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Legge

L.R. Campania 25/2018

Costituzione e funzionamento della Consulta di Garanzia Statutaria ai sensi dell'articolo 57 dello Statuto della Regione Campania [...]

Normativa regionaleL.R. Campania 25/2018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce e disciplina la Consulta di Garanzia Statutaria della Regione Campania, definendone composizione, nomina, incompatibilità, funzioni consultive e sul referendum, organizzazione e risorse. Prevede inoltre modifiche alle leggi regionali sui referendum e regola la prima applicazione. La disciplina è vigente, ma alcune previsioni economiche iniziali riguardavano solo il triennio 2018-2020.

Costituzione e funzionamento della Consulta di Garanzia Statutaria della Campania

Costituzione e funzioni della Consulta di Garanzia Statutaria della Campania

La legge istituisce la Consulta di Garanzia Statutaria quale organismo regionale autonomo di alta consulenza giuridica, con sede presso il Consiglio regionale della Campania. L’organo opera a garanzia dei principi dello Statuto regionale e dei rapporti tra gli organi previsti dallo Statuto, esercitando funzioni consultive e di controllo di conformità statutaria.

Composizione, nomina e durata

La Consulta è composta da cinque membri, in carica per cinque anni. Possono essere eletti:

  • professori universitari in materie giuridiche;
  • magistrati anche in quiescenza;
  • avvocati iscritti all’albo da almeno venti anni.

I componenti sono eletti dal Consiglio regionale a scrutinio segreto, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri; dalla sesta votazione è sufficiente la maggioranza assoluta. La Consulta elegge al proprio interno, a maggioranza assoluta e con unica votazione, un Presidente e un Vicepresidente. Il Presidente resta in carica due anni e mezzo e non è rieleggibile.

Nomina, ineleggibilità, incompatibilità e sostituzione

I componenti sono nominati o dichiarati decaduti con decreto del Presidente del Consiglio regionale e assumono le funzioni dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto di nomina nel Bollettino ufficiale regionale. La Consulta è regolarmente costituita con la designazione di tre componenti.

Si applicano le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste per i consiglieri regionali. Inoltre non possono essere eletti o nominati, nei cinque anni successivi alla cessazione del mandato, coloro che abbiano ricoperto le cariche di consigliere o assessore regionale, provinciale o comunale.

È prevista la decadenza:

  • per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive;
  • per incompatibilità, anche sopravvenuta;
  • per le altre cause previste dalla legge.

La Consulta accerta le cause di ineleggibilità e incompatibilità. In caso di decesso, dimissioni o sopravvenienza di una causa ostativa, la sostituzione avviene con le medesime modalità previste per l’elezione; il subentrante resta in carica fino alla scadenza dell’organo. È inoltre imposto l’obbligo di astensione quando il componente si trovi in conflitto di interesse personale rispetto alla materia esaminata; il Presidente invita all’astensione e, se il conflitto riguarda il Presidente, la questione può essere sollevata da qualunque componente prima dell’apertura del procedimento.

Compiti e competenze consultive

La Consulta esercita le funzioni previste dallo Statuto, dalla legge istitutiva e dalle altre leggi regionali, e in particolare:

  • esprime pareri sull’interpretazione dello Statuto regionale, delle leggi regionali e degli atti amministrativi generali;
  • esprime pareri sulla conformità allo Statuto delle leggi e dei regolamenti regionali;
  • esprime pareri sulla conformità allo Statuto degli atti preparatori relativi alla partecipazione della Regione ai processi di formazione degli atti normativi dell’Unione europea, nonché agli schemi di accordo con Stati esteri e di intesa con enti territoriali interni ad altro Stato;
  • delibera sull’ammissibilità dei referendum regionali.

I pareri possono essere richiesti dal Presidente del Consiglio regionale su deliberazione dell’Ufficio di Presidenza, dal Presidente della Regione su deliberazione della Giunta regionale, oppure da un quarto dei consiglieri regionali in carica.

Pareri interpretativi su Statuto, leggi e atti amministrativi generali

Il parere interpretativo è non vincolante e può essere richiesto da qualsiasi organo dell’amministrazione regionale o locale della Campania. La richiesta deve essere motivata e indicare con precisione le norme statutarie oggetto del quesito, a pena di inammissibilità.

La Consulta decide con deliberazione a maggioranza assoluta entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta e trasmette contestualmente il parere al richiedente. La delibera è comunicata anche ai Presidenti del Consiglio e della Giunta regionali e pubblicata sui siti istituzionali della Consulta, del Consiglio e della Giunta.

Pareri di conformità allo Statuto e effetti sul procedimento

Per i pareri di conformità relativi a leggi, regolamenti e atti preparatori, la richiesta deve essere presentata entro termini stringenti:

  • per le delibere legislative, entro tre giorni dall’approvazione definitiva in Consiglio e prima della promulgazione;
  • per i regolamenti, entro sette giorni feriali dall’adozione della delibera di Giunta di approvazione dello schema, oppure entro i tre giorni feriali successivi alla scadenza del termine di legge per il parere consiliare, e comunque prima dell’emanazione;
  • per gli atti preparatori relativi a norme UE, accordi con Stati esteri e intese con enti territoriali di altri Stati, entro tre giorni dall’approvazione in Giunta e prima della pubblicazione sul BURC.

