Regolamento (UE) 2025/862
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/862 della Commissione, del 30 aprile 2025, recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l'elenco unionale delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana, alla luce dell'evoluzione epidemiologica registrata in diversi Stati membri. La Commissione ridisegna numerose zone in Germania, Grecia, Italia e Polonia, introducendo nuove aree in restrizione o declassandone altre, e sostituisce integralmente l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. L'intervento mira a contenere il rischio di diffusione della malattia e a garantire continuità territoriale e coerenza delle restrizioni con la situazione sanitaria effettiva.
Modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 sulle misure speciali di controllo della peste suina africana, con aggiornamento delle zone soggette a restrizioni I, II e III nell'Unione.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri e alle specifiche aree territoriali elencate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, in relazione alla gestione della peste suina africana nei suini detenuti e selvatici. La misura riguarda in particolare Germania, Estonia, Lettonia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Grecia, Croazia, Lituania e Romania, delimitando o modificando zone soggette a restrizioni I, II e III. Non introduce un regime autonomo, ma aggiorna le delimitazioni territoriali già previste dal regolamento 2023/594; entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/862: aggiornamento delle zone PSA
Il regolamento interviene sul sistema unionale di contenimento della peste suina africana, aggiornando l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. La Commissione motiva l'intervento con l'evoluzione dinamica della situazione epidemiologica nell'Unione, con nuovi focolai registrati in aprile 2025 e con la necessità di adeguare rapidamente le zone soggette a restrizioni per prevenire ulteriori diffusioni della malattia.
Base giuridica e contesto normativo
Il provvedimento è adottato in base al regolamento (UE) 2016/429, in particolare all'articolo 71, paragrafo 3. Esso non sostituisce l'intero quadro della sanità animale, ma opera come atto di esecuzione che aggiorna la mappa delle restrizioni territoriali già prevista dal regolamento (UE) 2023/594, il quale disciplina misure speciali di controllo per la peste suina africana negli Stati membri interessati.
Razionale delle modifiche
I considerando spiegano che le restrizioni devono essere calibrate sulla situazione epidemiologica nelle aree colpite, sulla situazione generale nello Stato membro interessato e sul rischio di ulteriore diffusione. La Commissione richiama inoltre gli orientamenti dell'UE sulla prevenzione, sul controllo e sull'eradicazione della peste suina africana e le norme internazionali della WOAH, oltre alle giustificazioni fornite dalle autorità nazionali.
Modifiche territoriali principali
Il regolamento aggiorna le zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento 2023/594.
- In Grecia, Italia e Polonia alcune aree vengono innalzate di categoria a seguito di nuovi focolai, con ridefinizione dei confini per garantire la continuità territoriale.
- In Germania, Italia e Polonia alcune zone vengono invece soppresse dagli elenchi o declassate, in particolare dove non si registrano focolai di peste suina africana in suini detenuti o selvatici da dodici mesi.
- L'allegato sostituito copre anche altri Stati membri già presenti nel sistema delle restrizioni: Estonia, Lettonia, Ungheria, Cechia, Croazia, Lituania, Bulgaria e Romania.
Allegato I: zone soggette a restrizioni I
La parte I dell'allegato elenca le zone I per Germania, Estonia, Lettonia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Grecia, Croazia e Lituania. In Italia le aree interessate comprendono numerose porzioni di Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Lombardia, Calabria, Basilicata, Campania, oltre a specifiche delimitazioni comunali e provinciali. In Germania, Polonia e Grecia le delimitazioni sono molto granulari e riferite a comuni, frazioni, distretti o coordinate amministrative e territoriali.
Allegato I: zone soggette a restrizioni II
La parte II include zone II in Bulgaria, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Grecia e Croazia. In Bulgaria sono elencate intere regioni; in Romania, pur trattata nella parte III, la logica del provvedimento mostra un approccio esteso per aree geografiche ad alto rischio. In Italia e Polonia la classificazione II è particolarmente estesa e segue confini amministrativi e infrastrutturali dettagliati.
Allegato I: zone soggette a restrizioni III
La parte III riguarda Italia, Polonia, Romania, Grecia e Croazia. Per l'Italia le restrizioni III coprono soprattutto ampie aree di Lombardia e Piemonte e porzioni dell'Emilia-Romagna. Per la Polonia la terza categoria interessa numerose aree distribuite in varie voivodati, mentre in Romania il regolamento indica numerosi județe interi. In Grecia e Croazia sono incluse aree specifiche di unità regionali e municipalità ad alto rischio.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Trattandosi di regolamento di esecuzione, è direttamente applicabile e vincolante in tutti i suoi elementi per gli Stati membri, che devono conformare immediatamente le misure nazionali alle nuove delimitazioni territoriali.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (UE) 2016/429, in particolare dell'articolo 71, paragrafo 3. La finalità è aggiornare le misure speciali di controllo della peste suina africana previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, in funzione della situazione epidemiologica più recente.
Motivi dell'aggiornamento delle zone
I considerando richiamano nuovi focolai di peste suina africana in aprile 2025 in Grecia, Italia e Polonia, nonché la necessità di adeguare i confini delle zone soggette a restrizioni I, II e III in base al rischio di ulteriore diffusione. La Commissione dichiara di aver tenuto conto della situazione epidemiologica locale e generale, degli orientamenti della Commissione sulla prevenzione e il controllo della PSA e delle norme WOAH.
Ricalibrazione delle zone in Germania, Grecia, Italia e Polonia
Sono previsti spostamenti di aree tra categorie di restrizione e soppressioni di zone non più giustificate. In particolare, alcune aree passano da restrizione I a II o da II a III, mentre altre sono soppresse dagli elenchi per assenza di focolai negli ultimi dodici mesi; per la Germania, l'Italia e la Polonia sono espressamente menzionate soppressioni di zone soggette a restrizioni I, e per la Grecia, l'Italia e la Polonia riclassificazioni verso restrizioni più severe in presenza di nuovi focolai.
Sostituzione integrale dell'allegato I del regolamento 2023/594
L'articolo 1 dispone che l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 è sostituito integralmente dal testo contenuto nell'allegato del nuovo regolamento. L'allegato aggiorna in modo analitico le zone soggette a restrizioni I, II e III per ciascuno Stato membro interessato.
Contenuto dell'allegato: zone soggette a restrizioni I
La parte I dell'allegato elenca le zone soggette a restrizioni I per Germania, Estonia, Lettonia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Grecia, Croazia e Lituania, con indicazione dettagliata di regioni, province, comuni, quartieri, seniūnijos o unità geografiche equivalenti.
Contenuto dell'allegato: zone soggette a restrizioni II
La parte II individua le zone soggette a restrizioni II in Bulgaria, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Grecia e Croazia, con ampia articolazione territoriale. In alcuni Stati, come Bulgaria e Romania, sono incluse aree molto estese o l'intero territorio regionale indicato.
Contenuto dell'allegato: zone soggette a restrizioni III
La parte III elenca le zone soggette a restrizioni III in Italia, Polonia, Romania, Grecia e Croazia. Per l'Italia e la Polonia le delimitazioni sono particolarmente dettagliate e tengono conto di confini amministrativi, infrastrutture stradali e ferroviarie, corsi d'acqua e porzioni di territorio comunale.
Entrata in vigore e applicabilità
Ai sensi dell'articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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