Risoluzione n. 33 del 4/02/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione istituisce il codice tributo 1664 per consentire ai sostituti d’imposta di recuperare in compensazione, tramite modello F24, le somme erogate a titolo di bonus straordinario 2009 per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienza. Indica anche le modalità di compilazione dell’F24 e precisa che le somme compensate non rilevano ai fini del limite di cui all’art. 25 del D.Lgs. 241/1997, con efficacia dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione.
Istituzione del codice tributo 1664 per il recupero, tramite F24, del bonus straordinario 2009 erogato dai sostituti d’imposta
Istituzione del codice tributo per il recupero del bonus straordinario 2009
La risoluzione disciplina l’istituzione di un codice tributo utile ai sostituti d’imposta per recuperare, mediante compensazione nel modello F24, le somme erogate a titolo di bonus straordinario previsto per il solo anno 2009. Il provvedimento si collega all’articolo 1 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che ha introdotto il beneficio per famiglie, lavoratori, pensionati e soggetti non autosufficienti.
Riferimento normativo e finalità
Il documento richiama l’articolo 1 del D.L. n. 185/2008, come convertito dalla legge n. 2/2009, specificando che i criteri di attribuzione del bonus, le modalità di erogazione e le modalità di recupero delle somme corrisposte dai sostituti d’imposta sono già definiti dalla stessa disposizione. La risoluzione interviene quindi con funzione attuativa, per rendere operativo il recupero in compensazione delle somme anticipate.
Codice tributo istituito
Viene istituito il seguente codice tributo:
- 1664 – denominato "Recupero da parte dei sostituti d’imposta delle somme erogate a titolo di bonus straordinario 2009 alle famiglie, di cui all’art. 1, D.L. 185/2008".
Il codice è destinato al recupero degli importi erogati ai sensi dei commi 8 e 14 dell’articolo 1 del decreto-legge richiamato.
Modalità di utilizzo nel modello F24
In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo deve essere esposto nella "Sezione Erario" in corrispondenza degli importi indicati nella colonna "importi a credito compensati". Il documento specifica inoltre i dati da indicare nei campi accessori:
- nella colonna "rateazione/regione/prov./mese rif." va indicato il mese di erogazione del bonus, nella forma "00MM";
- nel campo "anno di riferimento" va indicato l’anno in cui il bonus è stato erogato, nella forma "AAAA".
Limite alla compensazione
Le somme compensate con il codice tributo 1664 non concorrono al limite di cui all’articolo 25 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. La risoluzione chiarisce quindi che tali importi sono esclusi dal computo del tetto generale previsto per alcune compensazioni fiscali.
Decorrenza dell’efficacia operativa
L’efficacia operativa del codice tributo decorre dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della risoluzione, datata 4 febbraio 2009. Il documento non indica ulteriori termini o adempimenti oltre a quelli necessari per l’utilizzo del codice in F24.
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