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Circolare

Circolare Inail n. 87 del 17 dicembre 2015

Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi dell'art. 1, comma 128, legge 147/2013. Misura della riduzione per il 2016.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare definisce la misura della riduzione dei premi e contributi INAIL per il 2016, fissandola al 16,61% in attuazione dell’art. 1, comma 128, della legge 147/2013. Indica i riferimenti normativi, conferma che i criteri e le modalità applicative restano quelli già definiti per il triennio 2014-2016 e specifica a quali lavorazioni e premi si applica. Per le lavorazioni avviate da non oltre un biennio chiarisce inoltre quando la riduzione opera automaticamente senza nuova istanza.

Riduzione 2016 dei premi e contributi INAIL per infortuni e malattie professionali

Riduzione 2016 dei premi e contributi INAIL per infortuni e malattie professionali

La circolare definisce la misura della riduzione spettante per l’anno 2016 sui premi e contributi dovuti all’INAIL per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il provvedimento si colloca nel quadro dell’art. 1, comma 128, della legge 147/2013 e aggiorna, per il 2016, la percentuale di abbattimento già prevista dalla disciplina attuativa emanata nel 2014.

Quadro normativo

La base normativa è costituita dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, una riduzione percentuale dei premi e contributi assicurativi da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dell’INAIL. La legge ha inoltre stabilito che la riduzione operi nelle more dell’aggiornamento delle tariffe dei premi e contributi.

Sono richiamati, quale cornice applicativa, il decreto interministeriale del 22 aprile 2014, con cui sono state definite le modalità di applicazione e la percentuale di riduzione per il 2014, e i successivi atti e circolari che hanno disciplinato gli anni successivi, tra cui la circolare INAIL n. 25/2014, la circolare congiunta INAIL-INPS n. 32/2014, il decreto direttoriale del 14 gennaio 2015 e la circolare n. 52/2015. Viene infine richiamato il decreto direttoriale del 30 settembre 2015, che approva la determina INAIL n. 283 del 27 luglio 2015.

Misura della riduzione per il 2016

Per il 2016 la riduzione è fissata nella misura del 16,61%. La circolare precisa che tale percentuale deriva dal decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il MEF, del 30 settembre 2015, di approvazione della determina INAIL n. 283/2015.

Il sistema resta quello delineato dalla disciplina originaria: la riduzione è annualmente aggiornata con determina del presidente INAIL, approvata con decreto direttoriale ministeriale da emanarsi entro la fine dell’anno precedente rispetto a quello di riferimento.

Criteri di individuazione dei destinatari

I destinatari della riduzione sono individuati secondo una distinzione tra:

  • lavorazioni iniziate da oltre un biennio;
  • lavorazioni iniziate da non oltre un biennio.

Per l’anno 2016:

  • rientrano nella prima categoria le lavorazioni con data di inizio antecedente al 3 gennaio 2014;
  • rientrano nella seconda categoria le lavorazioni con data di inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2014.

La circolare precisa che i criteri e le modalità di applicazione e di calcolo della riduzione sono quelli già indicati nella determina presidenziale n. 67/2014 e si applicano all’intero triennio 2014-2016.

Ambito temporale di applicazione

La percentuale di riduzione si applica ai premi e contributi di competenza del 2016. Per i premi di autoliquidazione, la riduzione del 16,61% si applica:

  • alla rata anticipata dovuta per il 2016;
  • alla regolazione o conguaglio riferiti al medesimo anno, che saranno versati con l’autoliquidazione nel 2017.

Applicazione automatica per le lavorazioni di recente avvio

Per le lavorazioni iniziate da non oltre un biennio, la circolare chiarisce che, se il soggetto ha già presentato nel biennio di riferimento un’istanza ai sensi dell’art. 20 delle M.A.T. e tale istanza è stata accettata, la riduzione per il 2016 viene applicata automaticamente nella misura del 16,61%, senza necessità di presentare una nuova domanda.

Rinvii operativi

Per ogni ulteriore aspetto relativo ai criteri di applicazione e alle modalità di calcolo, la circolare rinvia integralmente alla circolare INAIL n. 25 del 7 maggio 2014 e, per i contributi agricoli, alla circolare congiunta INAIL-INPS n. 32 del 1° luglio 2014. La circolare, quindi, non introduce un nuovo impianto operativo, ma aggiorna la sola misura percentuale per il 2016 nel quadro già definito dalle precedenti disposizioni.

Punti principali

Quadro normativo di riferimento

La circolare richiama l’art. 1, comma 128, della legge 147/2013, che ha previsto una riduzione percentuale dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da definire annualmente con decreto ministeriale su proposta INAIL. Vengono richiamati anche il decreto interministeriale 22 aprile 2014, le circolari INAIL n. 25/2014 e n. 52/2015, la circolare congiunta INAIL-INPS n. 32/2014 e il decreto direttoriale del 30 settembre 2015 di approvazione della determina INAIL n. 283/2015.

Misura della riduzione per il 2016

Per l’anno 2016 la riduzione è fissata nella misura del 16,61%, in base al decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il MEF del 30 settembre 2015. La misura si inserisce nel meccanismo previsto dalla legge di stabilità 2014, che prevede un tetto di risorse annuali e l’applicazione della riduzione nelle more dell’aggiornamento delle tariffe.

Ambito applicativo e criteri di individuazione dei destinatari

La circolare precisa che i destinatari della riduzione sono individuati secondo criteri differenziati in base alla data di inizio delle lavorazioni: lavorazioni iniziate da oltre un biennio e lavorazioni iniziate da non oltre un biennio. Per il 2016 rientrano nella prima categoria le lavorazioni avviate prima del 3 gennaio 2014 e nella seconda quelle iniziate dal 3 gennaio 2014 in poi.

Premi e contributi interessati e momento di applicazione

La percentuale di riduzione si applica ai premi e contributi di competenza del 2016. Per i premi di autoliquidazione la riduzione opera sia sulla rata anticipata dovuta per il 2016 sia sulla regolazione o conguaglio riferiti al medesimo anno, da versare con l’autoliquidazione nel 2017.

Applicazione automatica per lavorazioni di recente avvio

Per le lavorazioni iniziate da non oltre un biennio, se il soggetto ha già presentato nel corso del biennio di riferimento un’istanza ex art. 20 delle M.A.T. ed essa è stata accettata, la riduzione per il 2016 si applica automaticamente nella misura del 16,61%, senza necessità di presentare una nuova istanza.

Rinvio alle regole già definite

Per i criteri di applicazione e le modalità di calcolo della riduzione, la circolare rinvia integralmente alla circolare INAIL n. 25 del 7 maggio 2014 e, per i contributi agricoli, alla circolare congiunta INAIL-INPS n. 32 del 1° luglio 2014. Viene inoltre ricordato che tali criteri e modalità valgono per l’intero triennio 2014-2016.

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