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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01617/2026 del 14/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava: 1) la errata determinazione del tempus commissi delicti e la mancata retrodatazione della cessazione della partecipazione all'associazione mafiosa al 1998-1999, con conseguente declaratoria di prescrizione; 2) il diniego della sospensione condizionale della pena per effetto di una precedente condanna risalente al 1981; 3) la mancata considerazione che la questione della durata della partecipazione era stata rimessa al giudice del rinvio e dunque la prescrizione poteva e doveva essere valutata dal giudice di merito; 4) la illegittimità e il difetto di motivazione nella quantificazione della confisca (e nel collegamento tra le operazioni contabili e l'illecito); 5) plurime censure procedurali e costituzionali (anche con riferimento all'art. 164 cod. pen. e ai limiti alla sospensione condizionale), nonché doglianze sulla affidabilità dei collaboratori di giustizia e sull'ammissibilità della confisca per equivalente.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il terzo motivo: anche se la responsabilità per il reato era stata ormai accertata in via definitiva, la determinazione della durata della partecipazione era stata rimessa al giudice del rinvio e tale questione è logicamente e sostanzialmente connessa al problema della prescrizione. Di conseguenza il reato è stato dichiarato estinto per prescrizione. Per effetto di tale esito perde rilevanza il motivo relativo alla sospensione condizionale della pena. La Corte ha inoltre richiamato i principi relativi alla confisca (in particolare i limiti della confisca per equivalente in caso di estinzione del reato e la necessità di individualizzare l'arricchimento del singolo), ma la pronuncia centrale è stata la declaratoria di estinzione per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego

    La norma costituisce la base normativa per la confisca obbligatoria nei reati di associazione mafiosa; la Corte ha richiamato il principio che la confisca deve essere individualizzata e collegata all'effettivo profitto conseguito dal singolo, non potendo essere applicata in modo solidaristico senza prova dell'arricchimento personale.

  • art. 164 cod. pen.

    Norma che impedisce la concessione della sospensione condizionale se la nuova condanna, cumulata con le precedenti sospese, supera i limiti di legge; la difesa ha prospettato profili di incostituzionalità per violazione del principio di proporzionalità, ma la Corte ha ritenuto il motivo non più rilevante dopo la declaratoria di prescrizione.

  • art. 167 cod. pen.

    Norma relativa all'estinzione del reato; nel testo è richiamato l'intervento del giudice dell'esecuzione che ha dichiarato l'estinzione ex art. 167, ma la Corte di cassazione ha affrontato la dichiarazione di estinzione per prescrizione nell'ambito del giudizio di cassazione.

  • art. 624 cod. proc. pen.

    Richiamata con riferimento ai limiti della cognizione del giudice di rinvio: il giudice non può ridiscutere questioni già decise dalla Cassazione, salvo che sussista una connessione essenziale con le parti annullate.

  • art. 322-ter cod. pen.

    Norma richiamata in tema di confisca per equivalente: la Corte ha ricordato i limiti e le condizioni in cui è possibile disporre confisca diretta o per equivalente, specie in relazione alla necessità di una precedente pronuncia di condanna o di un accertamento non mutato nei gradi successivi.

  • art. 578-bis cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 6 d.lgs. 1/3/2018 n.21)

    Richiamata nelle pronunce di giurisprudenza: la Corte ha osservato che disposizioni di natura sostanziale come questa non possono operare retroattivamente in malam partem per fatti anteriori alla loro entrata in vigore.

  • Giurisprudenza CEDU - Varvara c. Italia (29/10/2013)

    Citata come principio che limita interpretazioni estensive in materia penale e sugli effetti della prescrizione rispetto alla confisca; impone rigore nell'interpretazione delle norme penali in danno dell'imputato.

  • Corte di Giustizia UE, causa C-205/20 (NE) e Carta dei diritti fondamentali UE art. 49 §3

    Richiamate dalla difesa per prospettare la disapplicazione di norme interne ritenute sproporzionate; la Corte ha preso atto delle questioni ma la pronuncia sulla prescrizione ha reso non decisivi tali profili nel giudizio.

  • Costituzione (art. 3, art. 27 c.3, art. 117)

    Richiamate nelle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla difesa con riferimento al principio di uguaglianza, alla funzione rieducativa della pena e al conflitto di competenze con il diritto dell'Unione; la Corte ha comunque deciso il ricorso sulla base dei principi processuali e di diritto sostanziale relativi a durata del reato e prescrizione.

Massime di principio

  • Se la Corte di cassazione annulla parzialmente una sentenza e rinvia al giudice di merito la determinazione della durata della condotta (tempus commissi), il giudice del rinvio può e deve valutare anche la prescrizione connessa: la questione della durata è logicamente connessa alla prescrizione e può condurre alla declaratoria di estinzione del reato.
  • La conferma della responsabilità in parte da parte della Cassazione non impedisce al giudice del rinvio di dichiarare estinto il reato per prescrizione quando la determinazione della durata è oggetto del rinvio.
  • La confisca ex art. 416-bis deve essere individualizzata: il pubblico ministero deve provare l'effettivo profitto o arricchimento del singolo partecipante; non è ammissibile una confisca solidaristica senza prova dell'effettivo vantaggio personale.
  • In caso di estinzione del reato per prescrizione, l'applicazione di misure ablative di natura sanzionatoria (in particolare la confisca per equivalente) è soggetta a limiti rigorosi e talvolta preclusa a meno che non sussistano specifiche condizioni richieste dalla giurisprudenza (es. precedente condanna o accertamento non mutato nei gradi successivi).
  • Le questioni di legittimità costituzionale o di conformità al diritto UE relative a norme ostative alla sospensione condizionale possono essere sollevate, ma la loro rilevanza processuale può venire meno se il giudice accerta l'estinzione del reato per prescrizione; comunque tali profili richiedono una specifica e motivata valutazione di proporzionalità.

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