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Sentenza

Sentenza n. 1452/2026 - Firenze, Sezione 2

Giustizia amministrativa202501547

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, n. 326/2023, relativa al pagamento del beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 326/2023 del Tribunale di Arezzo, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto al beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente e il Ministero era stato condannato al pagamento degli importi relativi alle annualità indicate nel giudizio civile, oltre interessi. La sentenza era stata notificata alla sede reale dell’amministrazione debitrice il 27 luglio 2023 ed era decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento del Ministero e chiesto l’ordine di esecuzione del giudicato, nonché, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo che dagli atti non risultasse l’avvenuta esecuzione del titolo giudiziale. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare immediata e integrale esecuzione al giudicato, se e nella misura in cui le somme fossero ancora dovute, compresa, ove necessaria, l’emissione di un ordinativo di pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, del d.l. n. 669/1996, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore dell’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero, con facoltà di delega a un funzionario dello stesso Ufficio, stabilendo che il commissario provveda entro i successivi sessanta giorni e senza diritto a compenso. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre oneri e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base normativa dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e di adottare le misure sostitutive necessarie.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997

    Il decorso del termine dilatorio per l’esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche è stato ritenuto verificato mediante la notifica della sentenza alla sede reale dell’amministrazione debitrice.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997

    In sede di ottemperanza, l’ordine di esecuzione può comprendere, se necessario, l’emissione di un ordinativo di pagamento in conto sospeso.

  • art. 475 c.p.c.

    La notifica del titolo giudiziale alla sede reale dell’amministrazione è indicata quale adempimento rilevante ai fini della decorrenza del termine dilatorio per l’esecuzione.

Massime di principio

  • Quando un’amministrazione non dimostri di avere eseguito un titolo giudiziale passato in giudicato e sia decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione contro le pubbliche amministrazioni, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine assegnato.
  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a un’obbligazione pecuniaria della pubblica amministrazione, l’ordine di esecuzione può includere l’emissione di un ordinativo di pagamento in conto sospeso, ove ciò sia necessario per assicurare il soddisfacimento del credito riconosciuto dal titolo giudiziale.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, condizionando il suo intervento all’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione e attribuendogli il compito di compiere gli adempimenti necessari all’esecuzione del giudicato.
  • La mancata costituzione dell’amministrazione intimata non impedisce l’accoglimento dell’azione di ottemperanza quando dagli atti risulti l’inadempimento del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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