La richiesta deve indicare le disposizioni ritenute contrarie allo Statuto e le norme statutarie asseritamente violate. La Consulta verifica ammissibilità e completezza e si pronuncia entro cinque giorni lavorativi con deliberazione a maggioranza dei presenti, trasmettendo il parere al richiedente e agli altri titolari del potere di richiesta.

Se la Consulta rileva la non conformità:

  • per le leggi, il Presidente del Consiglio iscrive il parere all’ordine del giorno della prima seduta utile; il Consiglio riesamina l’atto con procedura d’urgenza e solo sulle parti oggetto del giudizio, ammettendo soltanto emendamenti connessi; la decisione finale non è nuovamente sottoponibile alla Consulta;
  • per gli altri atti, il parere è trasmesso alla Giunta per le valutazioni conseguenti e per indicare le modifiche necessarie.

I termini per promulgazione delle leggi ed emanazione dei regolamenti sono sospesi quando sia richiesto il parere di conformità e riprendono a decorrere dalla pronuncia della Consulta o, per le leggi riapprovate dopo il riesame, dalla nuova approvazione. Consiglio o Giunta possono comunque non adeguarsi del tutto o in parte ai rilievi della Consulta; in tal caso, la pubblicazione dell’atto deve dar conto del parere e del mancato adeguamento.

Referendum regionali e modifiche alle leggi sui referendum

La Consulta svolge la verifica di ammissibilità dei referendum previsti dallo Statuto regionale. In particolare disciplina i referendum:

  • abrogativi;
  • consultivi;
  • approvativi.

La legge modifica la legge regionale 30 aprile 1975, n. 25, sostituendo l’articolo 10 e attribuendo alla Consulta l’esame delle richieste di referendum abrogativo o consultivo presentate entro il 30 settembre, con decisione entro il 31 ottobre di ogni anno. Le richieste sono inammissibili in caso di irregolarità documentali o di mancato rispetto dei requisiti statutari e legislativi. La Consulta può inoltre concentrare le richieste tra loro uniformi o analoghe, sentiti promotori e delegati.

Sono modificati anche i riferimenti contenuti nell’articolo 11 della medesima legge e nell’articolo 3 della legge regionale 29 novembre 1986, n. 35, sostituendo l’Ufficio di Presidenza con la Consulta di Garanzia Statutaria.

Autonomia organizzativa, funzionamento e pubblicità degli atti

La Consulta gode di autonomia organizzativa e regolamentare. Per svolgere le proprie funzioni si avvale di una struttura amministrativa con risorse umane, strumentali e finanziarie messe a disposizione dal Consiglio e dalla Giunta, anche tramite personale in comando o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.

Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio e la Giunta individuano le risorse da assegnare, compresa almeno una figura dirigenziale con funzioni di segretario della Consulta; entro lo stesso termine il Presidente del Consiglio assegna i locali necessari.

Il funzionamento è disciplinato da un regolamento interno approvato a maggioranza dei componenti nella seduta di insediamento, con disciplina di organizzazione, lavori, verbalizzazione, incompatibilità, impedimento permanente, decadenza e modalità di votazione nei casi non previsti dalla legge.

Le udienze sono pubbliche, salvo decisione del Presidente di svolgerle a porte chiuse per ragioni di sicurezza, ordine pubblico, morale o per turbative del pubblico. Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il segretario assiste alle sedute e redige il verbale sotto la direzione del Presidente.

Il regolamento interno è pubblicato sul Bollettino ufficiale regionale e sui siti istituzionali del Consiglio e della Giunta. La Consulta trasmette ogni anno, entro il 31 dicembre, una relazione sull’attività svolta al Presidente della Giunta e al Presidente del Consiglio, che la inoltra ai consiglieri; la relazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale regionale.

Trattamento economico e fabbisogno finanziario

Ai componenti spetta un’indennità annua omnicomprensiva a titolo di rimborso spese, fissata con decreto del Presidente del Consiglio regionale entro i limiti del bilancio del Consiglio e pari al 60% dell’indennità prevista per i consiglieri regionali dalla legge regionale 5 giugno 1996, n. 13.

Ogni anno, nei tre mesi precedenti la predisposizione del bilancio del Consiglio regionale, la Consulta definisce con l’Ufficio di Presidenza il fabbisogno finanziario per il funzionamento ordinario.

Norme transitorie, copertura finanziaria ed entrata in vigore

Per il 2018 e per il biennio 2019-2020 la legge quantifica gli oneri in euro 140.000 per il 2018 e in euro 290.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sul fondo di trasferimento al Consiglio regionale della Missione 1, Programma 1, Titolo 1 del bilancio regionale 2018-2020.

In sede di prima applicazione, la Consulta deve riunirsi entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore della legge ed è validamente costituita con la nomina di due componenti. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

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