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Sentenza

Sentenza n. 3304/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.681/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202600592

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza n. 681/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, relativa al riconoscimento di euro 3.000,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l'esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero a riconoscere, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2024/2025, la somma complessiva di euro 3.000,00 mediante assegnazione della carta elettronica prevista per l'aggiornamento e la formazione dei docenti. La sentenza era passata in giudicato, era stata notificata all'Amministrazione ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti di condanna al pagamento di somme di denaro da parte delle amministrazioni statali. Poiché il Ministero non aveva adempiuto, il ricorrente ha chiesto la dichiarazione di inottemperanza, l'ordine di pagamento, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ordinato all'Amministrazione di pagare, entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, le somme dovute in base al titolo giudiziale, detraendo gli eventuali importi già versati, nonché gli accessori, gli oneri e le spese aventi titolo nella sentenza e gli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, secondo la misura e la decorrenza risultanti dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che i conteggi del creditore non vincolano definitivamente l'Amministrazione, poiché il giudizio di ottemperanza non ha natura costitutiva del credito: l'esatta quantificazione deve essere ricavata dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da esercitare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e da concludere entro i successivi 60 giorni. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro per compensi, oltre accessori di legge e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice di dichiarare l'inottemperanza, ordinare l'esecuzione del giudicato e adottare le misure sostitutive necessarie.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, oggetto della condanna contenuta nel giudicato da eseguire.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Riconosce alle amministrazioni statali e agli enti pubblici non economici un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per eseguire le condanne al pagamento di somme di denaro, prima dell'avvio del recupero coattivo.

  • artt. 1282 e 1283 c.c.

    Gli interessi devono essere determinati quanto a misura e decorrenza sulla base del titolo e delle disposizioni di legge applicabili; i conteggi del creditore non sono vincolanti se non nei limiti previsti dall'ordinamento.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Fondano, rispettivamente, la disciplina delle spese nel processo amministrativo e l'applicazione delle disposizioni del codice di procedura civile compatibili.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza fondato su una sentenza passata in giudicato, il giudice non costituisce nuovamente il diritto di credito, ma ne assicura il soddisfacimento entro i limiti risultanti dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti già eseguiti.
  • La quantificazione indicata dal creditore nel ricorso per ottemperanza non vincola definitivamente l'amministrazione: capitale residuo, accessori e interessi devono essere verificati quanto a misura e decorrenza sulla base del titolo giudiziale e della legge.
  • Prima di agire per il recupero coattivo di somme dovute in forza di un titolo esecutivo nei confronti di un'amministrazione statale deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.
  • Accertata l'inottemperanza, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta destinato a intervenire, su istanza del creditore, in caso di persistente inerzia.
  • Quando l'incarico commissariale è affidato a un dirigente pubblico in ragione di funzioni istituzionali già proprie della gestione della spesa pubblica, non è dovuto uno specifico compenso per l'attività di commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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