Cassazione Penale, Sentenza n. 04854/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per cessione di cocaina in ingenti quantità. El Hairani denuncia la mancanza di motivazione sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. (proscioglimento immediato). El Hamdi propone tre motivi: i primi due censurano la valutazione della prova e sostengono che i messaggi intercettati riguardassero la compravendita di autovetture e non stupefacenti (si contesta il significato di espressioni come "5k", la mancanza di riscontri probatori e la presunta esigenza di prova rigorosa nei casi di "droga parlata"); il terzo lamenta l'assenza di adeguata motivazione sulla mancata riqualificazione del fatto come ipotesi lieve ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990, nonostante assenza di sequestri e accertamenti tecnici.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per El Hairani l'inammissibilità è dovuta alla genericità del motivo, privo di un confronto critico con le motivazioni della sentenza impugnata. Per El Hamdi il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte d'appello ha correttamente escluso l'ipotesi del commercio di automobili alla luce dell'assenza di riferimenti compatibili nei dialoghi, delle espressioni utilizzate ("due tipi meglio", "quella di ieri", "5k") e delle cautele adottate nei loro incontri; ha anche considerato rilevante l'arresto successivo di Atiq con otto chilogrammi di cocaina. La Corte di Cassazione ha inoltre ritenuto congrua la motivazione relativa alla specie e quantità della sostanza e ha considerato implicitamente, ma sufficientemente, motivata l'esclusione dell'ipotesi lieve. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno a una somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 129 cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente El Hairani per lamentare la mancata motivazione sul proscioglimento immediato; la Corte ha ritenuto il motivo generico e privo di confronto critico con la motivazione impugnata
art. 73, d.P.R. n. 309/1990, comma 5
Norma sull'ipotesi lieve per il reato di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che le modalità e i quantitativi contestati fossero incompatibili con la minima offensività richiesta dal comma 5, giustificando l'esclusione della riqualificazione
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Richiama il limite di censurabilità della motivazione in Cassazione: solo l'illogicità manifesta è rilevabile; la Corte ha ritenuto che non sussistesse tale illogicità rispetto alla valutazione del merito compiuta dal giudice di merito
art. 616 cod. proc. pen.
Disposizione che impone la condanna alle spese e a una somma per la cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per la condanna di ciascun ricorrente a euro 3.000
Sez. U., n. 47289 del 24/09/2003 (Petrella)
Giurisprudenza richiamata per affermare che la Cassazione può censurare la motivazione solo se l'illogicità è manifesta (ictu oculi); usata per negare la possibilità di rimettere in discussione la valutazione probatoria dei giudici di merito
Massime di principio
- In Cassazione non è consentita una semplice rivalutazione del merito probatorio: per ottenere accoglimento occorre dimostrare un vizio di diritto o un'illogicità manifesta della motivazione del giudice di merito
- I motivi di ricorso devono contenere un confronto critico specifico e argomentato con le ragioni della decisione impugnata; motivi generici o privi di tale confronto sono inammissibili
- Nel caso di "droga parlata" la giurisprudenza richiede prova rigorosa, ma la valutazione sull'interpretazione del linguaggio criptico o delle espressioni va lasciata al giudice di merito salvo che la motivazione sia manifestamente illogica
- Per contestare la qualificazione della fattispecie come "ipotesi lieve" è necessario mostrare che il giudice non abbia adeguatamente motivato l'applicazione del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990; l'assenza di sequestri o accertamenti tecnici non determina automaticamente la riqualificazione se vi sono elementi (modalità, cautele, contesto) che indicano maggiore offensività
- Se si intende sostenere interpretazioni alternative dei fatti (es. che messaggi si riferiscano a commercio di autovetture), il ricorso deve offrire spiegazioni concrete e coerenti delle espressioni contestate e contestare puntualmente le singole considerazioni probatorie del giudice di merito
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