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Sentenza

Sentenza n. 15503/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento del decreto del Questore della Provincia di Roma, div. III cat. 16b/6g, datato 2 febbraio 2026, notificato al ricorrente in data 31 marzo 2026, con cui è stata respinta l'istanza intesa al rinnovo del decreto di nomina a guardia particolare giurata e dell'autorizzazione al porto di pistola per difesa personale a tassa ridotta, nonché di ogni ulteriore atto connesso, richiamato, presupposto, consequenziale e\o applicativo ancorché non conosciuto per quanto lesivo dell'interesse del ricorrente.

Giustizia amministrativa202605907

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che il rinnovo disposto dalla Questura l'8 giugno 2026 ha pienamente soddisfatto la pretesa azionata. Ha compensato le spese, poiché le circostanze sopravvenute che hanno giustificato il nuovo esercizio del potere amministrativo — separazione legale e trasferimento della moglie — si sono verificate dopo l'adozione del diniego impugnato.

TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del rinnovo della nomina a guardia particolare giurata e dell'autorizzazione al porto di pistola per difesa personale a tassa ridotta, motivato dalla presenza di pregiudizi penali a carico della moglie convivente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (guardia giurata)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore del 2 febbraio 2026, notificato il 31 marzo 2026, che aveva respinto la sua domanda di rinnovo della nomina a guardia particolare giurata e dell'autorizzazione al porto di pistola per difesa personale a tassa ridotta, in ragione dei pregiudizi penali della moglie convivente. Il testo non specifica ulteriori motivi di illegittimità dedotti. In corso di giudizio, dopo la separazione legale e il trasferimento della moglie fuori dall'abitazione coniugale, la Questura ha rinnovato la nomina per due anni, con decorrenza dal 30 maggio 2026; il ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • La sopravvenuta adozione di un provvedimento che soddisfa integralmente la pretesa azionata determina la cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàStato giuridico e avanzamento
RamiProcesso amministrativoForze armate e forze di polizia
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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