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Sentenza

Sentenza n. 1454/2026 - Firenze, Sezione 2

Giustizia amministrativa202503324

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 148/2023 del Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, passata in giudicato. La sentenza aveva accertato il diritto della docente a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente e aveva condannato il Ministero al pagamento degli importi relativi alle annualità richieste, oltre interessi. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione, nonostante la notificazione del titolo esecutivo alla sede reale dell’Amministrazione il 15 maggio 2023 e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Ha chiesto l’ordine di esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, benché regolarmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che dagli atti non risultava l’esecuzione del titolo giudiziale passato in giudicato. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza, se e nella misura in cui le somme fossero ancora dovute, anche mediante emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, del d.l. n. 669/1996, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore dell’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero, con facoltà di delega a un funzionario dello stesso Ufficio e senza diritto al compenso, attribuendogli un ulteriore termine di sessanta giorni dopo l’inutile decorso del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese processuali, liquidate in 800 euro oltre oneri e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.

  • art. 475 c.p.c.

    La sentenza del giudice ordinario è stata notificata alla sede reale dell’Amministrazione debitrice ai fini dell’esecuzione.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997

    Il decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni debitrici costituisce presupposto per la proposizione dell’azione esecutiva.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997

    In caso di persistente necessità di dare esecuzione al giudicato, il pagamento può avvenire anche mediante emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato che riconosca un credito nei confronti di una pubblica amministrazione, una volta notificato il titolo esecutivo e decorso il termine dilatorio previsto dalla legge.
  • In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare all’amministrazione debitrice di porre in essere tutti gli adempimenti necessari all’integrale esecuzione del titolo entro un termine determinato.
  • L’ordine di esecuzione può comprendere, ove ancora dovuto, l’emissione di un ordinativo di pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile ai pagamenti delle amministrazioni pubbliche.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, condizionando l’esercizio dei suoi poteri all’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione e fissando un ulteriore termine per l’esecuzione sostitutiva.
  • La mancata costituzione dell’amministrazione intimata non impedisce la decisione del giudizio di ottemperanza quando dagli atti risulti l’inadempimento del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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