L.R. Campania 26/2018
Misure di semplificazione in materia di governo del territorio e per la competitività e lo sviluppo regionale. Legge annuale di semplificazione 2018. [...]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Campania n. 26/2018 razionalizza vari procedimenti in urbanistica, paesaggio, VIA/incidenza, lavori pubblici, turismo, trasporti, ZES e sostegno all’occupazione, con numerose modifiche a leggi regionali precedenti. Molte misure sono operative dal 2018-2019 e alcune riguardano scadenze già concluse (es. contributi, iscrizioni, termini transitori).
Semplificazioni in materia di governo del territorio, ambiente, cultura, turismo, trasporti e sviluppo economico
Misure di semplificazione e riordino per la Regione Campania
La legge interviene su numerosi settori dell’ordinamento regionale della Campania per semplificare procedimenti, aggiornare discipline settoriali e razionalizzare la spesa pubblica. Le modifiche riguardano soprattutto governo del territorio, ambiente, lavori pubblici, cultura, turismo, trasporti, sviluppo economico e zone economiche speciali.
Governo del territorio e pianificazione
La disciplina urbanistica viene aggiornata per adeguare la normativa regionale alle riforme degli enti locali e per semplificare gli strumenti di pianificazione.
- Le varianti e gli aggiornamenti del PTR seguono il procedimento ordinario di formazione; le sole variazioni tecniche necessarie a recepire sopravvenute disposizioni statali immediatamente operative sono approvate con deliberazione della Giunta regionale.
- Viene introdotto il Piano Territoriale Metropolitano della Città Metropolitana di Napoli, che assicura le funzioni di pianificazione generale, con funzione di coordinamento e pianificazione territoriale generale, approvato secondo lo Statuto metropolitano nel rispetto dei principi di copianificazione e partecipazione.
- In materia di interventi di riqualificazione e semplificazione edilizia, diverse scadenze collegate alla disciplina regionale precedente sono state riallineate al 1° gennaio 2018 e l’ultima data utile per la presentazione delle istanze per i titoli abilitativi relativi agli interventi richiamati era fissata al 31 dicembre 2019.
Pianificazione paesaggistica regionale
La legge definisce in modo organico il procedimento di approvazione del Piano paesaggistico regionale, integrandolo con la valutazione ambientale strategica e la valutazione di incidenza.
- Il procedimento si articola in fase preliminare, adozione e approvazione.
- La fase preliminare consiste nell’approvazione, da parte della Giunta regionale, di un progetto preliminare condiviso con il Ministero competente e corredato dal rapporto preliminare ambientale.
- La proposta di piano adottata è pubblicata sul sito regionale e sul BURC; entro 60 giorni si possono presentare osservazioni.
- Nei 60 giorni successivi la Giunta esamina le osservazioni e recepisce quelle accoglibili d’intesa con il Ministero.
- La proposta, con osservazioni, controdeduzioni, rapporto ambientale e parere VAS/VINCA, è trasmessa al Consiglio regionale, che decide entro 90 giorni; decorso tale termine il piano è comunque reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta regionale.
- Il piano può essere articolato in ambiti territoriali identitari e può essere approvato anche per singoli ambiti, che costituiscono sezioni funzionali del piano regionale.
Valutazioni di incidenza e deleghe ai Comuni
La disciplina delle valutazioni di incidenza viene estesa e resa più flessibile.
- Si precisa il richiamo alle norme nazionali in materia.
- Le determinazioni riguardano espressamente pSIC, SIC, ZSC e ZPS.
- La struttura regionale competente può estendere ai Comuni le deleghe già attribuite in materia di valutazione di incidenza anche ai pSIC e alle ZSC, su richiesta dei Comuni stessi.
Servizio idrico integrato e Ente Idrico Campano
La normativa sul servizio idrico integrato viene riordinata per accompagnare il subentro dell’Ente Idrico Campano.
- Il Comitato esecutivo dell’EIC deve aggiornare lo statuto entro 60 giorni dal completamento della costituzione degli organi dell’Ente.
