Sentenza del 23/12/2019 n. 1907 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava la legittimità dell'iscrizione provvisoria a ruolo delle somme relative all'IRPEF per gli anni d'imposta 1991, 1992 e 1993, effettuata dopo che la Corte di cassazione aveva cassato con rinvio le sentenze di secondo grado per difetto di motivazione. Sosteneva che, essendo intervenute in primo grado pronunce favorevoli e una sospensione cautelare degli atti impugnati, non fosse possibile procedere alla riscossione parziale durante la pendenza del giudizio.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello. Ha ritenuto legittima l'iscrizione a ruolo parziale prevista dall'art. 68, comma 1, lett. c-bis, del d.lgs. n. 546/1992, poiché la cassazione con rinvio non fa rivivere la sentenza di primo grado e determina la prosecuzione del giudizio davanti al giudice di rinvio come nuova fase di merito. La sospensione cautelare concessa in primo grado non produceva più effetti, essendo intervenuta successivamente una pronuncia della Commissione Tributaria Regionale sostanzialmente confermativa dell'accertamento. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 68, comma 1, lett. c-bis, d.lgs. n. 546/1992
iscrizione a ruolo "per l'ammontare dovuto nella pendenza del giudizio di primo grado dopo la sentenza della Corte di cassazione di annullamento con rinvio e per l'intero importo indicato nell'atto in caso di mancata riassunzione"
La norma consente all'Amministrazione finanziaria di procedere alla riscossione parziale durante la pendenza del giudizio successivo alla cassazione con rinvio, trattando la situazione processuale come ricondotta alla fase di primo grado.
Giurisprudenza della Corte di cassazione, tra cui Cass. n. 19701/2010
L'annullamento con rinvio di una sentenza di merito non fa rivivere la precedente sentenza di primo grado e non costituisce la semplice continuazione della precedente fase di merito.
Massime di principio
- Quando la Corte di cassazione cassa con rinvio una sentenza tributaria di secondo grado, la sentenza favorevole di primo grado non torna automaticamente efficace e non impedisce, di per sé, la riscossione prevista dalla legge.
- L'art. 68, comma 1, lett. c-bis, del d.lgs. n. 546/1992 consente l'iscrizione provvisoria a ruolo delle somme dovute durante il giudizio di rinvio, nei limiti stabiliti dalla norma.
- Una sospensione cautelare concessa durante il primo grado produce effetti collegati a quella fase processuale e può non essere più opponibile quando, dopo la cassazione, sia intervenuta una nuova pronuncia di merito.
- La legittimità della riscossione deve essere valutata in base allo stato attuale del processo e alle pronunce intervenute, non soltanto sulla base dell'esito favorevole ottenuto in una precedente fase.
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