Risoluzione n. 37 del 6/02/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione istituisce i codici tributo 760T e 761T per versare con F23 le sanzioni e gli accessori relativi alle violazioni dei d.lgs. 145 e 146 del 2007 di competenza dell’AGCM, fino a 50.000 euro per sanzione, sul conto di tesoreria dell’Autorità. Contestualmente sopprime il 754T e rinomina il 753T, mantenendo le altre imputazioni già previste; indica inoltre le modalità di compilazione del modello F23.
Istituzione e rettifica dei codici tributo F23 per sanzioni AGCM
Istituzione dei codici tributo per sanzioni AGCM
La risoluzione disciplina l’aggiornamento dei codici tributo da utilizzare nel modello F23 per il versamento delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, con particolare riferimento alle violazioni previste dai decreti legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146. L’intervento è adottato in attuazione dell’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, e comporta anche una rettifica della precedente risoluzione 8 maggio 2001, n. 61.
Quadro normativo e finalità
L’articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 207 del 2008 prevede che le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’AGCM ai sensi dei d.lgs. n. 145 e n. 146 del 2007 siano versate, fino all’importo di 50.000,00 euro per ciascuna sanzione, sul conto di tesoreria intestato alla stessa Autorità.
In precedenza, ai sensi dell’articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le sanzioni irrogate dall’AGCM e versate con i codici tributo istituiti dalla risoluzione 8 maggio 2001, n. 61 (752T, 753T e 754T) venivano interamente imputate al Capo 18, Capitolo 3592, articolo 14 del bilancio dello Stato.
Nuovi codici tributo istituiti
Per consentire che i versamenti effettuati tramite modello F23 confluiscano sul conto di tesoreria dell’Autorità, fino a concorrenza di 50.000,00 euro, con riferimento alle sole sanzioni comminate ai sensi dei d.lgs. n. 145 e n. 146 del 2007, nonché agli eventuali interessi e maggiorazioni, sono istituiti i seguenti codici tributo:
- 760T: "Sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai decreti legislativi 02/08/2007, n. 145 e n. 146, di competenza dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato - art. 9, c. 1, del d.l. 30/12/2008, n. 207";
- 761T: "Interessi o maggiorazioni su sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai decreti legislativi 02/08/2007, n. 145 e n. 146, di competenza dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato - art. 9, c. 1, del d.l. 30/12/2008, n. 207".
Adeguamento dei codici tributo previgenti
Per uniformare la struttura dei codici tributo già previsti dalla risoluzione n. 61 del 2001, e ferme restando le imputazioni già stabilite, la risoluzione dispone:
- la soppressione del codice 754T, denominato "Interessi di mora su sanzioni irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato";
- la ridenominazione del codice 753T da "Maggiorazione del 10% su sanzioni irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato – Art. 27, comma 6, della legge n. 689/1981" a "Interessi o maggiorazioni su sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato".
Modalità di compilazione del modello F23
Ai fini della corretta compilazione del modello F23, la risoluzione indica che:
- nel campo 6, relativo al "codice ufficio o ente", deve essere riportato il codice dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato "IAE", tratto dalla Tabella dei codici enti diversi dagli uffici finanziari pubblicata sul sito dell’Agenzia delle entrate;
- nel campo 10, relativo agli estremi dell’atto o del documento, devono essere indicati gli estremi dell’atto con il quale viene richiesto il pagamento.
Imputazione delle somme riscosse
Le indicazioni operative per la corretta imputazione delle somme riscosse con i nuovi codici tributo 760T e 761T vengono fornite agli agenti della riscossione con nota separata. La risoluzione, quindi, si concentra sull’istituzione e sull’aggiornamento dei codici necessari al flusso dei versamenti, rinviando le istruzioni di dettaglio sulla destinazione contabile a comunicazione successiva.
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