- Il Collegio dei revisori è composto da tre membri.
- Gli incarichi negli organi dell’EIC durano cinque anni.
- La cessazione dalla carica di sindaco comporta la cessazione anche dagli incarichi nell’EIC, con sostituzione secondo statuto e regolamenti.
- In caso di vacanza del Presidente, le funzioni sono assunte dal componente più anziano del Comitato esecutivo fino alla sostituzione, che deve avvenire entro 30 giorni.
- La Giunta regionale definisce, d’intesa con l’EIC, le modalità di subentro nei rapporti giuridici degli enti d’ambito.
- Il termine di una delle fasi procedurali è stato portato da 90 a 180 giorni.
- Dopo il completamento degli organi dell’EIC, i commissari degli enti d’ambito svolgono solo attività di chiusura delle liquidazioni.
- Dal 1° gennaio 2019 le risorse connesse alla gestione del servizio idrico integrato, già spettanti agli ATO, sono attribuite all’EIC, con esclusione di quelle riferite alla liquidazione e ai rapporti pregressi.
- Il personale degli ATO deve essere distaccato all’EIC entro 30 giorni dal completamento degli organi, con oneri a carico dei bilanci degli ATO in liquidazione.
Opere e lavori pubblici di interesse strategico regionale
La legge introduce una disciplina specifica per le opere pubbliche strategiche regionali e per i relativi procedimenti di approvazione.
- Sono considerate strategiche le opere e i lavori pubblici nel territorio regionale programmati, approvati e affidati dalla Regione, se finanziati anche parzialmente con fondi europei o strutturali, diretti a superare procedure di infrazione UE, qualificati strategici dal DEFR, inclusi nella programmazione regionale dei lavori pubblici o finalizzati alla sicurezza della Zona Rossa vulcanica del Vesuvio e dei Campi Flegrei.
- Quando la realizzazione richiede l’azione integrata di più enti, la Regione promuove l’accordo di programma.
- Se il progetto non è conforme al PUC, il Comune esprime un parere motivato in conferenza di servizi; in caso di dissenso sono previste ulteriori proposte di modifica e una nuova conferenza entro 30 giorni.
- Se permane il dissenso, il progetto è sottoposto alla Giunta regionale, che può approvarlo sentita la commissione consiliare competente, motivando la coerenza con la programmazione strategica regionale.
- L’approvazione del progetto vale come apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, ferma restando la disciplina del DPR 327/2001.
- Nei limiti del PUC, previa deliberazione del Consiglio comunale, sono consentite anche opere pubbliche e di interesse pubblico.
Spettacolo e contributi regionali alla cultura
La disciplina della promozione dello spettacolo viene aggiornata soprattutto nei requisiti di accesso e nelle regole di finanziamento.
- Vengono incrementati alcuni requisiti minimi di recite/ospitalità per le categorie di soggetti beneficiari.
- Per gli esercizi teatrali privati in aree metropolitane disagiate e a rischio sociale è richiesto almeno un minimo di 50 giornate recitative annue.
- I contributi sono commisurati ai costi sostenuti, alla qualità culturale, al rispetto dei contratti collettivi e dei requisiti tecnici dei luoghi di spettacolo.
- Il contributo non può mai superare il deficit dichiarato.
- È richiesta una relazione di avanzamento con dati di spesa; se lo scostamento supera il 30% rispetto al preventivo, il contributo è rideterminato proporzionalmente.
- È prevista una riduzione proporzionale anche quando i costi consuntivi sono inferiori a quelli dichiarati e il deficit finale è superiore al contributo concesso.
- È previsto un acconto fino al 50% del contributo assegnato.
- Le istanze di iscrizione al registro regionale vanno presentate dal 1° al 30 settembre di ogni anno.
- Le richieste di contributo per l’attività annuale vanno presentate entro il 31 marzo; la Regione decide entro i 60 giorni successivi all’istruttoria.
