelle riunioni plenarie del Consiglio regionale, e promuove la piena accessibilità all’informazione istituzionale mediante un servizio periodico multimediale sull’attività del Consiglio, secondo l’evoluzione tecnologica.
Formazione, scuola, università e ricerca
La legge prevede interventi specifici in ambito formativo. La Regione promuove:
- per i bambini sordi, sordociechi o con disabilità uditiva, sia gli interventi logopedici e protesici per l’abilitazione linguistica orale precoce, sia l’apprendimento della LIS o della LIS tattile;
- azioni di supporto agli studenti in tutte le scuole di ogni ordine e grado e nelle università, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, mediante assistenza alla comunicazione, interpretariato, riconoscimento vocale, scrittura veloce e altri mezzi tecnici idonei;
- collaborazioni con Università e Centri di ricerca per progetti di ricerca e per incrementare l’accesso all’istruzione universitaria e post-universitaria.
La Regione favorisce anche percorsi formativi e di aggiornamento sulla LIS e sulla LIS tattile, in collaborazione con Ufficio scolastico regionale, istituzioni universitarie, enti di formazione, associazioni professionali qualificate e associazioni rappresentative del territorio. È inoltre previsto l’aggiornamento dei profili professionali socio-sanitari con specifiche competenze nell’uso delle due lingue dei segni.
Programmazione delle attività
La Giunta regionale è chiamata a definire modalità, azioni e risorse per l’attuazione della legge tramite un Programma periodico. Nella predisposizione del programma deve essere coinvolto il mondo associativo maggiormente rappresentativo, iscritto agli albi e registri regionali e operante nella tutela dei destinatari della disciplina.
Inclusione lavorativa e trasporti
In materia di lavoro, la Regione favorisce interventi per garantire pari opportunità e accessibilità negli ambienti lavorativi, nella formazione e nell’aggiornamento professionale, nonché in ogni ambito della vita lavorativa, anche tramite strumenti innovativi di inclusione.
Per i trasporti, la Regione promuove l’accessibilità nelle stazioni marittime, terrestri e aeree attraverso servizi di interpretariato in LIS e LIS tattile e di sottotitolazione presso i punti di informazione e contatto con il pubblico.
Clausola valutativa
La Giunta regionale deve trasmettere annualmente al Consiglio regionale una relazione sull’attuazione della legge, sugli interventi realizzati e sui risultati ottenuti.
Aspetti finanziari e decorrenza
Gli oneri per l’attuazione della legge sono quantificati:
- in 50.000 euro per il 2018 e 100.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a carico del bilancio regionale;
- in 6.000 euro per il 2018 e 12.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per le finalità specifiche relative ai servizi del Consiglio regionale.
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. Le quantificazioni finanziarie riportate sono riferite al triennio 2018-2020 e hanno quindi rilievo per quel solo periodo.
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