Ordinanza ingiunzione o revoca n. 537 del 25/09/2025
Provvedimento del 25 settembre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato che La Prima S.r.l. ha inviato due email promozionali senza un’idonea base giuridica, utilizzando dati del reclamante reperiti per la propria attività commerciale senza dimostrare il consenso. Ha inoltre rilevato che la società non aveva riscontrato la richiesta di cancellazione dell’interessato e che non aveva ottemperato a una precedente prescrizione del 2021, già emessa per condotte analoghe. Per queste violazioni, considerate tra loro collegate, il Garante ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 euro e disposto la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale.
La Prima S.r.l. sanzionata per invio di email promozionali senza consenso, mancato riscontro alla richiesta di cancellazione e inosservanza di precedente prescrizione del Garante
La Prima S.r.l. - invio di email promozionali senza consenso, mancato riscontro alla cancellazione e inosservanza di precedente prescrizione
Il Garante per la protezione dei dati personali ha adottato nei confronti di La Prima S.r.l. un’ordinanza-ingiunzione relativa a trattamenti di dati personali connessi all’invio di comunicazioni promozionali. Il procedimento trae origine da un reclamo dell’interessato, che aveva contestato la ricezione di email indesiderate e l’assenza di riscontro alla richiesta di cancellazione dei propri dati.
Fatti e attività istruttoria
L’interessato aveva segnalato di aver ricevuto una email promozionale da un agente della società, riferita a un immobile di sua proprietà, e di aver chiesto la cancellazione dei dati senza ottenere riscontro. Nel corso dell’istruttoria, l’Ufficio del Garante ha richiesto chiarimenti alla società, ricevendo risposte tardive e non adeguatamente documentate, tramite PEC prive di sottoscrizione o comunque caratterizzate da contenuti generici. La società ha affermato che i dati non sarebbero stati oggetto di trattamento, sostenendo che la mail fosse stata solo inoltrata per errore e che i dati fossero stati reperiti nell’ambito della normale attività di ricerca in zona.
Precedente provvedimento e reiterazione della condotta
Il Garante ha richiamato un precedente provvedimento del 16 settembre 2021, con il quale la stessa società era già stata destinataria di un ammonimento e di una prescrizione per l’uso di dati personali a fini promozionali in assenza di idonea base giuridica, nonché di una sanzione per mancato riscontro a una richiesta di informazioni dell’Autorità. Nel caso odierno, l’Autorità ha ritenuto che la prescrizione non fosse stata ottemperata, poiché la società aveva nuovamente effettuato attività promozionale priva di consenso.
Violazioni accertate
Il Garante ha confermato tre profili di illecito:
- violazione dell’art. 6, par. 1, lett. a), GDPR e dell’art. 130, comma 2, Codice privacy, per l’invio di comunicazioni promozionali senza consenso;
- violazione degli artt. 12, par. 3, e 17 GDPR, per il mancato riscontro alla richiesta di cancellazione;
- violazione dell’art. 58, par. 2, lett. d), GDPR, per inosservanza della precedente prescrizione impartita nel 2021.
L’Autorità ha osservato che la società non ha fornito giustificazioni documentate sull’origine dei dati né sulla base giuridica del trattamento, limitandosi a richiamare meri errori o sviste. Ha inoltre rilevato che la condotta è stata posta in essere con grave negligenza, nonostante il precedente intervento del Garante.
Valutazioni sulla mancata cancellazione e sui diritti dell’interessato
Quanto alla richiesta di cancellazione, il Garante ha ritenuto non sufficiente la spiegazione della società circa la mancata presa visione della richiesta stessa. È stato sottolineato che i titolari devono organizzare adeguatamente la ricezione e il trattamento delle istanze degli interessati, anche tramite formazione degli incaricati che possano riceverle direttamente. L’ignoranza della richiesta ha infatti determinato il protrarsi dei contatti indesiderati e ha reso necessario l’intervento dell’Autorità.
Quantificazione della sanzione
Poiché le violazioni sono state considerate collegate, il Garante ha applicato l’art. 83, par. 3, GDPR, richiamando il regime sanzionatorio dell’art. 83, par. 5, GDPR e individuando un massimo edittale di 20 milioni di euro. Ai fini della determinazione dell’importo concreto sono stati valorizzati come aggravanti:
- il carattere gravemente colposo della violazione;
- la precedente violazione pertinente già commessa dalla società.
Sono stati considerati attenuanti:
- l’avvenuta cancellazione dei dati dopo la ricezione della richiesta di informazioni;
- la natura dei dati trattati, limitati a dati comuni anagrafici e di contatto;
- la natura di microimpresa del titolare.
All’esito del bilanciamento, il Garante ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 10.000, pari allo 0,05% del massimo edittale ipotizzato.
Misure accessorie e ulteriori disposizioni
Oltre alla sanzione pecuniaria, il Garante ha disposto:
- la pubblicazione del provvedimento e dell’ordinanza-ingiunzione sul sito web istituzionale, ai sensi degli artt. 154-bis del Codice, 166, comma 7, del Codice e 37 del Regolamento del Garante n. 1/2019;
- l’annotazione delle violazioni e delle misure adottate nel registro interno dell’Autorità, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019 e dell’art. 57, par. 1, lett. u), GDPR.
È stata inoltre indicata la facoltà di definizione agevolata ex art. 166, comma 8, Codice, con pagamento entro 30 giorni di un importo pari alla metà della sanzione comminata, e la possibilità di opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini di legge.
Punti principali
Origine del procedimento e fatti contestati
Il procedimento nasce da un reclamo dell’interessato, che lamentava la ricezione di email promozionali relative a un immobile di sua proprietà e chiedeva la cancellazione dei dati. Nonostante tale richiesta, l’interessato riceveva un’ulteriore email promozionale. La Società, interpellata dal Garante, forniva riscontri tardivi e generici, sostenendo che i dati non fossero stati trattati e che l’invio fosse frutto di errore o svista.
Violazioni accertate
Il Garante ha confermato la violazione dell’art. 6, par. 1, lett. a), GDPR e dell’art. 130, comma 2, Codice privacy, per l’invio di comunicazioni promozionali senza consenso. Ha inoltre ritenuto violati gli artt. 12, par. 3, e 17 GDPR per il mancato riscontro alla richiesta di cancellazione. Infine, ha accertato l’inosservanza della precedente prescrizione impartita con il provvedimento del 16 settembre 2021, integrando anche la violazione dell’art. 58, par. 2, lett. d), GDPR.
Valutazioni del Garante sulla condotta della società
L’Autorità ha evidenziato che la società aveva già ricevuto un ammonimento e una prescrizione per una condotta analoga, ma non aveva adottato misure realmente idonee a evitarne la reiterazione. Ha ritenuto non credibile e comunque insufficiente la giustificazione basata su meri errori o sviste, anche perché la società non ha documentato l’origine dei dati né l’esistenza di un valido consenso. La condotta è stata descritta come gravemente negligente e potenzialmente sistemica.
Sanzione e criteri di quantificazione
Trattandosi di violazioni collegate, il Garante ha applicato l’art. 83, par. 3, GDPR, assumendo quale base il massimo edittale di 20 milioni di euro ex art. 83, par. 5, GDPR. Sono stati considerati aggravanti la gravità della colpa e la precedente violazione pertinente; tra gli attenuanti, la cancellazione successiva dei dati, la natura comune dei dati trattati e la qualità di microimpresa. All’esito del bilanciamento è stata irrogata una sanzione di 10.000 euro.
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