- Entro il 30 ottobre deve essere presentata la relazione di avanzamento.
- Sono previsti controlli a campione, con estrazione di almeno il 15% dei beneficiari per settore, e revoca in caso di mancata realizzazione dell’attività o di gravi violazioni di legge.
Turismo, guide turistiche, B&B e distretti turistici
La legge rafforza il ruolo dei Comuni nell’accertamento e nella riscossione delle sanzioni e interviene su diversi strumenti di promozione turistica.
- I Comuni sono individuati come titolari della riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative in materia di professioni turistiche.
- I proventi delle violazioni spettano al Comune sul cui territorio la violazione è contestata; polizia giudiziaria e polizia locale curano accertamento, contestazione e notifica.
- Per i bed and breakfast il numero massimo di camere passa da 3 a 4 e il numero massimo di posti letto da 6 a 8.
- Il regolamento regionale sul sistema turistico deve disciplinare anche la rendicontazione dei contributi regionali ricevuti dalle associazioni pro loco; nelle more, l’erogazione dei contributi alle UNPLI è sospesa.
- Per gli investimenti cofinanziati nella filiera turistica e nelle perimetrazioni ministeriali richiamate dalla normativa statale, il parere regionale tiene conto dell’impatto rilevante e significativo sulla competitività del sistema produttivo, sentito il Comitato tecnico-scientifico del coordinamento dei distretti turistici.
- Ai distretti turistici si applicano misure agevolative amministrative per favorire investimenti e valorizzazione del territorio, comprese le filiere culturali e del cultural heritage.
- Le disposizioni si estendono anche alle aree contigue alle perimetrazioni, per i Comuni aderenti ai distretti, previo parere del Comitato tecnico-scientifico.
- I distretti turistici promuovono progetti pilota di partenariato pubblico-privato per riqualificazione, infrastrutture, aggiornamento professionale e nuove tecnologie.
- Le attività sono demandate al testo unico del turismo e alla regolamentazione applicativa da adottarsi entro 180 giorni.
- Per le Università statali e non statali ubicate nel centro storico di Napoli UNESCO e buffer zone, sono riconosciuti contributi annuali/ordinari a decorrere dal 2019, nei limiti di bilancio e con importi definiti dalla Giunta regionale.
Trasporti e mobilità
La legge interviene sul trasporto pubblico locale e sull’integrazione tariffaria.
- La Regione rafforza l’integrazione tariffaria regionale nel sistema di mobilità.
- Il Comitato tecnico può coinvolgere, su richiesta del responsabile del procedimento, altri enti nei progetti regionali complessi.
- La Giunta regionale definisce beneficiari, condizioni e modalità per finanziare le agevolazioni tariffarie, a sostegno della mobilità studentesca e delle categorie sociali deboli.
- Il Consorzio UnicoCampania è individuato come ente gestore dell’integrazione tariffaria regionale e delle agevolazioni tariffarie, assicurando la partecipazione di tutte le aziende del TPL regionale.
- Restano ferme in capo alla Regione le funzioni in materia di TPL.
- Per il trasporto pubblico marittimo la Regione promuove il sistema ITS Campano per l’efficientamento della bigliettazione integrata.
Zone economiche speciali, attrazione investimenti e sviluppo economico
La legge sostiene l’attuazione delle ZES e introduce ulteriori strumenti per l’attrazione di investimenti.
- La Regione adotta misure di liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti di propria competenza per favorire rapida attuazione e controllo degli investimenti nelle ZES.
- È promossa la massima riduzione degli oneri istruttori per le iniziative ricadenti nelle aree ZES.
- La Regione stipula protocolli e accordi con gli enti coinvolti nei procedimenti della ZES per disciplinare collaborazione, sgravi e incentivi.
- Viene rafforzata la conoscenza delle opportunità di investimento tramite gli strumenti informativi regionali già previsti dalla normativa di semplificazione.
