Cassazione Penale, Sentenza n. 01617/2026 del 14/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava: 1) la errata determinazione del tempus commissi delicti e la mancata retrodatazione della cessazione della partecipazione all'associazione mafiosa al 1998-1999, con conseguente declaratoria di prescrizione; 2) il diniego della sospensione condizionale della pena per effetto di una precedente condanna risalente al 1981; 3) la mancata considerazione che la questione della durata della partecipazione era stata rimessa al giudice del rinvio e dunque la prescrizione poteva e doveva essere valutata dal giudice di merito; 4) la illegittimità e il difetto di motivazione nella quantificazione della confisca (e nel collegamento tra le operazioni contabili e l'illecito); 5) plurime censure procedurali e costituzionali (anche con riferimento all'art. 164 cod. pen. e ai limiti alla sospensione condizionale), nonché doglianze sulla affidabilità dei collaboratori di giustizia e sull'ammissibilità della confisca per equivalente.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il terzo motivo: anche se la responsabilità per il reato era stata ormai accertata in via definitiva, la determinazione della durata della partecipazione era stata rimessa al giudice del rinvio e tale questione è logicamente e sostanzialmente connessa al problema della prescrizione. Di conseguenza il reato è stato dichiarato estinto per prescrizione. Per effetto di tale esito perde rilevanza il motivo relativo alla sospensione condizionale della pena. La Corte ha inoltre richiamato i principi relativi alla confisca (in particolare i limiti della confisca per equivalente in caso di estinzione del reato e la necessità di individualizzare l'arricchimento del singolo), ma la pronuncia centrale è stata la declaratoria di estinzione per prescrizione.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego
La norma costituisce la base normativa per la confisca obbligatoria nei reati di associazione mafiosa; la Corte ha richiamato il principio che la confisca deve essere individualizzata e collegata all'effettivo profitto conseguito dal singolo, non potendo essere applicata in modo solidaristico senza prova dell'arricchimento personale.
art. 164 cod. pen.
Norma che impedisce la concessione della sospensione condizionale se la nuova condanna, cumulata con le precedenti sospese, supera i limiti di legge; la difesa ha prospettato profili di incostituzionalità per violazione del principio di proporzionalità, ma la Corte ha ritenuto il motivo non più rilevante dopo la declaratoria di prescrizione.
art. 167 cod. pen.
Norma relativa all'estinzione del reato; nel testo è richiamato l'intervento del giudice dell'esecuzione che ha dichiarato l'estinzione ex art. 167, ma la Corte di cassazione ha affrontato la dichiarazione di estinzione per prescrizione nell'ambito del giudizio di cassazione.
art. 624 cod. proc. pen.
Richiamata con riferimento ai limiti della cognizione del giudice di rinvio: il giudice non può ridiscutere questioni già decise dalla Cassazione, salvo che sussista una connessione essenziale con le parti annullate.
art. 322-ter cod. pen.
Norma richiamata in tema di confisca per equivalente: la Corte ha ricordato i limiti e le condizioni in cui è possibile disporre confisca diretta o per equivalente, specie in relazione alla necessità di una precedente pronuncia di condanna o di un accertamento non mutato nei gradi successivi.
art. 578-bis cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 6 d.lgs. 1/3/2018 n.21)
Richiamata nelle pronunce di giurisprudenza: la Corte ha osservato che disposizioni di natura sostanziale come questa non possono operare retroattivamente in malam partem per fatti anteriori alla loro entrata in vigore.
Giurisprudenza CEDU - Varvara c. Italia (29/10/2013)
Citata come principio che limita interpretazioni estensive in materia penale e sugli effetti della prescrizione rispetto alla confisca; impone rigore nell'interpretazione delle norme penali in danno dell'imputato.
Corte di Giustizia UE, causa C-205/20 (NE) e Carta dei diritti fondamentali UE art. 49 §3
Richiamate dalla difesa per prospettare la disapplicazione di norme interne ritenute sproporzionate; la Corte ha preso atto delle questioni ma la pronuncia sulla prescrizione ha reso non decisivi tali profili nel giudizio.
Costituzione (art. 3, art. 27 c.3, art. 117)
Richiamate nelle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla difesa con riferimento al principio di uguaglianza, alla funzione rieducativa della pena e al conflitto di competenze con il diritto dell'Unione; la Corte ha comunque deciso il ricorso sulla base dei principi processuali e di diritto sostanziale relativi a durata del reato e prescrizione.
Massime di principio
- Se la Corte di cassazione annulla parzialmente una sentenza e rinvia al giudice di merito la determinazione della durata della condotta (tempus commissi), il giudice del rinvio può e deve valutare anche la prescrizione connessa: la questione della durata è logicamente connessa alla prescrizione e può condurre alla declaratoria di estinzione del reato.
- La conferma della responsabilità in parte da parte della Cassazione non impedisce al giudice del rinvio di dichiarare estinto il reato per prescrizione quando la determinazione della durata è oggetto del rinvio.
- La confisca ex art. 416-bis deve essere individualizzata: il pubblico ministero deve provare l'effettivo profitto o arricchimento del singolo partecipante; non è ammissibile una confisca solidaristica senza prova dell'effettivo vantaggio personale.
- In caso di estinzione del reato per prescrizione, l'applicazione di misure ablative di natura sanzionatoria (in particolare la confisca per equivalente) è soggetta a limiti rigorosi e talvolta preclusa a meno che non sussistano specifiche condizioni richieste dalla giurisprudenza (es. precedente condanna o accertamento non mutato nei gradi successivi).
- Le questioni di legittimità costituzionale o di conformità al diritto UE relative a norme ostative alla sospensione condizionale possono essere sollevate, ma la loro rilevanza processuale può venire meno se il giudice accerta l'estinzione del reato per prescrizione; comunque tali profili richiedono una specifica e motivata valutazione di proporzionalità.
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