Risoluzione n. 36 del 6/02/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che, se il lavoratore muore dopo il collocamento a riposo, l’indennità di fine rapporto o di fine servizio entra nell’asse ereditario e l’ente previdenziale può liquidarla agli eredi solo dopo aver acquisito il certificato di presentazione della denuncia di successione, oppure la dichiarazione che non sussiste l’obbligo di presentarla. Diversamente, se il decesso avviene in attività di servizio, il trattamento spetta iure proprio ai soggetti indicati dalla legge e non è richiesto l’adempimento di cui all’art. 48 del TUS.
Pagamento TFS/TFR dopo decesso del titolare e obbligo di dichiarazione di successione
Pagamento del TFS/TFR dopo il decesso del titolare
La risoluzione n. 36/E del 6 febbraio 2009 affronta il tema della liquidazione del trattamento di fine servizio o di fine rapporto in caso di morte dell’avente diritto, con particolare riguardo all’obbligo di presentazione della dichiarazione di successione ai sensi dell’articolo 48 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (TUS). Il chiarimento distingue tra decesso in costanza di servizio e decesso dopo il collocamento a riposo.
Quesito posto dall’INPDAP
L’INPDAP chiede se, quando il lavoratore muore dopo essere stato collocato a riposo, il pagamento del TFR o TFS sia subordinato alla preventiva acquisizione del certificato di avvenuta presentazione della dichiarazione di successione.
Posizione interpretativa dell’istante
L’istituto afferma di aver già precisato, con nota operativa n. 11 del 19 ottobre 2007, che la prova della presentazione della denuncia di successione è necessaria per la liquidazione del trattamento spettante iure successionis. Tale prova non sarebbe invece richiesta nei casi in cui l’indennità sia trasferita iure proprio.
Inquadramento dell’istanza e limiti del parere
L’Agenzia delle Entrate osserva che l’istanza non contiene una descrizione sufficientemente circostanziata del caso concreto e, quindi, viene trattata nell’ambito dell’attività generale di consulenza. Di conseguenza, il parere reso non produce gli effetti tipici dell’interpello.
Principi generali su TFR e TFS
Il TFR e il TFS sono descritti come accantonamenti annuali di quote della retribuzione del lavoratore dipendente maturati durante il rapporto di lavoro. Alla cessazione del rapporto, qualunque ne sia la causa, l’ente previdenziale eroga le somme spettanti.
Caso di morte del dipendente in attività di servizio
Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, e dell’articolo 2122 del codice civile, in deroga alle regole ordinarie della successione mortis causa, se il dipendente muore mentre è ancora in servizio il trattamento spetta ai soggetti espressamente indicati dalla legge.
In questa ipotesi:
- i beneficiari acquistano il diritto iure proprio;
- l’indennità non entra nell’attivo ereditario;
- il pagamento non dipende dall’accettazione dell’eredità;
- l’ente previdenziale non è tenuto a richiedere il certificato di successione prima della liquidazione.
Caso di assenza dei soggetti previsti dalla legge
Se mancano i soggetti individuati dalla normativa speciale, il trattamento segue le regole della successione mortis causa, sia testamentaria sia legittima. In tale situazione:
- l’acquisto avviene iure ereditario;
- l’ente previdenziale può procedere alla liquidazione solo dopo la prova della presentazione della denuncia di successione oppure dopo la dichiarazione scritta dell’interessato che non vi era obbligo di presentarla.
Effetti del decesso dopo il collocamento a riposo
La riserva legale di destinazione prevista dalla normativa opera solo se il decesso avviene quando il lavoratore è ancora in servizio. Se invece la morte interviene dopo la cessazione del rapporto di lavoro, la somma maturata a titolo di TFS/TFR entra a far parte dell’asse ereditario come qualsiasi altro bene.
In questa ipotesi il trattamento deve essere corrisposto agli eredi legittimi e/o testamentari secondo gli ordinari principi della successione.
Obbligo di documentazione prima della liquidazione
Per il caso specificamente rappresentato, ossia il decesso del lavoratore dopo il collocamento a riposo, la risoluzione stabilisce che l’istituto previdenziale, prima di liquidare l’indennità agli eredi, deve acquisire:
- il certificato di avvenuta presentazione della denuncia di successione; oppure
- la dichiarazione dell’interessato che attesti l’assenza dell’obbligo di presentarla.
Richiamo finale agli uffici
Le Direzioni regionali sono chiamate a vigilare affinché le istruzioni e i principi espressi nella risoluzione siano osservati dagli uffici competenti.
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