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Risoluzione

Risoluzione n. 31 del 4/02/2009

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce come deve comportarsi una ditta individuale in liquidazione, anche con collaboratore familiare, in tema di dichiarazioni dei redditi, IVA, studi di settore, tassazione separata e versamenti. Distingue il periodo ante liquidazione, la residua frazione d’imposta e gli esercizi successivi, indicando modelli, quadri da compilare e termini.

Obblighi dichiarativi e versamenti per impresa individuale in liquidazione

Obblighi dichiarativi delle imprese individuali in liquidazione

La risoluzione esamina il regime dichiarativo e fiscale di una ditta individuale messa in liquidazione, con particolare riguardo alla distinzione tra periodo ante liquidazione, residua frazione dell’anno d’imposta, periodi intermedi ed esercizi successivi. Vengono inoltre chiariti gli effetti sul collaboratore familiare, sugli studi di settore, sulla dichiarazione IVA e sui termini di versamento.

Quadro normativo richiamato

L’Agenzia fonda la propria analisi sugli articoli 5 del dPR 322/1998, 182 e 17 del TUIR, nonché sull’articolo 35 del dPR 633/1972 per l’individuazione della data di inizio della liquidazione nelle imprese individuali. Richiama inoltre l’articolo 10, comma 4, lettera b), della legge 146/1998, la circolare 110/1999 e l’articolo 1, comma 19, della legge 296/2006 per la disciplina degli studi di settore.

Distinzione tra periodo ante liquidazione e periodo post liquidazione

Per il reddito d’impresa occorre distinguere:

  • il periodo compreso tra l’inizio dell’anno d’imposta e la data di efficacia della comunicazione di messa in liquidazione, che per l’impresa individuale coincide con la comunicazione ex articolo 35 dPR 633/1972;
  • la residua frazione del periodo d’imposta successiva a tale data.

Nel caso esaminato, il periodo ante liquidazione è individuato dal 01/01/2008 al 29/06/2008, mentre il periodo post liquidazione va dal 30/06/2008 al 31/12/2008.

Dichiarazioni del reddito di impresa

Il liquidatore deve presentare, ai soli fini del reddito di impresa:

  • una dichiarazione per il periodo ante liquidazione entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo alla data di messa in liquidazione, cioè entro il 31 gennaio 2009;
  • una dichiarazione per la residua frazione del periodo d’imposta 2008 entro i termini ordinari dell’articolo 2 del dPR 322/1998.

Per il periodo ante liquidazione deve essere utilizzato il modello Unico 2008, poiché alla scadenza non è ancora disponibile il modello Unico 2009; nella dichiarazione va indicato il codice carica 12, relativo alla liquidazione volontaria di ditta individuale e al periodo ante messa in liquidazione. Per la residua frazione del 2008 deve essere utilizzato il modello Unico 2009, con codice carica 8, relativo alla liquidazione volontaria.

Dichiarazione unificata dei redditi annuali

I risultati delle due dichiarazioni del reddito d’impresa devono confluire in una dichiarazione unificata, cioè nell’Unico PF 2009, che ricomprende tutti i redditi percepiti nel 2008. In tale modello devono essere indicati:

  • il reddito d’impresa del periodo ante liquidazione nel quadro RF;
  • il reddito d’impresa per il quale si chiede la tassazione separata nell’esercizio provvisorio nel quadro RM, sezione II;
  • gli altri redditi percepiti nei corrispondenti quadri.

Tassazione separata e collaboratore familiare

La risoluzione chiarisce che i redditi conseguiti in dipendenza della liquidazione di imprese commerciali esercitate da più di cinque anni possono essere assoggettati a tassazione separata, se la relativa richiesta è formulata nella dichiarazione dei redditi del periodo cui tali redditi sarebbero ordinariamente imputabili.

Per il collaboratore familiare, anche i redditi provvisori attribuiti nel periodo post liquidazione e nei periodi intermedi possono essere assoggettati a tassazione separata mediante compilazione del quadro RM del modello Unico. Per imputare correttamente a ciascun collaboratore la quota del reddito familiare, il titolare deve compilare il quadro RS nel modello di dichiarazione presentato, al solo fine di rappresentare il reddito d’impresa prodotto nell’esercizio provvisorio.

Dichiarazione IVA

La dichiarazione IVA relativa all’anno solare 2008 deve essere presentata nei termini ordinari previsti dall’articolo 2 del dPR 322/1998, unitamente all’Unico PF 2009, ossia con la dichiarazione che riassume tutti i redditi percepiti nel periodo d’imposta 2008.

Studi di settore

Gli studi di settore non si applicano ai contribuenti che hanno iniziato o cessato l’attività nel periodo d’imposta. La circolare 110/1999 precisa che il periodo che precede l’inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell’attività.

Ne deriva che la facoltà di allegare il modello degli studi di settore va considerata con riferimento alla dichiarazione relativa al reddito di impresa ante liquidazione. Per i periodi post liquidazione, invece, il contribuente è escluso dall’applicazione degli studi di settore.

Termini di versamento delle imposte

Per il pagamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione del periodo ante liquidazione si applica l’articolo 17 del dPR 435/2001, secondo cui il versamento deve avvenire entro il 16 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione oppure entro il trentesimo giorno successivo, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Il versamento dell’imposta sul reddito d’impresa ante liquidazione segue lo stesso termine previsto per gli altri redditi del contribuente e viene liquidato cumulativamente con essi.

Periodi successivi al 2008 e liquidazione non superiore a tre anni

Per i redditi del 2009 e degli anni seguenti, se la liquidazione non eccede i tre anni, devono essere presentate per ciascun anno:

  • una dichiarazione relativa al reddito di impresa;
  • una dichiarazione unificata per tutti i redditi.

Chiusura della liquidazione

Al termine della liquidazione deve essere presentata, entro sette mesi successivi, una dichiarazione riepilogativa dell’intera fase liquidatoria, dal 30/06/2008 fino alla data di chiusura.

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