- Sono istituiti i distretti economici e funzionali, destinati ad attività produttive già operative o da insediare fuori dalle ZES e dalle aree di crisi industriale complessa; la Giunta disciplina modalità e caratteristiche delle aree, con attenzione alle aree interne SNAI.
- Le previsioni relative a ZES si applicano anche ai distretti economici funzionali.
- Per le iniziative localizzate nelle ZES possono essere previsti maggiori livelli di contribuzione fino al 100% del valore dovuto dell’IRAP, nei limiti degli stanziamenti e senza nuovi oneri.
- La Regione promuove inoltre la metanizzazione delle attività industriali per migliorare l’efficienza energetica nella produzione di caldo e freddo.
Incentivi all’occupazione e sviluppo delle aree interne
La legge introduce criteri di premialità per gli incentivi regionali alle imprese.
- Costituisce criterio di premialità l’impegno a salvaguardare o incrementare l’occupazione per almeno cinque anni, o tre anni per le PMI, in misura proporzionale all’aiuto concesso.
- Le imprese beneficiarie devono rendicontare periodicamente gli effetti occupazionali dei finanziamenti ricevuti.
- Gli avvisi disciplinano revoca e conseguenze in caso di mancato rispetto degli impegni, salvo forza maggiore.
- È premiata anche l’apertura di attività che mantengano o ripristinino condizioni di vitalità e sostenibilità socio-economica, culturale e ambientale nelle aree interne a forte rischio di spopolamento, in particolare nei Comuni con meno di 5.000 abitanti.
Sportello unico regionale per le attività produttive
La normativa sul SURAP viene aggiornata per concentrare e semplificare i procedimenti per l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali.
- Per iniziative di interesse regionale, anche con varianti urbanistiche, il provvedimento abilitativo per l’avvio di nuove imprese è rilasciato dal SURAP quale amministrazione procedente, su istanza dell’impresa e previo accordo con il Comune competente.
- È consentita l’istruttoria in forma telematica e la gestione della conferenza di servizi.
- Restano ferme le competenze degli enti locali in materia di governo del territorio e di titoli edilizi, nonché la disciplina ambientale e i procedimenti unici regionali.
- La qualificazione dell’interesse regionale e l’individuazione delle iniziative sono demandate a delibera di Giunta, sentita la commissione consiliare competente.
- La banca dati dei procedimenti è coordinata con il repertorio informatico regionale e con la sezione del portale “Come fare per”.
Razionalizzazione della spesa e altre modifiche settoriali
La legge contiene anche interventi puntuali su diverse discipline regionali.
- Vengono aggiornate le norme sul referendum popolare quanto alle modalità di autenticazione.
- Sono confermate specifiche misure sul trattamento economico del personale regionale in servizio a Bruxelles.
- Si amplia il Fondo regionale per il sostegno dei figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro, includendo anche un requisito anagrafico per l’ultimazione del percorso universitario e specificando le spese ammissibili.
- Si estendono alcune regole su società e fondazioni in materia di assunzione di personale e conferimento di incarichi professionali.
- Si rafforzano gli obblighi di relazione annuale del Presidente della Giunta sull’applicazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici.
- Dal 1° gennaio 2019 la Regione promuove la misurazione della soddisfazione degli utenti sui bandi regionali.
Abrogazioni e clausole finali
La legge contiene una clausola di semplificazione permanente con abrogazioni espresse di varie disposizioni regionali ormai superate, tra cui alcune norme finanziarie, sul trasporto pubblico per non vedenti, sul governo del territorio e altre previsioni ormai prive di attualità applicativa.
- L’attuazione avviene con risorse già disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.
- La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURC.
Valutazione di attualità
Il provvedimento, pur formalmente ancora consultabile come testo vigente consolidato, contiene molte disposizioni transitorie, finanziarie o riferite a scadenze già concluse; tuttavia stabilisce anche regole strutturali ancora rilevanti in materia di governo del territorio, turismo, trasporti, ZES e procedimenti amministrativi regionali.
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